L’associazione dei consumatori Adiconsum ha commentato la decisione del Giurì della Pubblicità con cui alcuni slogan dello spot Iliad sulla sua offerta in Fibra, Iliadbox, sono stati considerati ingannevoli, dopo che l’associazione aveva già condotto un’indagine in merito.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, il Giurì ha pubblicato nella giornata di ieri, 23 Febbraio 2022, la pronuncia numero 3/2022 del 22 Febbraio 2022, con cui l’organo di autodisciplina pubblicitaria ha ordinato la cessazione di alcuni claim presenti nel primo spot di Iliadbox, in seguito ad una segnalazione di WINDTRE.
Nello specifico, il messaggio esaminato e che è stato dichiarato comunicazione commerciale ingannevole è quello che veniva pronunciato alla fine dello spot di Iliad: “Nasce Iliadbox, la fibra chiara e tonda con velocità fino a 5 Gigabit al secondo complessivi. Per gli utenti mobile Iliad, a 15,99 euro”.
Proprio delle comunicazioni pubblicitarie delle offerte in Fibra dei principali operatori italiani di rete fissa se ne era occupata alcuni giorni fa Adiconsum, Associazione italiana difesa dei consumatori e ambiente.
Nello specifico, Adiconsum aveva realizzato un’indagine sul modo in cui vengono pubblicizzate le offerte in Fibra FTTH, contestando in particolare la poca trasparenza in merito alle tecnologie e alle velocità, dove viene spesso utilizzata l’espressione “fino a…”.
L’associazione aveva sottolineato che l’indagine era stata avviata soprattutto per via della pubblicità di Iliad per l’offerta Iliadbox, soffermandosi in particolare sulla possibilità promessa di raggiungere complessivamente fino a 5 Gbps in download (suddivisi contemporaneamente fra la porta Ethernet a 2,5 Gbps, le altre due porte Ethernet da 1 Gbps e la rete Wi-Fi fino a 500 Mbps), disponibile nelle città coperte dalla tecnologia Fibra FTTH EPON (non presente a Milano, Torino e Bologna).
Proprio questa informazione fornita da Iliad, dall’associazione ritenuta “incomprensibile per il consumatore, anche e soprattutto se non messa in relazione con i competitor”, era stata posta all’attenzione anche dell’AGCOM, a cui Adiconsum ha inoltrato la sua ricerca tramite una lettera per segnalare queste pratiche degli operatori.
Dato che l’associazione aveva trattato l’argomento, già nella giornata di ieri, subito dopo la pubblicazione della decisione del Giurì, è arrivato il commento di Adiconsum, che non si sorprende della pronuncia contro Iliad:
Alla luce della nostra indagine di qualche giorno fa sulle velocità di connessione in fibra, partita proprio dopo lo spot pubblicitario di Iliad, non ci sorprende che il Giurì, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, abbia deciso di vietarne la diffusione ritenendolo “comunicazione commerciale ingannevole”, avvalorando la fondatezza delle nostre tesi.
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Come detto, l’Adiconsum aveva inoltrato nei giorni scorsi una segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni attraverso una lettera, con cui aveva anche chiesto un incontro per analizzare le problematiche del mercato.
A questo proposito, a margine del commento sulla decisione del Giurì, Adiconsum ha dichiarato che la segnalazione all’AGCOM ha trovato riscontro e che a breve si terrà un incontro in cui l’associazione ha intenzione di illustrare all’Autorità le richieste di intervento, in particolare per “contratti trasparenti, con la specifica delle caratteristiche tecniche della connessione e la velocità minima garantita, oltre a parametri certi e misurabili per comparare le varie offerte tra loro”.
Secondo Adiconsum, infatti, la sua indagine avrebbe evidenziato “la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori, l’inesistenza del riferimento della velocità minima contrattuale garantita, l’impossibilità di comparazioni realistiche”.
Si ricorda che anche Iliad ha subito replicato alla decisione del Giurì, dichiarando: “Siamo molto sorpresi dall’intervento del Giurì in seguito all’istanza presentata da un nostro concorrente, dal momento che come sempre comunichiamo le caratteristiche delle nostre offerte con la massima trasparenza. Aspettiamo di conoscere le motivazioni di questa disposizione per comprenderla e valutare eventuali azioni“.
Dunque, si attende la pubblicazione delle motivazioni della pronuncia del Giurì della Pubblicità per comprendere cosa esattamente è stata considerata comunicazione commerciale ingannevole.
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