Telefonia Mobile

Telefonia: Antitrust propone stop alle Operator Attack e aumento limiti elettromagnetici

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Nell’ambito della predisposizione della Legge annuale sulla Concorrenza 2023, l’Autorità Antitrust ha comunicato al Governo alcune proposte di riforma concorrenziale, fra cui alcune che riguardano la telefonia mobile, ossia il divieto di effettuare offerte Operator Attack riservate solo ad alcuni operatori e l’innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche presenti in Italia.

Lo ha reso noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella giornata di ieri, 10 Luglio 2023, in seguito alla pubblicazione del bollettino settimanale numero 26/2023 (ecco il documento completo), che nell’ambito dell’attività di segnalazione e consultiva dell’Antitrust contiene il provvedimento AS1893 denominato “PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2023”, il cui documento è datato 22 Giugno 2023.

Come spiega l’AGCM, la segnalazione inviata al Governo sui possibili provvedimenti da prendere in ambito concorrenziale arriva in adempimento a quanto prescritto dall’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine della predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L’Antitrust sottolinea che questa legge è importante anche nell’ambito dell’attuazione del PNRR, tra i cui obiettivi vi è in particolare l’impegno di rispettare la cadenza annuale della legge sulla concorrenza.

L’intento è quello di fornire agli organi di indirizzo politico, grazie all’osservazione quotidiana dei mercati da parte dell’Autorità, il “necessario supporto tecnico in ordine alle misure da adottare per promuovere l’evoluzione filo-concorrenziale del quadro regolatorio, al fine di favorire l’eliminazione di quelle restrizioni che “non risultino indispensabili per la tutela di rilevanti interessi generali”.

Fra gli argomenti segnalati dall’Antitrust al Governo ci sono anche delle questioni legate al mondo delle telecomunicazioni, in particolare come già accennato alla telefonia mobile, ossia le offerte di tipo Operator Attack e i limiti alle emissioni elettromagnetiche.

In arrivo divieto per le offerte Operator Attack degli operatori di telefonia mobile?

In merito ai servizi di comunicazione elettronica, l’Antitrust propone al Governo l’obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza, che riguarda in particolar modo le offerte di telefonia mobile di tipo Operator Attack, ossia quella tipologia di offerte “underground” commercializzate al di fuori del portafoglio standard degli operatori, che in questo caso vengono proposte a chi richiede la portabilità del numero provenendo da determinati altri operatori.

L’Antitrust ricorda che nel corso degli ultimi anni ha ricevuto segnalazione di alcune offerte “particolarmente aggressive, cosiddette operator attack, praticate dagli operatori incumbent della telefonia mobile ai clienti provenienti dai concorrenti minori”.

Come specifica l’AGCM, si tratta di offerte “mirate” in particolare ai clienti degli operatori virtuali (MVNO) o comunque degli operatori di telefonia mobile entrati di recente sul mercato, quindi non destinate a tutti i clienti degli altri operatori, a cui vengono proposti prezzi più bassi o Giga aggiuntivi.

L’Autorità ricorda che la pratica delle offerte Operator Attack è riconosciuta come una criticità anche dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), tramite un atto di indirizzo generale, mentre la stessa Commissione europea, nel valutare la fusione tra Wind e 3 Italia, ha giudicato come “potenzialmente idonea a sostenere un equilibrio collusivo”.

Secondo quanto afferma l’Autorità Antitrust, questa procedura può prestarsi a un utilizzo improprio delle informazioni sulla portabilità raccolte nel database per esigenze di carattere propriamente operativo”.

L’AGCM sostiene che l’utilizzo delle offerte Operator Attack può avere un effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella telefonia mobile, contribuendo a bloccare lo sviluppo degli operatori nuovi entranti e al limite a provocare l’uscita dal mercato di alcuni di essi, facendo venire meno quello stimolo concorrenziale nei confronti degli operatori tradizionali che ha fin qui apportato numerosi benefici ai consumatori finali”.

Questa quindi la modifica proposta dall’Antitrust, che di fatto intende vietare le offerte di tipo Operator Attack:

Si propone, pertanto, di apportare la seguente aggiunta all’articolo 98-duodecies – Non discriminazione (ex art. 99 eecc) – del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207:

“1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell’utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

2. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”.

Dunque, secondo il parere di AGCM, lo strumento ritenuto “più efficace e rapido” per vietare le offerte Operator Attack degli operatori di telefonia mobile è l’introduzione di una specifica norma.

In particolare, l’Antitrust suggerisce al Governo di integrare il già esistente divieto di discriminazione previsto dall’articolo 98-duodecies del d.lgs. n. 207/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”, aggiungendo un comma relativo alla discriminazione, anche nelle condizioni tecnico-economiche, basate sul fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.

L’obiettivo è quindi quello di impedire tali condotte commerciali, rese possibili “solo in virtù della conoscenza di informazioni disponibili per alcuni operatori”, in modo tale che non determinino il “progressivo deterioramento del livello di concorrenza nei servizi di telefonia mobile”.

L’Autorità propone l’adeguamento dei limiti elettromagnetici

Per quanto riguarda invece i limiti alle emissioni elettromagnetiche, si tratta di una modifica più volte richiesta dagli operatori di rete mobile italiani, in virtù di una normativa che in Italia è molto più stringente rispetto al resto dei Paesi europei.

Come ricorda l’Antitrust, i limiti di esposizione elettromagnetica necessari a garantire la tutela della salute pubblica sono definiti a livello internazionale dall’International Commision on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), che ha emanato nel 1999 le “Linee Guida per la protezione dell’uomo dai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 300 G”.

Queste Linee Guida sono state recepite in una Raccomandazione del Consiglio europeo del 12 luglio 1999 che fu approvata da tutti i Paesi dell’Unione con il solo voto contrario dell’Italia. Da allora, l’Italia ha fondato la sua disciplina sul principio di precauzione contenuto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, come afferma anche l’Antitrust, è di fatto il paese europeo con i limiti di emissione più bassi.

Ecco dunque la modifica normativa proposta dall’Antitrust nell’ambito dei limiti alle emissioni elettromagnetiche:

Si propone, pertanto, di apportare le seguenti modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36:

– all’articolo 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera “i”: “i) alla diffusione delle informazioni scientifiche riconosciute dalla comunità internazionale relative alle tecnologie di comunicazione elettronica, prevedendo altresì eventuali forme di collaborazione con le associazioni industriali di settore”;

– all’articolo 4, dopo il comma 2, alla lettera a), sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Per garantire la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applicano i livelli di riferimento indicati nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz e successive modifiche e integrazioni. Il monitoraggio avviene mediante le tecniche di misurazione e di rilevamento indicate nelle specifiche norme nazionali e internazionali e nelle linee guida del Comitato elettrotecnico italiano e loro successive emanazioni”;

– all’articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Alle riunioni del Comitato partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI), un rappresentante dell’ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità”;

– all’articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comitato propone al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio le linee guida per una campagna di informazione relativa al corretto uso dei dispositivi il cui funzionamento dipende dai campi elettromagnetici, ai rischi dell’elettromagnetismo e alla protezione dall’elettromagnetismo assicurata dalle norme in vigore.”.

Le modifiche proposte dall’AGCM andrebbero quindi a toccare la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003, che hanno definito i criteri e i limiti delle emissioni elettromagnetiche in Italia.

Come già accennato, l’Antitrust sottolinea che tali limiti sono “estremamente più stringenti rispetto a quelli raccomandati dalle Istituzioni europee e vigenti negli altri Stati membri”.

A questo proposito, nel 2020, l’ICNIRP ha pubblicato una nuova versione delle linee guida internazionali citate in precedenza, che riportano i risultati di un’analisi svolta durante i venti anni precedenti di tutta la letteratura scientifica relativa all’impatto delle emissioni elettromagnetiche.

L’Antitrust sottolinea che i risultati confermano la validità dei principi e dei limiti di esposizione indicati nelle linee guida del 1999. Inoltre, “l’analisi dei pochi studi che avanzavano il sospetto di effetti dannosi a valori di esposizione prossimi ai limiti ha portato a un giudizio di non rilevanza rispetto alle linee guida e di bassa affidabilità statistica”.

Anche un recente studio del Politecnico di Milano che tiene conto delle prime installazioni delle reti radio 5G effettuate in vari contesti urbani ed extra urbani, ha concluso che, in assenza di un innalzamento dei limiti nel rispetto dei valori fissati dall’ICNIRP e adottati da tempo negli altri Paesi UE, si avrebbe un impatto ambientale significativo, dovuto alla necessità di installare 21.000 nuovi siti, con una produzione maggiore di CO2 pari a circa 166.000 tonnellate all’anno e circa 601 GWh/anno di maggiori consumi energetici.

In questo senso, tenuto conto delle analisi di settore, l’Autorità afferma di aver in più occasioni espresso la necessità di verificare la validità degli attuali limiti delle emissioni elettromagnetiche previsti dalle norme nazionali (in particolare il citato DPCM dell’8 Luglio 2003) al fine di “evitare che la maggiore restrittività di tali limiti possa disincentivare nuovi investimenti e l’entrata di nuovi operatori”.

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