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Cabine telefoniche: rimosso l’obbligo per TIM di garantire disponibilità di telefoni pubblici

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha stabilito che non è più necessario garantire la disponibilità delle postazioni di telefonia pubblica stradale, ossia le vecchie cabine telefoniche, per cui TIM non avrà più obblighi sulla distribuzione dei telefoni pubblici sul territorio nazionale, ad eccezione di alcuni luoghi di rilevanza sociale.

La nuova regolamentazione relativa al servizio di telefonia pubblica è stata resa nota con la delibera AGCOM 98/23/CONS (ecco il documento completo) pubblicata ieri, 23 Maggio 2023, ma risalente allo scorso 19 Aprile 2023, recante “Esito della verifica sulla necessità del servizio di telefonia pubblica ai sensi dell’articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Questa delibera arriva in seguito alla consultazione pubblica avviata dall’AGCOM con la delibera 252/22/CONS del 5 Luglio 2022, con cui l’Autorità ha raccolto i contributi degli interessati in merito alla necessità o meno di garantire il servizio di telefonia pubblica.

In base alle indicazioni raccolte, l’Autorità, in linea con quanto stabilito dall’articolo 97 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha ritenuto non più necessario continuare a garantire la disponibilità, nell’ambito degli obblighi del servizio universale, delle postazioni di telefonia pubblica stradale.

Con il provvedimento pubblicato in queste ore, TIM non sarà più tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione delle postazioni di telefonia pubblica stradale sul territorio nazionale, né tantomeno determinate condizioni economiche.

Tuttavia, l’AGCOM ha ritenuto ancora necessario che TIM continui garantire la disponibilità delle cabine telefoniche nei luoghi di rilevanza sociale (quali ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto, carceri, caserme, con almeno 50 occupanti), tramite un servizio telefonico che abbia le caratteristiche tipiche dei servizi pubblici: disponibilità per chiunque ne faccia richiesta e condizioni economiche regolate.

Le considerazioni dell’AGCOM sullo scarso utilizzo e interesse

Come riportato nella delibera, una delle motivazioni che ha portato a questa decisione è la drastica diminuzione dell’uso delle cabine telefoniche.

In base ai dati forniti da TIM nel 2022 sullo stato delle cabine telefoniche in Italia, è emerso che: sul territorio nazionale erano presenti 35994 postazioni di telefonia pubblica; le postazioni di telefonia stradali erano 16073, a cui si aggiungono 1801 postazioni ubicate in luoghi di interesse sociale come, ospedali, carceri, caserme; le postazioni di telefonia pubblica presenti nei rifugi di montagna erano pari a 470; dal 2019 al 2021 il numero di chiamate annuo per postazione si è ridotto del 57% circa passando da 277 chiamate a 118 chiamate; nel 2021 il numero di chiamate annuo per postazione dirette al numero d’emergenza 112 è stato pari a 3 (in calo del 25% rispetto all’anno precedente); il 99,2% delle postazioni risultava coperto da una rete di telefonia mobile di TIM in tecnologia 2G, 4G o 5G.

L’AGCOM ha sottolinea che l’analisi di questi dati ha confermato quanto già emerso dalle indagini degli anni scorsi, e cioè una riduzione della domanda relativa al servizio di telefonia pubblica stradale e allo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso tale servizio, il quale non è più percepito come servizio indispensabile da parte dei cittadini.

Inoltre, l’Autorità ha tenuto conto anche del fatto che i servizi di telefonia mobile degli operatori nazionali sono in grado di garantire la stessa funzionalità in modo “più efficace e, probabilmente, meno oneroso per i consumatori”, anche considerando la copertura raggiunta dalle reti mobili italiane.

Per quanto riguarda in particolare TIM, l’AGCOM ricorda che la copertura radiomobile attualmente presente nelle zone servite dal servizio di telefonia pubblica è “già sostanzialmente completa”, con una percentuale del 99,2%, dal momento che le postazioni stradali non coperte sarebbero meno di 180 (1% di 17874).

Viene poi riportata anche la copertura mobile degli altri operatori di rete, pari al 99% per la rete 4G Vodafone, al 99,7% per la rete 4G WINDTRE e al 99% per la rete 4G Iliad (in base a quanto indicato sui rispettivi siti).

Come già accennato, grazie alla consultazione pubblica avviata nel Luglio 2022 l’Autorità ha raccolto le osservazioni di Iliad Italia, Fastweb, TIM, Vodafone Italia e WINDTRE, la cui sintesi è riportata nell’Allegato A (ecco il documento completo) alla delibera odierna. Inoltre, gli stessi operatori sono stati sentiti dall’AGCOM insieme alle associazioni dei consumatori.

In base a tutti i contributi raccolti, l’Autorità ha ritenuto non necessario continuare a garantire la disponibilità, nell’ambito degli obblighi del servizio universale, delle postazioni di telefonia pubblica stradale, in quanto tale necessità non è determinata dalle circostanze nazionali e che, pertanto, TIM non è più tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione delle postazioni stradali sul territorio nazionale, né tantomeno determinate condizioni economiche.

AGCOM cabine telefoniche TIM

Cosa prevede la delibera sulle cabine telefoniche

In dettaglio, ecco cosa prevede la delibera 98/23/CONS dell’AGCOM sulle cabine telefoniche e sui relativi obblighi per TIM:

Articolo 1 (Servizio di telefonia pubblica stradale)

1. Ai sensi dell’articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tenuto conto delle circostanze nazionali, non è necessario continuare a garantire la disponibilità e l’accessibilità economica, nell’ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica stradale di cui all’art. 1 della delibera n. 290/01/CONS.

2. Per l’effetto di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, TIM S.p.A. non è tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione quantitativo delle postazioni di telefonia pubblica stradali ubicate sul territorio nazionale, né tantomeno a rispettare determinate condizioni economiche.

3. L’onere eventualmente sostenuto per la fornitura e la dismissione del servizio di telefonia pubblica stradale, sia per le postazioni che TIM intende dismettere sia per quelle che intende mantenere in esercizio su base volontaria, è interamente a carico del fornitore e per lo stesso non potrà essere richiesta una compensazione finanziaria a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2.

Articolo 2 (Procedura di dismissione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e di quelle ubicate nei rifugi di montagna)

1. TIM s.p.a. può dismettere le postazioni di telefonia pubblica stradali e quelle ubicate nei rifugi di montagna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera e dislocate su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di quanto stabilito dai seguenti commi.

2. Prima di procedere alla dismissione delle postazioni stradali, TIM S.p.A. verifica la copertura degli operatori mobili infrastrutturati (MNO) in corrispondenza della postazione mediante idoneo strumento di misura. Solo in caso di assenza di copertura di una o più delle reti degli MNO, TIM S.p.A. sospende la dismissione e invia alla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità un’istanza di dismissione, contenente le informazioni identificative della postazione, dello stato di funzionamento della stessa, i dati del traffico telefonico svolto nell’ultimo anno, la distanza per raggiungere la postazione più prossima e quella necessaria per raggiungere un’area coperta da segnale radiomobile. Entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Autorità, sulla base degli elementi forniti, comunica a TIM di procedere alla sua dismissione ovvero di continuare a sospendere la dismissione fino al variare di una o più delle condizioni fattuali suddette.

3. Per tutto il periodo di sospensione TIM S.p.A. può richiedere, con riferimento alle postazioni oggetto dell’istanza, una compensazione finanziaria nell’ambito della valutazione del costo netto del servizio universale. Ove TIM S.p.A. rilevi una modifica delle condizioni di cui al comma 2 che hanno comportato la sospensione della procedura di dismissione e, in particolare, rilevi la presenza della copertura radiomobile, presenta una nuova istanza di dismissione alla Direzione. La verifica della eventuale modifica della copertura radiomobile o dello stato di utilizzo delle postazioni per le quali la dismissione è stata sospesa potrà essere, altresì, richiesta a TIM S.p.A. dall’Autorità ai fini della eventuale successiva approvazione della dismissione.

4. Almeno 30 giorni prima della dismissione di una postazione telefonica pubblica stradale coperta da segnale radiomobile, TIM S.p.A. affigge all’esterno della postazione da dismettere un cartello adesivo, di dimensione 25 cm x 25 cm.

Il contenuto informativo di tale cartello deve contenere almeno le seguenti informazioni: a. la data di affissione; b. la dicitura “Questa postazione sarà dismessa dal…” con specificazione della data di dismissione, nel rispetto del termine di preavviso di cui sopra, redatta con caratteri in stampato maiuscolo e grassetto di almeno 4 centimetri di altezza e di larghezza; c. l’indirizzo del sito Internet ove è facilmente consultabile, anche attraverso l’ausilio di software di localizzazione geografica predisposti dalla Società, la mappatura aggiornata delle postazioni telefoniche pubbliche sull’intero territorio nazionale, distinte cromaticamente tra attive, dismesse e in fase di dismissione; d. i numeri telefonici dell’assistenza clienti e la pagina web del sito Internet per ottenere le informazioni di cui al punto precedente.

5. La rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche stradali è da intendersi completata solo dopo il distacco dell’alimentazione elettrica, la rimozione dell’apparecchio telefonico e della struttura-cabina esterna, lo smaltimento o l’alienazione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.

6. TIM S.p.A. invia alla Direzione, ogni 6 mesi, un resoconto delle postazioni telefoniche pubbliche stradali dismesse contenente l’indicazione della relativa posizione geografica;

7. Prima di procedere alla dismissione delle postazioni ubicate nei rifugi di montagna, TIM S.p.A. invia alla Direzione l’elenco delle postazioni con le relative coordinate geografiche. L’Autorità, sulla base dei dati in proprio possesso e/o con l’ausilio di soggetti indipendenti competenti in materia, verifica la copertura radiomobile in corrispondenza delle postazioni e ne autorizza la definitiva dismissione. Per le postazioni in cui non è presente un’adeguata copertura radiomobile, TIM S.p.A., almeno 30 giorni prima della dismissione, informa la struttura ospitante della data a partire dalla quale la postazione sarà dismessa e della possibilità di sottoscrivere il servizio di telefonia vocale su rete fissa, così come disciplinato dalla delibera n. 456/16/CONS.

Articolo 3 (Postazioni telefoniche pubbliche ubicate nei luoghi di rilevanza sociale)

1. Ai sensi dell’articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tenuto conto delle circostanze nazionali, è necessario continuare a garantire la disponibilità e l’accessibilità economica, nell’ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica di cui all’art. 2, comma 2, della delibera n. 290/01/CONS consistente nel prevedere, nei luoghi di seguito indicati, la presenza di almeno una postazione di telefonia pubblica: a. ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto; b. carceri; c. caserme, con almeno 50 occupanti stabili, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della delibera n. 31/10/CONS.

2. L’Autorità avvia un tavolo tecnico con TIM S.p.A. e gli altri soggetti interessati con l’obiettivo di definire le nuove tecnologie di fornitura e modalità di gestione dei costi a carico del chiamante del servizio di telefonia pubblica, offerto nei luoghi di cui al comma 1, al fine di consentire l’upgrade tecnologico alla rete in fibra ottica.

Articolo 4 (Postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata)

1. I soggetti interessati possono segnalare al fornitore del servizio di telefonia pubblica, tramite un indirizzo e-mail dedicato, le postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata, documentando la segnalazione con ogni riferimento necessario ed eventualmente anche con materiale fotografico.

2. Il fornitore del servizio di telefonia pubblica, effettuate le opportune verifiche, per le postazioni per le quali la dismissione è stata sospesa ai sensi dell’art. 2 comma 2, pone in essere le opportune attività funzionali al ripristino del funzionamento.

Articolo 5 (Misure di sostegno per gli utenti con disabilità)

1. I fornitori del servizio di telefonia pubblica garantiscono che almeno il 75% delle postazioni sia accessibile ai consumatori con disabilità con le stesse caratteristiche in termini di funzionalità riservate a tutti gli altri consumatori.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Continuano ad applicarsi le previsioni della delibera n. 290/01/CONS in quanto compatibili.

2. Le condizioni economiche dell’Allegato 2 della delibera n. 456/16/CONS si applicano alle postazioni di telefonia pubblica ubicate nei luoghi di rilevanza sociale di cui all’articolo 3 e alle postazioni stradali non coperte da segnale radiomobile, per le quali l’Autorità ha chiesto a TIM S.p.A. di sospendere la dismissione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

[…]

Infine, con l’Articolo 7 l’Autorità ha stabilito che si applicheranno le sanzioni previste dal codice delle comunicazioni in caso di violazione delle disposizioni appena riportate.

Come di consueto, il provvedimento dell’AGCOM può essere impugnato al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità.

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