Oggi, 11 Aprile 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica riguardo il procedimento di revisione del Regolamento per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare, nell’ambito dei contratti tra gli operatori di telefonia e gli utenti finali, attualmente regolamentato dalla Delibera 519/15/CONS.
La consultazione è stata approvata dal Consiglio dell’Autorità durante una riunione tenutasi lo scorso 4 Aprile 2023, con l’obiettivo di recepire le novità introdotte, in diversi ambiti, dal nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Nello specifico, secondo quanto comunicato da AGCOM (ecco il comunicato stampa ufficiale), si tratta di misure in materia di: obblighi di informazione da applicare ai contratti; durata massima dei contratti non superiore a 24 mesi; proroga dei contratti; rateizzazione di servizi e apparecchiature terminali; modifica delle condizioni contrattuali (ius variandi); diritti degli utenti in caso di discrepanza delle prestazioni del servizio rispetto a quanto promesso nel contratto; diritto di recesso; cessazione del rapporto contrattuale; informazioni contrattuali sulle procedure di migrazione e portabilità del numero.
Il termine previsto per la conclusione del procedimento è pari a un totale di 120 giorni, di cui 45 dedicati alla consultazione pubblica, a decorrere dalla pubblicazione della delibera sul sito ufficiale dell’Autorità.
La bozza del Regolamento sui contratti di telefonia riguarda i consumatori, le microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro.
Tra le varie misure in consultazione, in particolare, ve ne sono diverse dedicate all’adeguamento del canone dei contratti sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, ossia in base all’andamento dell’inflazione.
Secondo il Regolamento, ad esempio, l’inserimento di un meccanismo di adeguamento periodico all’indice dei
prezzi al consumo, per i contratti già in essere che non lo prevedono, dovrà essere espressamente accettata dal cliente di telefonia.
Invece, l’aumento del canone dei contratti che prevedono già un meccanismo di indicizzazione, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento non si configura come una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, negando al cliente il diritto di recesso senza penali solo nel caso in cui l’adeguamento sia dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo, stabilito da un istituto pubblico.
La nuova normativa, dunque, prevede per gli operatori di telefonia la possibilità, una volta prevista l’indicizzazione nel contratto, di modificare le tariffe solamente in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo.
Gli operatori, inoltre, saranno obbligati ad informare i clienti di tali modifiche, che possono avvenire, in prima applicazione, solo dopo 12 mesi dall’adesione contrattuale.
Le informazioni sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione all’inflazione, per il nuovo Regolamento, dovranno essere incluse nella descrizione delle offerte commerciali, insieme alle condizioni economiche previste di base.
Gli stessi dettagli, oltretutto, dovranno essere inclusi nella sintesi contrattuale delle varie offerte, nonché posti in evidenza su tutti i canali di comunicazione degli operatori, che dovranno garantire un’adeguata evidenza dei canali utilizzati.
Secondo le nuove norme, poi, l’entità della variazione del canone dovrà essere pubblicata dagli stessi operatori, sui propri siti web, due mesi prima dell’entrata in vigore, oltre che comunicata all’utente, su supporto durevole, ad esempio con un avviso in fattura, almeno un mese prima dell’applicazione della modifica.
Infine, le comunicazioni antecedenti all’adesione al contratto, nonché quelle all’interno del contratto stesso, relative all’adeguamento del canone a causa dell’indicizzazione, dovranno specificare l’indice di adeguamento utilizzato, il mese di applicazione della variazione e le modalità di comunicazione della variazione.
Tra le altre norme oggetto della consultazione dell’Autorità, inoltre, è previsto l’obbligo per gli operatori di riportare, nelle proposte contrattuali, i termini entro cui si dà avvio alla procedura per l’attivazione dei servizi voce e Internet, a seguito della conclusione del contratto.
Lo stesso contratto, secondo il nuovo Regolamento, dovrà riportare il riferimento agli indennizzi spettanti ai consumatori in caso di mancato rispetto, da parte dei fornitori, degli obblighi in materia di migrazioni e portabilità del numero.
La normativa, poi, disciplina anche le offerte che comprendono, nella stessa proposta contrattuale, uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali.
Editing Mattia Castro
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