Garante Privacy sanziona alcune società per eccessivi messaggi pubblicitari indesiderati
Il Garante per la Privacy ha deciso di sanzionare alcune società per l’utilizzo illecito dei dati dei consumatori, volto all’invio di SMS pubblicitari indesiderati.
L’Autorità è intervenuta a seguito della richiesta di due reclamanti che lamentavano la continua ricezione di messaggi indesiderati.
Pur provando a contattare la società che inviava i messaggi e quella che offriva le promozioni, chiedendo di non essere più disturbati, i consumatori non hanno ottenuto successo, neanche nell’ottenere informazioni soddisfacenti su dove fossero stati acquisiti i loro dati personali.
Nello specifico, durante l’istruttoria, il Garante ha verificato che la società committente (non specificata) aveva incaricato un’azienda operante nel marketing di inviare sms promozionali a potenziali clienti.
Questa azienda di marketing, poi, si era avvalsa dell’operato di altri fornitori, che a loro volta avevano acquisito le banche dati da terzi.
I dati delle persone contattate provenivano da liste non verificate, costituite da soggetti esteri, con informazioni in parte derivanti da registrazioni a portali informativi o da concorsi online.
Inoltre, i due list editor avevano dichiarato la propria sede in Florida e in Svizzera, senza un proprio rappresentante in Italia, in violazione del GDPR.
Le sanzioni pecuniarie imposte nei confronti delle società coinvolte sono state calcolate sulla base di varie parametri, come il fatturato societario, il grado di collaborazione offerto e la gravità delle violazioni commesse.
Di conseguenza, il Garante per la Privacy ha sanzionato la società committente per 400 mila euro, in quanto titolare del trattamento dei dati, per non aver verificato che l’azienda incaricata all’attività promozionale eseguisse correttamente le istruzioni previste nel contratto.
Alla società fornitrice del servizio di marketing, il Garante ha imposto una sanzione di 200 mila euro e vietato l’uso di dati provenienti da fonti che non rispettino i requisiti minimi di legittimità.
La terza società, coinvolta nell’acquisizione di informazioni, ha ricevuto una sanzione di 90 mila euro, per non aver dato riscontro alle richieste del Garante, reiterando una condotta omissiva, già oggetto di precedente sanzione.
L’Autorità, infine, ha ricordato come lo svolgimento ordinato delle attività di marketing, con l’utilizzo di dati raccolti lecitamente e aggiornati, oltre ad evitare problemi come phishing e truffe, permette al mercato stesso di tutelare gli operatori e di rafforzare la fiducia degli interessati.
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