L’AGCOM ha sanzionato TIM, Vodafone e WINDTRE per la mancata applicazione del blocco di alcuni servizi VAS secondo quanto previsto dalle recenti normative riguardanti il barring di default su tutte le SIM, con la somma delle tre multe agli operatori che supera complessivamente 1,5 milioni di euro.
Le sanzioni sono state comminate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rispettivamente con le delibere 90/22/CONS (per Vodafone), 91/22/CONS (per TIM) e 92/22/CONS (per WINDTRE), pubblicate sul sito dell’AGCOM ieri, 21 Aprile 2022, ma in tutti i casi i documenti risalgono allo scorso 31 Marzo 2022.
Le multe ai tre operatori telefonici arrivano in seguito all’avvio di un’attività di vigilanza da parte degli uffici competenti dell’AGCOM a partire dal mese di Marzo 2021, per verificare l’ottemperanza, da parte dei principali operatori, alle misure in materia di blocco, attivazione e acquisizione della prova del consenso per i servizi premium (anche detti VAS, Value Added Services) previste dalla delibera 10/21/CONS.
Si tratta della delibera dell’AGCOM pubblicata il 5 Febbraio 2021 e contenente le nuove regole (valide per tutti gli operatori) in materia di blocco e attivazione dei servizi a sovrapprezzo della telefonia mobile, decise in seguito alla consultazione pubblica che ha permesso di definire quanto previsto dallo schema di delibera precedentemente pubblicato.
Se inizialmente era previsto un termine di 45 giorni per l’adeguamento da parte degli operatore, l’Autorità, con la delibera 104/21/CONS ha poi concesso agli una proroga fino al 5 giugno 2021, relativamente al termine di attuazione previsto dall’articolo 1 della delibera 10/21/CONS, per garantire ai clienti di disporre delle modalità di de-barring contestualmente all’attivazione del barring.
In generale, l’AGCOM ha potuto accertare che TIM, Vodafone e WINDTRE non hanno provveduto a bloccare, entro le scadenze previste dalle delibere, alcuni dei servizi VAS per cui è previsto il barring di default su tutte le SIM, in particolare per quelli offerti da piattaforme di terze parti con pagamento tramite credito residuo (come gli app store), in quanto gli operatori hanno lamentato l’impossibilità di far apportare modifiche (come l’introduzione di password OTP) a delle interfacce globali.
Sanzione da 464mila euro a Vodafone
Per quanto riguarda Vodafone, la multa è arrivata con la delibera 90/22/CONS (ecco il documento completo), con cui è stata accertata la violazione dell’articolo 1, comma 3-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni in legge n. 40/2007, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della delibera n. 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso, e con l’articolo 1 della delibera n. 104/21/CONS.
Il procedimento sanzionatorio nei confronti di Vodafone era stato avviato con l’atto di contestazione n. 13/21/DTC, a seguito delle verifiche effettuate dall’Autorità.
A Marzo 2021 Vodafone aveva spiegato che il barring che stava attuando per ottemperare alla delibera non comprendeva i servizi SMS premium in decade 4.
Tuttavia, con una nota inviata a Vodafone il 14 aprile 2021, l’Autorità ha ribadito che le misure della delibera n. 10/21/CONS si applicano a tutti i servizi in abbonamento che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS (decade 4), sia tramite connessione dati su reti mobili (mobile internet) con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione e offerti sia da terzi sia direttamente dall’operatore di accesso, inclusi quelli erogati con la cosiddetta modalità carrier billing.
Se l’operatore si era adeguato per molti servizi per l’utilizzo di una password OTP, alcuni servizi VAS in abbonamento sono invece rimasti esclusi dal blocco. Tutto ciò inoltre, non era stato comunicato chiaramente ai clienti nell’informativa dedicata sul sito Vodafone.
Nel corso del procedimento, Vodafone aveva anche presentato una una proposta preliminare di impegni, la cui versione definitiva era stata trasmessa all’Autorità il 23 Dicembre 2021. Tuttavia, l’AGCOM aveva poi comunicato a Vodafone la decisione di inammissibilità della proposta di impegni.
In merito all’introduzione di password OTP per piattaforme di terzi, l’AGCOM ha ritenuto comprensibile il fatto che Vodafone abbia sottolineato di non poter intervenire in quanto si tratta di processi gestiti direttamente da piattaforme OTT, contestando però la mancata verifica della disponibilità delle suddette piattaforme.
Dunque, l’AGCOM ha deciso di sanzionare Vodafone Italia con una multa di 464mila euro per via del mancato blocco preventivo (barring) relativamente ai servizi premium in abbonamento a contenuto digitale offerti sia su piattaforma Vodafone sia su piattaforma di terzi, sia per le nuove SIM che per i già clienti, e la mancata introduzione di una procedura di acquisto con inserimento di OTP per i servizi in abbonamento a contenuto digitale offerti da terzi, nonché la mancata trasparenza e completezza delle informative rese ai clienti.
Prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, Vodafone ha adottato una misura di caring verso la clientela, per cui non è stato ordinato alcun ulteriore adeguamento.
La multa da oltre 700mila euro a TIM sui servizi VAS
Con la delibera 91/22/CONS (ecco il documento completo) dell’AGCOM è stata invece sanzionata TIM, in questo caso a causa della violazione dell’articolo 1, comma 3-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni in legge n. 40/2007, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della delibera 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso.
Il procedimento sanzionatorio nei confronti di TIM era stato avviato dall’Autorità attraverso l’atto di Contestazione n. 11/21/DTC.
Si ricorda innanzitutto che TIM aveva già attuato il blocco di default dei servizi VAS sulle nuove SIM attivate dal 25 Novembre 2020.
Inoltre, ad Ottobre 2020 erano stati approvati gli impegni volontari di TIM assunti con l’AGCOM, nell’ambito del procedimento sanzionatorio 12/20/DTC, per introdurre alcune funzionalità per evitare le attivazioni senza un esplicito consenso dei servizi VAS.
Per quanto riguarda invece le misure della delibera 10/21/CONS, a Marzo 2021 TIM ha comunicato all’Autorità che il barring avrebbe interessato, per tutte le SIM, anche i servizi premium one shot, ma sarebbero stati esclusi “dall’ambito di applicazione della Delibera tutti i servizi a contenuto (offerti direttamente da TIM, con propri marchi, o da soggetti terzi, tramite ad es. gli APP Store) che prevedono, ai fini della fruizione del servizio, una fase di registrazione e accesso tramite nome utente e password”, cioè i cosiddetti servizi di carrier billing.
Così come con Vodafone, anche in questo caso, l’AGCOM ha ricordato a TIM che anche questi servizi rientrano fra quelli che secondo la delibera dovrebbero essere bloccati per nuovi e già clienti.
Tuttavia, TIM ha poi ribadito l’esclusione dall’ambito di applicazione della delibera (dunque da barring e OTP), di tutti i servizi a contenuto (offerti direttamente da TIM, con propri marchi, o da soggetti terzi, tramite per esempio gli App Store) che prevedono, ai fini della fruizione del servizio, una fase di registrazione e accesso tramite nome utente e password, poi confermato anche nelle pagine informative del sito TIM.
Pur ritenendo tecnicamente comprensibili le giustificazione di TIM in merito alle difficoltà di introdurre una OTP per i processi di acquisto su piattaforme di terzi (come ad esempio gli App Store di Google e di Apple) in quanto le interfacce sono concepite per un utilizzo globale, l’AGCOM ha fatto notare come TIM si sarebbe almeno potuta attivare per sondare la disponibilità delle piattaforme OTT, comunicandone poi i risultati.
Dunque, per questi motivi, l’AGCOM ha inflitto a TIM una sanzione di 754mila euro per via del mancato blocco preventivo (barring) e attivazione con OTP relativamente ai servizi premium in abbonamento in carrier billing offerti sia sulla piattaforma di TIM, con brand TIM, sia sulla piattaforma di terzi.
Oltre alla multa, AGCOM ha ordinato a TIM di implementare, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento, la prevista procedura di acquisizione della prova del consenso tramite l’inserimento del numero di telefono e una One Time Password (OTP) da parte del cliente per i servizi in abbonamento erogati in modalità carrier billing offerti direttamente da TIM (a brand TIM), informando l’Autorità dell’avvenuto adempimento.
Questo poiché, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, TIM “non ha attuato alcuna misura idonea a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato”.
WINDTRE multata di 348mila euro per mancato blocco di alcuni servizi premium
Infine, WINDTRE è stata sanzionata dall’Autorità con la delibera 92/22/CONS (ecco il documento completo), in questo caso accertando la violazione dell’articolo 1, comma 3-quater, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni in legge n. 40/2007, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della delibera 10/21/CONS in materia di blocco e attivazione dei servizi premium e di acquisizione della prova del consenso, e con l’articolo 1 della delibera 104/21/CONS.
L’AGCOM aveva avviato il procedimento sanzionatorio contro WINDTRE con l’atto di Contestazione n. 12/21/DTC.
Alla richiesta di informazioni dell’Autorità in merito alle misure di blocco dei servizi VAS, WINDTRE ha ricordato di aver reso disponibile il barring di default su tutte le SIM attivate dal 18 Ottobre 2020 in poi, ad eccezione tra l’altro dei servizi di Carrier Billing.
Successivamente, per i già clienti che avevano attivato una SIM prima del 18 Ottobre 2020, dopo alcuni rinvii il blocco è stato attuato definitivamente dal 18 Aprile 2021, lasciando però esclusi alcuni servizi come quelli di carrier billing, compresa la mancata introduzione di password OTP per questi ultimi.
L’operatore ha quindi fatto notare la necessità di tempi di analisi e implementazione più lunghi per il blocco dei servizi in carrier billing per il segmento di mercato consumer, dovuti essenzialmente alla necessaria collaborazione di player internazionali.
WINDTRE ha successivamente dichiarato all’AGCOM la propria “impossibilità oggettiva, del tutto indipendente dalla propria volontà, di attuare quanto richiesto dalla delibera 10/21/CONS relativamente ai servizi Carrier Billing atteso che le proprie analisi di fattibilità tecnica hanno avuto esito negativo stante la mancanza della condizione necessaria di partecipazione dei soggetti internazionali erogatori dei servizi in abbonamento e one-shot (tra loro indistinguibili per l’operatore)”.
Nella sua difesa, WINDTRE ha poi fatto sapere di essersi attivata per realizzare la nuova disposizione con la necessaria cooperazione dei Partner internazionali, i quali, tuttavia, non hanno offerto alcun supporto utile a consentire l’adeguamento alle regole, rifiutando di apportare qualsiasi modifica alle politiche di attivazione definite a livello globale.
A questo proposito, l’Autorità ha riconosciuto la validità della giustificazione di WINDTRE sull’introduzione di OTP per acquisti su piattaforme terze, in quanto l’operatore si è quantomeno attivato per verificare la possibilità di adeguamento da parte delle piattaforme di terzi.
Nonostante ciò, l’AGCOM ha comunque sanzionato WINDTRE di 348mila euro, in questo caso per via del mancato blocco preventivo (barring) relativamente ai servizi premium in abbonamento offerti da terzi e per mancata trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti.
Su quest’ultimo punto, infatti, dalle verifiche dell’AGCOM era emerso che le informative sul sito di WINDTRE non recavano alcun riferimento al fatto che i servizi in abbonamento carrier billing non erano stati sottoposti a barring.
Tuttavia, WINDTRE, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, aveva poi provveduto, il 9 Novembre 2021, a integrare le informative pubblicate sul suo sito, specificando che i servizi in abbonamento erogati in modalità di carrier billing sono attualmente esclusi dal barring preventivo previsto dall’articolo 1 della delibera n. 10/21/CONS.
Per questo motivo, a parte il pagamento della sanzione, l’AGCOM non ha ordinato nessuna ulteriore azione all’operatore.
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