Per tutti i già clienti WindTre consumer e business di rete mobile, a partire dal 1° Febbraio 2023 le Condizioni Generali di Contratto verranno integrate con la cosiddetta clausola ISTAT, ossia il meccanismo con cui l’operatore potrà aumentare i prezzi mensili delle offerte in base all’inflazione, comunque a partire dal 2024.
Come raccontato da MondoMobileWeb, per i nuovi clienti WindTre che sottoscrivono un’offerta sia di rete fissa che di rete mobile, il meccanismo di indicizzazione dei prezzi in base all’inflazione era stato introdotto già nei mesi scorsi, in particolare per tutti i nuovi contratti attivati a partire dal 21 Novembre 2022.
Questo stesso meccanismo viene applicato anche ai già clienti WindTre che, sempre dal 21 Novembre 2022, richiedono volontariamente di cambiare la loro offerta tariffaria.
Inoltre, a partire dal 13 Gennaio 2023, in seguito alla rimodulazione comunicata dal 24 Novembre 2022, la cosiddetta clausola ISTAT viene applicata anche per alcuni già clienti mobile dell’operatore. In questo caso, i clienti possono esercitare il recesso senza costi per rifiutarne l’applicazione.
In queste ultime ore, attraverso una nuova informativa pubblicata nella sezione WINDTRE Informa del suo sito ufficiale, l’operatore arancione ha annunciato dunque una nuova modifica delle condizioni contrattuali, questa volta con l’introduzione della nuova clausola ISTAT per tutti i già clienti di rete mobile.
Come anche per i nuovi clienti e per i già clienti già coinvolti dal 13 Gennaio 2023, le Condizioni Generali di Contratto verranno integrate con la nuova clausola all’interno dell’Articolo 4.6, denominato “Adeguamento prezzi”.
In questo senso, di seguito si riporta il testo del nuovo articolo in questione, il quale verrà inserito nelle condizioni contrattuali a partire dal 1° Febbraio 2023:
Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale.
L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.
L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.
WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.
Come specificato dall’operatore nelle nuovi condizioni di contratto, l’adeguamento dei prezzi avverrà quindi solo a partire da Gennaio 2024.
In caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) rilevata da ISTAT nel mese di Ottobre dell’anno precedente, l’operatore potrà aumentare il prezzo mensile dell’offerta di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice, o comunque pari almeno al 5% (nel caso in cui la variazione fosse inferiore al 5%).
Con questo adeguamento, effettuato entro il primo trimestre di ciascun anno, l’importo del prezzo mensile delle offerte WindTre potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.
Si specifica inoltre che, come spiega l’operatore, ai sensi dell’articolo 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto, l’adeguamento dei prezzi in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo di ISTAT non sarà considerata una modifica contrattuale.
In questo modo, i clienti non potranno quindi esercitare il diritto di recesso senza costi o penali, come invece prevedono normalmente le modifiche unilaterali di contratto.
In ogni caso, WindTre si impegna a comunicare ogni anno l’adeguamento dei prezzi delle sue offerte sia attraverso il suo sito ufficiale che con la pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.
Come per i clienti già coinvolti da questa modifica a partire 13 Gennaio 2023, anche in questo caso l’operatore permette comunque di non accettare questa novità, consentendo infatti di esercitare il diritto di recesso o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione, come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Decreto Legislativo 207/2021.
Per fare ciò, i clienti devono inviare una comunicazione con causale “modifica delle condizioni contrattuali” entro il 28 Febbraio 2023.
Al solito, la comunicazione può essere inviata tramite i seguenti canali: lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI; PEC scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it; chiamata al 159; punti vendita WindTre; assistente digitale Will disponibile nell’Area Clienti; app WindTre.
In caso di passaggio ad altro operatore con mantenimento del numero, oltre a inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di passaggio direttamente all’altro operatore entro lo stesso termine del 28 Febbraio 2023.
In caso di recesso, se alla linea interessata dalla modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (ad esempio smartphone o tablet), è possibile indicare nella comunicazione di recesso se pagare le rate residue in un’unica soluzione o mantenere attiva la rateizzazione con pagamento rateale fino alla naturale scadenza.
Come raccontato da MondoMobileWeb, con lo scopo di eliminare le clausole ISTAT introdotte da WindTre e TIM, proprio nella giornata di ieri 20 Gennaio 2023 alcune associazioni dei consumatori hanno richiesto un intervento urgente del Governo.
Si ricorda inoltre che già lo scorso 16 Dicembre 2022, l’associazione ADUC aveva denunciato all’Antitrust la clausola ISTAT di WindTre, chiedendone la sospensione.
WindTre ha deciso di specificare che la comunicazione della modifica delle condizioni di contratto con l’introduzione dell’articolo 4.6 sull’adeguamento dei prezzi a partire dal 1° febbraio 2023 riguardano i già clienti professionisti con partita IVA.
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