WINDTRE, clausola con aumenti per inflazione: ADUC invia esposto all’Antitrust
WINDTRE è stata nuovamente denunciata all’Antitrust dall’associazione ADUC, che questa volta contesta la cosiddetta clausola ISTAT, ossia il meccanismo di indicizzazione dei prezzi all’inflazione inserito nelle tariffe di telefonia mobile e fissa che permetterà a WINDTRE di aumentare a partire dal 2024 i prezzi mensili delle offerte in base all’inflazione, senza che i clienti possano recedere gratuitamente.
ADUC (Associazione Utenti e Consumatori APS) lo ha annunciato nella giornata di oggi, 16 Dicembre 2022, dopo che solo nei giorni scorsi aveva presentato un nuovo esposto all’Antitrust contro WINDTRE sulle rimodulazioni annunciate nelle settimane scorse e che entreranno in vigore da Gennaio 2023, poiché secondo l’associazione l’operatore starebbe attuando la stessa condotta in violazione del codice del consumo per cui l’Autorità ha sanzionato WINDTRE di 5 milioni di euro (sempre su segnalazione di ADUC).
L’Associazione dei consumatori ha quindi presentato un esposto all’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ecco il documento completo) con cui denuncia una “pratica commerciale scorretta/clausola vessatoria” posta in essere da WINDTRE.
ADUC in questo caso contesta il meccanismo di indicizzazione dei prezzi all’inflazione inserito da WINDTRE nelle Condizioni Generali di Contratto, sia di rete fissa che di rete mobile, sottoscritte dai nuovi clienti dal 21 Novembre 2022, che viene applicata anche ai già clienti WINDTRE che dal 21 Novembre 2022 richiedono volontariamente di cambiare la loro offerta tariffaria.
Inoltre, la cosiddetta clausola ISTAT di WINDTRE sarà applicata a partire dal 13 Gennaio 2023 anche per alcuni già clienti mobile tramite la rimodulazione comunicata dal 24 Novembre 2022.
Come funziona la clausola ISTAT introdotta da WINDTRE
La clausola ISTAT inserita nelle nuove Condizioni Generali di Contratto dei servizi di rete fissa e di rete mobile WINDTRE è la seguente (si riporta il testo dell’Articolo 4.6 delle condizioni contrattuali dei clienti mobile, per i clienti di rete fissa il testo dell’Articolo 11.1 è lo stesso, con la sola differenza dell’indicazione del diverso articolo che regola le modifiche contrattuali):
Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale.
L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.
L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.
WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.
Quindi, come specificato dall’operatore nelle nuovi condizioni di contratto, l’adeguamento dei prezzi avverrà solo a partire da Gennaio 2024.
L’adeguamento dei prezzi delle offerte WINDTRE sarà effettuato in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) rilevata da ISTAT nel mese di Ottobre dell’anno precedente.
In questo caso, l’operatore potrà così aumentare il prezzo mensile dell’offerta di un importo percentuale pari alla variazione dell’indice ISTAT o comunque pari almeno al 5%, nel caso in cui la variazione fosse inferiore al 5%, e l’adeguamento sarà effettuato entro il primo trimestre di ciascun anno.
L’importo del prezzo mensile delle offerte WINDTRE, adeguate a seconda dell’inflazione, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.
Come specificato da WINDTRE, l’adeguamento dei prezzi in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo di ISTAT non sarà considerata una modifica contrattuale, che nel caso dei servizi di rete mobile è regolata dall’Articolo 2.4 delle condizioni contrattuali (invece per i servizi di rete fissa è l’Articolo 13).
In questo modo, i clienti coinvolti non potranno esercitare il diritto di recesso senza costi o penali come invece prevedono normalmente le modifiche unilaterali di contratto.
Infine, WINDTRE si impegna a comunicare ogni anno l’adeguamento dei prezzi delle sue offerte sia attraverso il suo sito ufficiale che con la pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.
Le motivazioni che hanno portato ADUC alla denuncia all’Antitrust
Dunque, il nuovo esposto di ADUC all’AGCM riguarda il meccanismo con cui WINDTRE si riserva di poter aumentare i prezzi mensili ai clienti seguendo l’andamento dell’inflazione.
Questa la nota con cui l’Avvocato Emmanuela Bertucci, consulente ADUC, ha annunciato l’esposto all’Antitrust dell’associazione contro WINDTRE sulla sua clausola ISTAT:
Per i gestori di telefonia, le norme sulle modifiche unilaterali al contratto sono un cappio al collo: costringono il gestore ad avvisare il cliente che, se non accetta la modifica, può recedere gratuitamente e passare alla concorrenza.
Per questo motivo WINDTRE ha escogitato quella che la stessa società ha chiamato “la terza via”, cioè consentire al consumatore di non accettare la modifica e rimanere con WINDTRE. Antitrust è intervenuta, condannando WINDTRE su denuncia di Aduc.
E così WINDTRE, che nel frattempo è stata nuovamente denunciata da Aduc per una condotta pressoché identica, ha deciso di aggirare la norma sulle modifiche unilaterali (per evitare che i consumatori possano esercitare il diritto di recesso) inserendo nei propri contratti una clausola sull’adeguamento annuale del prezzo, già applicabile ai nuovi contratti di telefonia fissa e mobile dal 21 Novembre 2022 e ai cambi di piano tariffario:
[…]
Ciò vuol dire che: è WINDTRE ogni anno a decidere se aumentare il prezzo; se l’indice è negativo il prezzo non scenderà; se l’indice è superiore al 5%, l’aumento sarà pari alla variazione; se l’indice è inferiore al 5%, l’aumento potrà essere del 5% o superiore, decide WINDTRE.
E ciò senza alcuna comunicazione al consumatore che si vedrà semplicemente richiedere il nuovo (più alto) prezzo da pagare.
Un’operazione simile a quella annunciata da TIM, che aggancia il prezzo ad un altro indice (l’indice di inflazione IPCA) e pone un tetto massimo all’aumento del 10%.
La clausola introdotta da WINDTRE è, a nostro avviso, aleatoria per il solo consumatore che conosce il prezzo del servizio che acquista solo per il primo anno.
E ciò per due motivi: in primo luogo, è il professionista a decidere se applicare o meno l’aumento, in base a valutazioni di politica aziendale, riservandosi il diritto di modifica del prezzo (Wind Tre “ha titolo”). Per contro, il consumatore potrà esclusivamente subire la decisione del professionista di aumentare o meno il prezzo del servizio.
Sotto il secondo profilo, spiccatamente aleatoria è la previsione che consente al professionista, nel caso in cui la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT sia inferiore al 5%, di “aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo […] comunque pari almeno al 5%”.
Ad esempio, in caso di variazione dell’indice pari al 3%, WINDTRE potrà aumentare il prezzo di una percentuale che potrà essere pari al 5%, come al 8% o al 20%.
Si tratta, a nostro avviso, di una pratica commerciale scorretta che abbiamo denunciato all’Antitrust.
ADUC ritiene che la clausola di WINDTRE, così come è formulata, sia aleatoria per il cliente, contestando quindi in particolare la definizione “WINDTRE ha titolo”, che permette all’operatore di decidere se applicare o meno l’aumento (quindi senza certezza per il cliente), e il termine “almeno” associato alla percentuale del 5% di variazione del prezzo che sarà applicata nel caso in cui la variazione dell’indice ISTAT sia inferiore al 5%.
A detta dell’associazione, questo permetterebbe a WINDTRE di decidere la percentuale dell’aumento del costo mensile dell’offerta, che potrà essere anche superiore al 5% senza che questa sia chiaramente definita.
ADUC confronta il meccanismo di WINDTRE con quello messo in atto da TIM, che in quel caso prevede un tetto massimo del 10% alla percentuale di aumento applicabile ai clienti, mentre WINDTRE non ha posto alcun limite alla percentuale di aumento che potrà applicare.
Dunque, secondo ADUC con questo meccanismo i clienti WINDTRE hanno la certezza del prezzo mensile solo durante il primo anno di contratto.
Le richieste dell’associazione ad AGCM contro WINDTRE
Nell’esposto inviato all’Antitrust, firmato dal Presidente di ADUC, Vincenzo Donvito, l’associazione sostiene che la condotta messa in atto da WINDTRE costituisce pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lett. d), CdC, per ingannevolezza attinente al prezzo e al modo in cui questo è calcolato nonché in violazione dell’articolo 20.
Secondo ADUC, inoltre, l’aleatorietà della clausola presenta “spiccati profili di vessatorietà nella misura in cui consente al professionista di modificare il prezzo del servizio senza consentire al consumatore di recedere dal contratto senza costi di disattivazione e penali, così determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Per l’associazione l’obiettivo di WINDTRE sarebbe quello di eludere l’applicazione del diritto di recesso senza costi o penali regolato dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Decreto Legislativo 207/2021, cioè il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche.
Con questa denuncia, ADUC chiede quindi all’Antitrust, in via cautelare, di disporre l’immediata sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette contestate a WINDTRE, poiché sussisterebbe “il requisito della particolare urgenza”, di inibire a WINDTRE la prosecuzione delle pratiche contestate e infine di sanzionare WINDTRE per il mancato rispetto della normativa richiamata dall’associazione, per i “danni che ha cagionato ai consumatori e il conseguente ingiusto guadagno”.
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