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Kena adegua le condizioni contrattuali sul termine per il recesso in caso di rimodulazione

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L’operatore virtuale e secondo brand di TIM, Kena, ha comunicato a tutti i suoi clienti di aver aggiornato il documento delle Condizioni Generali di Contratto per adeguarlo alle recenti normative sul termine per effettuare il recesso senza costi o penali in caso di modifiche contrattuali.

Nella giornata di ieri, 30 Agosto 2022, Kena ha infatti pubblicato sul suo sito web un’informativa con cui avvisa che è stata resa disponibile online la nuova versione delle Condizioni Generali di Contratto e Norme d’Uso della SIM (Edizione Agosto 2022).

Rispetto alla precedente, questa nuova versione aggiornata contiene soltanto un adeguamento normativo relativo all’Articolo 8.2, che rientra all’interno del punto 8 denominato “Modifiche delle condizioni di fornitura del servizio mobile”.

Cosa è stato aggiornato nei documenti di Kena

L’Articolo 8.2 delle condizioni contrattuali di Kena ricorda in particolare quanto stabilito dal codice delle comunicazioni elettroniche in merito al tempo minimo di preavviso per comunicare una modifica contrattuale e allo stesso modo sul termine per poter esercitare il diritto di recesso.

La modifica apportata da Kena alle sue condizioni contrattuali riguarda proprio quest’ultimo punto, in quanto come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 207/2021 entrato in vigore a partire dal 24 Dicembre 2021), è stato esteso a 60 giorni dalla comunicazione di rimodulazione il periodo in cui il cliente può effettuare il recesso gratuito, mentre in precedenza il termine era di 30 giorni.

La nuova normativa è quindi in vigore già dalla fine del 2021, ed infatti l’operatore virtuale di TIM ha già correttamente applicato le nuova normativa nei mesi scorsi, ad esempio quando è stato imposto di concedere il diritto di recesso per via dello spegnimento della tecnologia 3G dalla rete mobile TIM, considerato come una modifica contrattuale e quindi su cui si doveva applicare il comma 5 dell’articolo 98-septies decies del codice delle comunicazioni.

Dunque, quello comunicato in queste ore è soltanto un aggiornamento della documentazione contrattuale di Kena, che adesso cita la normativa più recente in merito alle modifiche contrattuali.

Di seguito il testo del nuovo articolo 8.2 delle Condizioni Generali di Contratto e Norme d’Uso della SIM di Kena aggiornate in queste ore:

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche (D.Lgs 259/03) e dalla regolamentazione vigente, le modifiche contrattuali, ed in particolare quelle che rendano più onerose le condizioni economiche del Servizio Mobile, verranno comunicate al Cliente nelle modalità prescritte dalla regolamentazione, ivi compresi SMS e/o e-mail, almeno 30 (trenta) giorni prima che le stesse divengano efficaci, salvo diverso termine di legge.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il Cliente potrà recedere dal rapporto contrattuale con TIM, senza alcuna penalità, secondo le modalità contrattualmente previste e delle quali sarà comunque informato contestualmente alla comunicazione delle modifiche stesse da parte di TIM. In mancanza di recesso, tali modifiche si intenderanno accettate dal Cliente.

Nella precedente versione del documento di Kena si citava quindi il vecchio codice delle comunicazioni elettroniche, precisamente il precedente Articolo 70, che prevedeva la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi o penali entro 30 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Come specificato dall’operatore, l’Articolo 8.2 delle condizioni di contratto di Kena si applica in caso di modifiche contrattuali peggiorative, come ad esempio l’aumento del costo del servizio.

Si ricorda comunque che fino ad ora Kena non ha mai effettuato rimodulazioni tariffarie peggiorative, con aumento del costo mensile, sulle sue offerte di rete mobile.

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