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Iliad, il Tribunale di Milano dichiara illeciti gli SMS winback di Vodafone dal 2018 al 2020

Rigettate tutte le altre domande e condanna iliad a 2/3 delle spese legali

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Il Tribunale di Milano, con la sentenza relativa alla causa civile di primo grado intentata alcuni anni fa da Iliad Italia, ha dichiarato illecite le condotte tenute da Vodafone Italia tramite le sue offerte winback proposte fra il 2018 e il 2020, in quanto gli SMS contenevano pubblicità ingannevole, ed è stata quindi ritenuta concorrenza sleale nei confronti del nuovo operatore. Di contro, sono state rigettate le richieste multimilionarie di risarcimento danni.

Come richiesto dal Tribunale, l’intestazione e il dispositivo della sentenza sono stati pubblicati a spese di Vodafone Italia sull’edizione cartacea del quotidiano Il Sole 24 Ore di Domenica 14 Maggio 2023.

Invece, le motivazioni della sentenza della causa civile di primo grado numero 40547/2019 del Tribunale di Milano (ecco il documento completo) erano state pubblicate nello scorso mese di Aprile 2023, mentre la decisione era stata pronunciata il 15 Settembre 2022, dopo la discussione nel merito.

Le accuse di Iliad a Vodafone e lo svolgimento del processo

Iliad Italia aveva citato in giudizio Vodafone Italia davanti al Tribunale di Milano il 18 Luglio 2019: in particolare, il nuovo operatore di rete mobile, che era appena sbarcato nel mercato italiano il 29 Maggio 2018lamentava di essere stata oggetto, fin dal suo debutto, di una serie di condotte anticoncorrenziali da parte di Vodafone Italia volte a ostacolare il suo ingresso, a detta di Iliad “pregiudicando, in modo drastico, i suoi investimenti, condizionando le possibilità di acquisizione di nuovi utenti e determinando la perdita di quelli acquisiti”.

Una delle questioni portate davanti al Tribunale di Milano da Iliad riguarda i ritardi nelle portabilità in uscita da Vodafone Italia nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2018, dovuti all’elevata mole di richieste di portabilità verso il nuovo operatore (l’ammontare delle richieste giornaliere di portabilità superava il tetto massimo di Vodafone, pari a 33000 unità secondo le normative dell’epoca) che aveva rallentato di molto l’iter per l’accettazione della portabilità, situazione che aveva poi spinto l’AGCOM a intervenire.

Inoltre, Iliad Italia aveva accusato Vodafone Italia di aver diffuso in tutto il territorio nazionale “comunicazioni commerciali e offerte ingannevoli e non trasparenti dirette a pubblicizzare offerte specificatamente indirizzate ai clienti Iliad”, ossia in particolare le cosiddette offerte winback, cioè quelle proposte agli ex clienti Vodafone (fra cui anche quelli che erano passati a Iliad), ma anche le offerte Operator Attack contro Iliad e altri operatori.

Secondo Iliad, questi comportamenti “aggressivi e anticoncorrenziali” da parte di Vodafone avrebbero determinato un danno economico, nonché un “serio e ingiusto danno alla sua reputazione”. Per questo motivo, l’operatore italiano del Gruppo Iliad aveva chiesto a Vodafone Italia un risarcimento di circa 500 milioni di euro per danni patrimoniali e d’immagine.

Vodafone Italia si è costituita in giudizio il 12 Novembre 2019, contestando la ricostruzione di Iliad e chiedendo al Tribunale di rigettare tutte le richieste di Iliad Italia in quanto ritenute infondate.

Iliad aveva anche proposto un ricorso cautelare urgente, depositato il 29 Gennaio 2020, chiedendo che fosse inibita in via cautelare la diffusione degli SMS winback di Vodafone contenenti “messaggi pubblicitari ingannevoli”. Tuttavia, come già raccontato da MondoMobileWeb, la richiesta di sospensione cautelare era stata rigettata con provvedimento del Tribunale di Milano del 28 Maggio 2020.

Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano

Come riportato nelle motivazioni della sentenza, per quanto riguarda i ritardi nelle MNP in uscita da Vodafone nelle settimane immediatamente successive al lancio di Iliad in Italia nel 2018, il Tribunale di Milano ha assolto Vodafone Italia, ritenendo le accuse di Iliad infondate.

Infatti, in base alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha ritenuto che le problematiche occorse a Vodafone Italia siano state imputabili a “fattori eccezionali dovuti anche al gran numero di utenti che avevano aderito alla offerta Iliad”.

Il Tribunale ha quindi stabilito che Vodafone aveva seguito le regole previste all’epoca dal processo di MNP in termini di incremento della capacità di evasione degli ordini di portabilità in uscita.

Per quanto riguarda invece le accuse di condotta illecita da parte di Vodafone nell’ambito del contenuto degli SMS delle offerte winback, la richiesta di Iliad Italia è stata ritenuta fondata dal Tribunale di Milano, nei limiti esposti nella sentenza.

In particolare, è stato ritenuto ingannevole il contenuto delle comunicazioni e dei messaggi inviati da Vodafone agli ex clienti, in quanto veniva evidenziato soltanto il prezzo mensile dell’offerta proposta, mentre secondo il Tribunale non veniva indicato in maniera adeguata il prezzo complessivo, in quanto erano stati omessi alcuni costi come quelli relativi alla SIM e al contributo di attivazione.

La condotta tenuta da Vodafone, ritenuta concorrenzialmente illecita dal Tribunale, ha riguardato il periodo che va da Giugno 2018 fino a Febbraio 2020, mentre successivamente l’operatore ha adeguato le sue comunicazioni winback anche a seguito dell’intervento dell’Antitrust.

Dunque, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il comportamento posto in essere da Vodafone Italia nella diffusione dei messaggi winback fino a Febbraio 2020 integri atti di concorrenza sleale, trattandosi di “messaggi reticenti”, non essendo stati indicati gli ulteriori costi comunque necessari per attivare l’offerta, i quali hanno provocato un danno nei confronti della concorrenza. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la richiesta di inibizione della condotta.

Per quanto riguarda invece la richiesta di Iliad Italia di risarcimento del danno, il Tribunale ha ritenuto, nonostante la condotta illecita, che il percorso logico seguito dall’operatore per quantificare in oltre 500 milioni di euro gli eventuali danni causati da Vodafone Italia sia “ampiamente congetturale”.

Infatti, non è stato in alcun modo provato da Iliad Italia che tali messaggi e comunicazioni fossero destinati esclusivamente agli ex clienti Iliad, elemento necessario al fine di provare la sussistenza del danno eventualmente causato.

Il Tribunale di Milano ha infine accolto la richiesta di pubblicazione della sentenza a spese di Vodafone Italia, ma solo sul quotidiano Il Sole 24 Ore, mentre ha respinto la richiesta di Iliad di pubblicare la sentenza sul sito e sui social di Vodafone e con lettere da inviare alla forza vendita.

Infine, anche per via della parziale reciproca soccombenza di entrambi gli operatori, il Tribunale ha ritenuto che sussistano i motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre la restante quota di 2/3 è a carico di Iliad Italia.

Le disposizioni nei confronti di Vodafone e Iliad

Per tutte le motivazioni descritte in precedenza, il Tribunale di Milano ha quindi dichiarato illecite le condotte di Vodafone Italia, a titolo di responsabilità per concorrenza sleale, relative alla diffusione di messaggi e comunicazioni winback contenenti pubblicità ingannevole da Giugno 2018 fino a Febbraio 2020. Per effetto di ciò, il Tribunale inibisce a Vodafone Italia la prosecuzione di condotte analoghe.

Il Tribunale ha inoltre ordinato la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza a spese di Vodafone Italia entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (per una volta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto), sul quotidiano Il Sole 24 ore, obbligo come detto già rispettato dall’operatore.

Con la sentenza è stato poi disposto di rigettare tutte le altre domande, fra cui il risarcimento multimilionario avanzato da Iliad Italia.

Infine, il Tribunale di Milano ha condannato Iliad Italia al pagamento in favore di Vodafone Italia della quota di 2/3 delle spese di lite, quota che liquida in 180mila euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Inoltre, vengono compensate integralmente tra le parti la restante quota di 1/3.

Si specifica che questa è solo la sentenza di primo grado, per cui entrambi gli operatori hanno facoltà di presentare ricorso in secondo grado. Solo nel caso in cui entrambe le parti non dovessero presentare ricorso entro i termini stabiliti, allora la sentenza diventerà definitiva.

Si ringrazia Mattia per la segnalazione.

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