L’Autorità Antitrust ha recepito le sentenze del Consiglio di Stato nei confronti di TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb in merito alla conferma delle sanzioni per il caso dell’intesa anticoncorrenziale nel ritorno dalla fatturazione a 28 giorni a quella mensile, e ha quindi rideterminato al ribasso le multe nei confronti degli operatori, che rimangono comunque complessivamente sopra i 200 milioni di euro.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lo ha reso noto nella giornata di oggi, 16 Ottobre 2023, con la pubblicazione del bollettino settimanale numero 39/2023 (ecco il documento completo), in cui nell’ambito del procedimento I820 sono stati emessi i provvedimenti numero 30791 (Fastweb), 30792 (TIM), 30793 (Vodafone Italia) e 30794 (WINDTRE), per procedere alla rideterminazione delle sanzioni.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, lo scorso 25 Luglio 2023, sono state pubblicate le sentenze del Consiglio di Stato nei confronti di TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb, riguardante il caso del provvedimento I820 dell’Antitrust che aveva determinato le sanzioni nei confronti di questi operatori.
In particolare, il Consiglio di Stato si è espresso in merito ai ricorsi presentati dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Antitrust), con cui l’Autorità ha chiesto di annullare i provvedimenti del TAR del Lazio pubblicati a Luglio 2021 che avevano disposto l’annullamento dei provvedimenti dell’Antitrust impugnati dagli operatori e delle relative sanzioni.
Con le sentenze del 25 Luglio 2023, sostanzialmente il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze del TAR del Lazio che avevano cancellato le sanzioni da oltre 200 milioni di euro complessivi comminate dall’Antitrust a TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb, confermando così la validità delle multe per il caso dell’intesa anticoncorrenziale nel ritorno dalla fatturazione a 28 giorni a quella mensile.
Tuttavia, il CdS ha stabilito anche che l’Antitrust avrebbe dovuto rideterminare la quantificazione della sanzione prevista per ognuno degli operatori coinvolti, tenendo conto di una minore durata dell’intesa e delle connesse implicazioni in termini di intensità ed effetti che la condotta può aver prodotto sul mercato, il tutto in parziale accoglimento dei ricorsi che erano stati presentati da TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb.
Nello specifico, secondo il Consiglio di Stato la data finale dell’intesa anticoncorrenziale deve essere fissata, anziché al 13 Aprile 2018 come stabilito inizialmente dall’Antitrust, al 26 Marzo 2018 nel caso di TIM e Vodafone, al 23 Marzo 2018 per Fastweb e al 3 Aprile 2018 per WINDTRE.
Si ricorda che le multe che erano state originariamente irrogate dall’Antitrust (prima annullate dal TAR e poi nuovamente confermate dal Consiglio di Stato che ne ha però richiesto la rideterminazione) erano di circa 114 milioni di euro per TIM, 60 milioni per Vodafone, 39 milioni per Wind Tre e 14,7 milioni per Fastweb, per un totale di circa 228 milioni di euro.
I nuovi importi delle sanzioni contro TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb
Adesso, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, con i nuovi provvedimenti pubblicati nelle ultime ore l’Antitrust ha rideterminato le sanzioni seguendo i parametri indicati dal Consiglio di Stato.
In particolare, l’importo della sanzione comminata a Fastweb è stato rideterminato dall’Antitrust in 12.690.375 euro (contro gli iniziali 14.756.250 euro).
La sanzione nei confronti di TIM è stata invece rideterminata in 100.670.526 euro (contro gli iniziali 114.398.325 euro).
Per quanto riguarda Vodafone Italia, l’importo della sanzione è stato rideterminato dall’Antitrust in 52.773.909,10 euro (contro gli iniziali 59.970.351,25 euro).
Infine, l’importo della sanzione irrogata a WINDTRE è stato rideterminato da AGCM in 36.375.500 euro (contro gli iniziali 38.973.750 euro).
In questo modo, con la rideterminazione delle quattro sanzioni, l’importo totale delle sanzioni per il procedimento I820 ammonta adesso a circa 202,5 milioni di euro (mentre in precedenza l’importo complessivo era di circa 228 milioni di euro).
In cosa consisteva il caso sanzionato dall’Antitrust?
Si tratta dunque degli strascichi del noto caso, risalente oramai ad alcuni anni fa, in cui i principali operatori avevano deciso, nel 2015, di modificare il periodo di rinnovo portandolo dalla cadenza mensile a quella quadrisettimanale, ovvero la fatturazione ogni 28 giorni.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) era intervenuta dapprima con la delibera 121/17/CONS nel 2017, stabilendo che per il fisso la cadenza di rinnovo dovesse essere mensile, ma gli operatori non si erano adeguati immediatamente. Il mancato adeguamento portò all’avvio di alcuni procedimenti sanzionatori.
Solo successivamente gli operatori si adeguarono specificando che, in attuazione delle delibere in materia, la fatturazione sarebbe stata effettuata su base mensile invece che ogni 28 giorni, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe stata distribuita su 12 canoni invece di 13 e con un aumento dell’8,6% dei canoni mensili che non avrebbe però modificato il prezzo annuale.
In seguito ad alcuni accertamenti nelle sedi degli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb da parte dell’Antitrust, era emersa però l’esistenza di una possibile pratica concordata, con un rischio per la concorrenza giudicato di entità elevata.
Al 28 Gennaio 2020 risaliva il provvedimento definitivo I820 con cui l’Antitrust deliberava che era stata posta in essere “un’intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti” irrogando sanzioni per oltre 200 milioni di euro complessivi, che sono state adesso rideterminate al ribasso.
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