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Enel Fibra, ecco le motivazioni con cui il Giurì ha cessato la pubblicità del lancio

Il Giurì della Pubblicità ha reso note le motivazioni con cui ha deciso di ordinare la cessazione di alcuni messaggi contenuti nello spot TV di Enel Energia realizzato per il lancio dell’offerta Enel Fibra, ritenuto ingannevole in particolare per via dell’omissione del fatto che in caso di migrazione si perderebbe il numero di telefono fisso, visto che le offerte Enel non prevedono la linea telefonica.

Nelle ultime ore sono stati infatti pubblicati i dettagli della decisione del Giurì della Pubblicità, (l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, IAP, che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende) nei confronti di Enel Energia, dopo che la settimana scorsa era stato reso noto il solo dispositivo della pronuncia.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, lo scorso 20 Settembre 2023 era stata pubblicata la pronuncia numero 35/2023 del 19 Settembre 2023, riguardante lo spot TV di Enel Energia per l’offerta Fibra.

In questo caso, la segnalazione al Giurì della Pubblicità è stata effettuata da TIM, che ha quindi contestato i claim dello spot di Enel Energia.

La decisione del Giurì, secondo quanto veniva indicato nel dispositivo pubblicato nei giorni scorsi, è stata quella di ordinare la cessazione dello spot di Enel per i claim contestati. La pubblicità è stata quindi ritenuta ingannevole.

Cosa diceva lo spot di Enel Fibra contestato da TIM

Il procedimento del Giurì è stato aperto in seguito al ricorso presentato da TIM lo scorso 4 Settembre 2023, che ha quindi contestato lo spot con cui Enel Energia ha presentato la sua offerta Fibra.

Si ricorda a questo proposito che Enel Energia, società direttamente controllata da Enel che opera nel mercato libero di luce e gas, aveva lanciato ufficialmente dal 3 Aprile 2023 le sue offerte di rete fissa in FTTC e Fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbps, denominate rispettivamente Enel Fibra e Enel Naviga Smart, con prezzi scontati a partire da 22,90 euro al mese per i clienti luce e gas di Enel Energia.

Successivamente, Enel Energia ha anche realizzato uno spot TV dedicato proprio al lancio di Enel Fibra, che era andato in onda dal 10 Giugno 2023. La campagna pubblicitaria era stata diffusa tramite TV, sito internet, canali social e stampa.

Con questo spot venivano mostrate alcune delle soluzioni e tecnologie offerte da Enel: i robot, composti da pannelli solari, legati all’energia rinnovabile; le astronavi, realizzate con pompe di calore e i truck con a bordo piastre a induzione, rimandano all’elettrificazione dei consumi. Le mongolfiere con i pannelli fotovoltaici da balcone sul cestello, sono un riferimento all’autoproduzione di energia, mentre i personaggi, legati ai social e all’universo gaming, si riferiscono al lancio della Fibra.

Alla fine dello spot la voce fuori campo recitava: “Enel ti offre energia, soluzioni di efficienza energetica e oggi anche la Fibra da 22,90 euro al mese. Tutto Enel è più semplice. Vai su enel.it”.

Le accuse di TIM alla pubblicità

Proprio quest’ultimo è stato il messaggio contestato da TIM, di cui l’operatore chiedeva al Giurì di accertare la contrarietà all’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, chiedendo quindi la cessazione e la pubblicazione della pronuncia di condanna.

Secondo la ricostruzione fornita da TIM, la campagna pubblicitaria relativa all’offerta Enel Fibra sarebbe decettiva, in quanto non informerebbe che il servizio offerto non include anche il traffico telefonico, a detta di TIM “inducendo in errore il consumatore medio circa le caratteristiche dell’offerta”, in violazione dell’Articolo 2 del Codice.

Si ricorda che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.

In particolare, stando a quanto riferito da TIM al Giurì, Enel avrebbe omesso di fornire “informazioni essenziali” circa la non inclusione nella campagna “Enel Fibra” del servizio di telefonia e l’automatica perdita del numero fisso nel caso di migrazione della connessione internet da altro operatore ad Enel.

Secondo le valutazioni di TIM, visto che queste informazioni sono specificate solo in una fase successiva (sito internet e documentazione contrattuale), precluderebbero al potenziale consumatore di comprendere “sin dal primo contatto” che l’adesione all’offerta potrebbe condurre alla perdita del numero fisso, finendo così per “indurlo ad assumere scelte commerciali errate”.

A sostegno della propria ricostruzione, TIM, oltre a dar conto dei servizi fibra offerti sul mercato (in cui, tipicamente, in aggiunta al servizio dati è offerto anche quello di telefonia), invoca recenti orientamenti dell’AGCM.

Tra questi riporta un procedimento, proprio contro TIM, nell’ambito del quale, per (analoga) “significativa limitazione” rispetto al servizio Fibra, l’Autorità avrebbe intanto sanzionato la relativa campagna promozionale come pratica commerciale scorretta, in quanto non sarebbero state fornite in maniera immediatamente visibile le informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole.

Tra le omissioni rilevanti, l’AGCM avrebbe indicato quella relativa alla “perdita del numero fisso in caso di passaggio ad altro operatore o ad altra offerta TIM” (Provvedimento PS12231 TIM Offerta Magnifica, del 2 Novembre 2022).

La tesi difensiva di Enel Energia

Lo scorso 15 Settembre 2023 Enel Energia ha presentato al Giurì la propria memoria difensiva, con cui, richiamato il Comitato di Controllo (che avrebbe contestato non l’omissività della campagna, ma profili minori di cui Enel avrebbe subito tenuto conto) e chiarito che lo spot non è attualmente diffuso, smentisce in fatto ed in diritto le contestazioni avanzate.

Innanzitutto, stando alla linea difensiva di Enel, il consumatore medio sarebbe “in grado di associare le offerte Fibra al traffico dati e non si aspetterebbe che le stesse includano anche il traffico telefonico”.

Inoltre, l’elenco di offerte presentato da TIM (relative, oltre al servizio fibra, anche al servizio di telefonia) per Enel sarebbe esemplificativo, oltre che “sprovvisto di valore probatorio e comunque, ad una lettura attenta, confermerebbe che il servizio telefonico è venduto separatamente dai più o, in alternativa, presentato come valore aggiunto e distintivo della propria offerta rispetto alle altre offerte fibra”.

A sostegno della separatezza e non sostituibilità del servizio di fibra e traffico dati rispetto al servizio di telefonia fissa, Enel non solo richiama specifici indirizzi dell’AGCM, che tenderebbero a configurare i due servizi come appartenenti a mercati rilevanti separati e distinti, ma offre una decodifica alterativa al provvedimento Antitrust citato da TIM, stando alla quale le fattispecie all’esame non sarebbero in termini e dunque le argomentazioni avanzate in quel caso dall’AGCM non sarebbero estensibili alla vicenda in oggetto.

Inoltre, secondo Enel nessun passaggio delle comunicazioni contestate suggerirebbe anche solo implicitamente (ad esempio mostrando un telefono o facendo riferimento a delle telefonate) che l’offerta includa servizi telefonici. Comunque, per l’operatore “in nessun caso la perdita del numero fisso richiederebbe un’informativa immediata”, ossia sin dal “primo contatto”, ritenendo “adeguata e sufficiente” quella presente sul proprio sito internet e nella documentazione contrattuale.

Tutto ciò considerato, Enel ha chiesto al Giurì della Pubblicità di rigettare il ricorso di TIM e di dichiarare la legittimità dei tre distinti messaggi pubblicitari relativi all’offerta “Enel Fibra”, oggetto di contestazione.

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Le motivazioni con cui il Giurì ha preso la decisione

Il 19 Settembre 2023 si è poi svolta l’udienza presso il Giurì della Pubblicità, in cui le parti (Enel e TIM) hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni, esercitando il diritto di replica.

In seguito alla discussione fra le parti nel corso dell’udienza, il Giurì della Pubblicità si è pronunciato nel merito della accuse formulate da TIM contro lo spot di Enel Energia per il servizio Fibra.

Al Collegio del Giurì è chiesto di esprimersi sulla completezza informativa della campagna “Enel Fibra”, e più in particolare sulla rilevanza delle omissioni contestate a Enel Energia.

Secondo la valutazione del Collegio, indipendentemente dall’attualità della campagna e ad integrazione delle conclusioni del Comitato di Controllo, le lacune informative contestate potrebbero effettivamente incidere sulla “corretta rappresentazione del servizio reclamizzato e di qui rischiare di pregiudicare le scelte commerciali dei consumatori cui la campagna è rivolta”.

Infatti, il Giurì sottolinea che, sulla base di orientamenti consolidati, l’informazione relativa alla perdita del numero fisso in caso di passaggio ad altro operatore dovrebbe essere fornita in maniera immediatamente visibile in caso di offerta di un servizio Fibra, pena l’integrazione di una pratica commerciale scorretta (come nel caso del provvedimento Antitrust che ha coinvolto TIM).

Per il Collegio Enel Energia avrebbe dichiarato, ma non provato, la superfluità di tale specificazione in fase di primo contatto con il pubblico dei destinatari”.

Il Giurì specifica comunque che, nell’esercizio delle proprie competenze Antitrust, l’AGCM ha accertato come il servizio di fibra e traffico dati, da un lato, e quello di telefonia fissa, dall’altro, non afferiscano al medesimo mercato rilevante”.

Tuttavia, i precedenti Antitrust citati non risultano direttamente ed immediatamente trasponibili nel contesto pubblicitario, qui rilevando considerazioni in alcuni casi identiche o in altri diverse, ma sempre autonome.

In particolare, l’affermazione di Enel per la quale “il consumatore medio associa le offerte Fibra al traffico dati e non si aspetta che le stesse includano anche il traffico telefonico” per il Giurì non risulta corroborata da sondaggi e analisi demoscopiche, che consentirebbero di “avvalorare anche nella prospettiva consumeristica, in termini di rilevanza e rappresentatività, quelle evidenze raccolte e come tali pertinenti nella prospettiva concorrenziale”.

Inoltre, il Giurì non ritiene confermata nella prospettiva consumeristica la trascurabilità dell’informativa circa la perdita della linea telefonica fissa in quanto servizio non più prioritario della vita domestica (“per il consumatore che si approccia ad un’offerta internet in Fibra, non è essenziale sapere sin dal primo contatto che l’adesione all’offerta può comportare la perdita della linea telefonica fissa: tale servizio non costituisce più elemento essenziale della vita domestica”).

Sebbene, infatti, Enel sia giunta a questa conclusione, facendo leva su informazioni provenienti da “fonti autorevoli”, al Collegio del Giurì non pare che questi dati e le relative valutazioni possano essere “importate” tout court nella vicenda dello spot Enel Fibra, perché trattasi di dati raccolti con finalità e prospettiva diversa, e poi perché “parziali e come tali incompleti ed in ultima analisi opinabili”.

In assenza di evidenze aggiuntive, di un sondaggio di opinione e comunque di un quid pluris utile a trasferire le considerazioni emerse in una prospettiva regolatoria e Antitrust alle fattispecie in esame, il Collegio del Giurì ha quindi deciso di qualificare come rilevante l’omissione informativa lamentata da TIM nello spot di Enel Fibra, oltre che ritenere tardiva l’integrazione apprestata sul sito internet e in fase contrattuale.

Inoltre, in merito ad eventuali limiti tecnici relativi ai mezzi di diffusione dello spot che avrebbero potuto portare all’omissione delle informazioni, rimandando al sito internet, secondo il Collegio non sussistono restrizioni di spazio e di tempo con riguardo ai mezzi di comunicazione impiegati nella campagna di Enel Energia, tenuto conto che le stesse note dello spot sono state ulteriormente evidenziate per rispondere (“sebbene in maniera non decisiva e quindi non superandone i profili di illegittimità”) alle indicazioni del Comitato di Controllo.

Al Giurì non è parso dirimente, in relazione allo spot, il rimando al sito internet di Enel. Rimando che, nonostante persista per l’intera durata della comunicazione pubblicitaria, “non può, in forza del principio dell’autosufficienza e per pacifici indirizzi, cui questo stesso Collegio si conforma, sostituirsi o completare un messaggio, altrimenti lacunoso o decettivo”.

Tutto ciò considerato, non avendo ricevuto evidenze che confermino la capacità del destinatario della campagna di riconoscere i termini essenziali dell’offerta “Enel Fibra”, secondo il Giurì della Pubblicità risultano integrati i requisiti dell’Articolo 2 del Codice per omissioni ingannevoli nella parte in cui i messaggi contestati non informano circa la non portabilità del numero fisso e la perdita di questo nel caso di migrazione ad altro operatore.

Inoltre, per il Giurì lo spot di Enel Fibra risulta in contrasto con l’Articolo 2 anche in relazione alla carenza informativa dei cosiddetti super, le note in sovraimpressione, dato che gli stessi “permangono per un tempo insufficiente a consentire al consumatore una reale comprensione del loro contenuto”, peraltro così disattendo la riserva espressa dal Comitato con parere del 7 Giugno 2023.

La pronuncia contro lo spot di Enel Fibra

Per tutte le motivazioni appena descritte, il 19 Settembre 2023 il Giurì della Pubblicità ha pronunciato la seguente decisione nei confronti di Enel Energia:

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che i messaggi contestati sono in contrasto con l’art. 2 del Codice nei termini di cui in motivazione e in tali termini ne ordina la cessazione.

Dunque, il Giurì ha ordinato la cessazione dei messaggi contestati dello spot di Enel Energia sull’offerta Fibra, nei termini specificati nelle motivazioni della pronuncia, poiché ritenuti in contrasto con l’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina, che riguarda la comunicazione commerciale ingannevole.

Nel frattempo, in seguito alla Pronuncia del Giurì della Pubblicità, Enel ha già rimosso lo spot per la Fibra dal suo canale YouTube.

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