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Fibra TIM, Vodafone e Fastweb: il TAR boccia i ricorsi contro le multe Antitrust del 2018

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Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi proposti da TIM, Vodafone e Fastweb contro le multe, da oltre 4 milioni di euro ciascuna, comminate nel 2018 dall’Autorità Antitrust in merito alla pubblicità delle offerte di rete fissa dell’epoca, ritenuta ingannevole anche per l’utilizzo non corretto del termine “Fibra”.

Le sentenze del TAR sui ricorsi messi in atto dagli operatori nel 2018 sono state pubblicate ieri, 6 Dicembre 2022, dopo le udienze che si sono svolte a Ottobre e Novembre 2022.

Nello specifico, si tratta delle sentenze numero 16240/2022 per TIM (ecco il documento completo), numero 16242/2022 per Vodafone (ecco il documento completo) e numero 16238/2022 per Fastweb (ecco il documento completo).

I ricorsi chiedevano l’annullamento delle multe dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rese note a Marzo e ad Aprile del 2018, che contestavano il modo di pubblicizzare le offerte di rete fissa in fibra ottica degli operatori.

Nel caso di TIM, l’Antitrust aveva inflitto il 28 Febbraio 2018 una multa di 4,8 milioni di euro, contestando la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dall’operatore, che consisteva “nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie ‘TIM SMART FIBRA’, ‘TIM SMART FIBRA PLUS’, ‘TIM SMART FIBRA E MOBILE’ e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto. Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata”.

Per quanto riguarda invece Vodafone, l’AGCM aveva deciso di sanzionare l’operatore il 18 Aprile 2018 con una multa da 4,6 milioni di euro, in particolare censurando il comportamento posto in essere da Vodafone che consisteva “nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie ‘IPERFIBRA’, ‘IPERFIBRA FAMILY’, ‘VODAFONE ONE’ e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata”.

Infine, nel caso di Fastweb, l’operatore era stato sanzionato dall’Autorità Antitrust l’11 Aprile 2018 con una multa pari a 4,4 milioni di euro, con cui veniva contestato il comportamento posto in essere da Fastweb, consistente “nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie realizzate a mezzo Internet, attraverso gli spot televisivi e altri canali, claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, omettendo di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni, nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusa l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata”.

Dunque, sostanzialmente, tutti e tre gli operatori erano stati sanzionati dall’Antitrust per pubblicità ingannevole sulle loro offerte di rete fissa fra il 2017 e il 2018, in particolare per l’utilizzo improprio del termine “Fibra”, che prima del sistema dei bollini AGCOM veniva impiegato senza specificare la tecnologia di connessione (quindi associandolo anche alle connessioni FTTC), mentre successivamente è stato stabilito che può essere associato solo alla FTTH, cioè alle connessioni interamente in fibra ottica.

La decisione del TAR sui ricorsi di TIM, Vodafone e Fastweb

TIM aveva già annunciato all’epoca, subito dopo la comunicazione del provvedimento Antitrust, il ricorso al TAR del Lazio.

Secondo la sentenza del TAR del Lazio pubblicata nelle ultime ore, il ricorso di TIM è stato ritenuto infondato, non accogliendo tutte le contestazioni fornite dall’operatore.

Dunque, il ricorso di TIM è stato respinto dal TAR, che ha anche condannato l’operatore alla rifusione in favore delle Autorità resistenti delle spese di lite, complessivamente pari a 3500 euro, oltre accessori di legge.

Anche Vodafone aveva presentato ricorso al TAR del Lazio già nel 2018, che è stato poi integrato da motivi aggiunti, in quanto è stato contestato anche il successivo provvedimento dell’Antitrust del 17 Luglio 2019 (procedimento IP318) con cui è stata sanzionata l’inottemperanza di Vodafone al precedente provvedimento (secondo l’Autorità l’operatore avrebbe proseguito nella contestata pratica commerciale scorretta).

Tutte le istanze del ricorso di Vodafone contro il provvedimento AGCM sono state respinte dal TAR, ritenendo quindi corrette le valutazioni dell’Antitrust. Alla luce di quanto esposto dal TAR del Lazio, sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti, sono stati respinti.

Il TAR ha deciso di compensare le spese nei confronti del Codacons (che si è costituita in giudizio) e ha condannato Vodafone alla rifusione in favore delle Autorità resistenti delle spese di lite, pari complessivamente a 3500 euro.

Infine, anche Fastweb aveva presentato ricorso al TAR del Lazio nel 2018 contro la sanzione di AGCM. Anche in questo caso il TAR del Lazio, nella sentenza pubblicata nelle ultime ore, ha respinto tutte le richieste di Fastweb, confermando così le valutazioni che hanno portato l’Antitrust a sanzionare l’operatore.

La complessiva infondatezza delle contestazioni di Fastweb ha determinato il rigetto del ricorso da parte del TAR del Lazio.

Il Tribunale ha quindi deciso di compensare le spese nei confronti dell’associazione Codici (che si era costituita in giudizio) e ha condannato Fastweb alla rifusione in favore delle Autorità resistenti delle spese di lite, pari anche in questo caso a complessivi 3500 euro.

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