Lo scorso 24 Dicembre 2021 ha sancito l’entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva europea sul Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, caratterizzato da una serie di novità riguardanti il campo delle telecomunicazioni.
Ecco in sintesi un breve sunto dei principali punti contenuti nel decreto di attuazione della delibera europea sul Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche relativi al mondo della telefonia.
Per quanto riguarda le rimodulazioni, è stata introdotta una finestra più ampia per i clienti (della durata di 60 giorni invece di 30) durante la quale sarà possibile esercitare il recesso in caso di modifica unilaterale da parte degli operatori.
Questo significa che, con questa normativa, in caso di rimodulazioni contrattuali i consumatori possono esercitare il recesso o cambiare operatore (senza costi né penali) entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
E’ importante specificare che la novità in questione non trova applicazione nei casi in cui le modifiche contrattuali proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale o non arrechino alcun danno a quest’ultimo, siano di carattere amministrativo o ordinate dal diritto dell’Unione o nazionale.
Come detto, non è previsto per il cliente il pagamento di alcun corrispettivo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere.
Rimangono immutati i tempi con i quali gli operatori devono informare i propri clienti. L’informativa nei confronti dei consumatori deve giungere comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche stesse.
Con riferimento alla durata del contratto, il provvedimento stabilisce che la durata dei contratti non deve superare i 24 mesi.
Tuttavia è necessario che il portafoglio di offerte commerciali del gestore telefonico ne contenga almeno una caratterizzata da una durata contrattuale massima di 12 mensilità.
Le disposizioni relative all’impegno massimo di 24 mesi trovano applicazione in caso di rateizzazione di apparecchi e terminali (modem, router, smartphone e non solo), ma non si applicano in caso di contratto a rate, se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica (per i quali non è attualmente previsto un limite di legge).
Inoltre, relativamente al rinnovo automatico o tacito alla scadenza del termine previsto dal contratto, è stato decretato che gli operatori telefonici avvisino il cliente finale almeno due mesi prima del rinnovo previsto. La comunicazione deve contenere le info necessarie al fine di esercitare l’eventuale recesso.
Nel casi in cui si registrino differenze significative o frequenti, tra i servizi realmente forniti e il contratto stipulato, al cliente finale viene concesso il diritto di risoluzione contrattuale immediata senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
A titolo esemplificativo, si cita il caso in cui si usufruisce di una velocità di connessione spesso più lenta di quanto promesso.
Il provvedimento si concentra anche sulla portabilità, con lo scopo di tutelare gli utenti finali e garantire loro il diritto di conservare i propri numeri e trasferirli per almeno un mese dalla data di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui un utente finale risolva un contratto, bisogna comunque garantire la disponibilità o il trasferimento della numerazione per 30 giorni dalla data di risoluzione. Ciò significa che il consumatore dispone adesso del diritto di riattivare la numerazione in questione presso un altro gestore.
Per quanto concerne i casi di migrazione fallita, il fornitore cedente rimane responsabile fino al completamento della procedura. Se l’operazione di migrazione non va a buon fine, il vecchio operatore deve ripristinare il numero e i servizi correlati fino al completamento della procedura.
Sono stati introdotti precisi impegni riguardanti le informazioni precontrattuali e contrattuali, alle quali legata l’efficacia del contratto.
In pratica il contratto di telefonia viene equiparato a qualunque altro contratto del consumatore. Nel dettaglio si rinvia ai contenuti degli articoli 48 e 49 del Codice del consumo e si specifica che in caso di mancata fornitura delle informazioni necessarie previste, il cliente finale può ritenersi non vincolato dal contratto.
Agli operatori viene chiesto di inviare ai clienti una sintesi delle condizioni contrattuali pattuite, contenente diversi dettagli come il contenuto del servizio, il prezzo, le informazioni su durata, rinnovo e risoluzione ecc. Il contratto è da ritenersi valido soltanto in seguito alla conferma da parte dei consumatori.
Ciascuna info contrattuale e precontrattuale deve essere fornita in una forma accessibile ai disabili, mediante l’utilizzo di documenti idonei alla lettura automatica.
Relativamente al confronto delle offerte è stato stabilito l’impiego di uno strumento indipendente di comparazione per permettere agli utenti finali, in qualsiasi momento, di comparare e valutare diversi servizi di comunicazione e di accesso a internet, con dati sui prezzi delle tariffe, sulla qualità del servizio e non solo.
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Per quanto riguarda le offerte relative a pacchetti di servizi o a servizi e apparecchi terminali che includono il servizio voce o la connessione alla rete, vengono applicate le medesime disposizioni relative alla trasparenza delle offerte.
Anche per inadempimento di un solo servizio previsto dal pacchetto offerto dall’operatore, il cliente finale dispone della possibilità di risolvere il contratto.
Le novità introdotte dal nuovo Codice regolarizzano ulteriormente i casi di recesso prima della scadenza contrattuale prevista e di recesso in seguito al primo rinnovo tacito.
Qualora si receda prima della normale scadenza prevista dal contratto, non è possibile addebitare alcun tipo di costo ad eccezione del prezzo di eventuali apparecchiature terminali (come ad esempio smartphone e modem) che il cliente decide di mantenere e dell’eventuale rateizzazione dei costi di installazione di linea fisica.
Si evidenzia che il costo delle apparecchiature non deve superare il suo valore in proporzione al tempo contrattuale o alla quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.
Nell’ipotesi di recesso eseguito dopo il primo rinnovo automatico, oltre all’impossibilità da parte dell’operatore di addebitare penali e costi aggiuntivi, viene vietato anche l’addebito dei costi relativi alle apparecchiature terminali. L’unico costo che è possibile addebitare è quello relativo alle eventuali rate residue previste per l’installazione di una connessione fisica.
In qualunque caso, il recesso prevede un preavviso di 30 giorni. In parole povere il gestore telefonico ha 30 giorni per cessare i servizi.
Sul tema disabilità, l’AGCOM dovrà attivarsi attuando una normativa che favorisca i disabili relativamente all’accesso ai servizi (informazioni contrattuali incluse) al pari di ogni altro utente e che gli consenta di beneficiare dei medesimi servizi e gestori proposti alla maggioranza dei clienti finali.
Inoltre, deve essere garantito ai disabili l’accesso gratuito ai servizi di soccorso (come ad esempio la telefonata al 112), senza la necessità di preregistrazione, cosi come avviene con gli altro consumatori.
Sul tema si evidenza la necessità di fornire ai consumatori il diritto di accedere a un prezzo accessibile a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale.
La particolarità rispetto alla concezione precedente di “Servizio Universale” è rappresentata appunto dall’inserimento della nuova definizione, estesa adesso anche al servizio universale di accesso a internet.
Deve essere garantita la presenza (in ogni luogo del territorio) di un gestore telefonico che proponga prezzi accessibili al servizio universale.
Il provvedimento sancisce il ruolo dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni) per la definizione del servizio di accesso adeguato a internet, al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società anche da parte di chi non dispone dei mezzi per acquistare un’offerta alle condizioni “di mercato”. Invece, al Ministero dello Sviluppo Economico spetta l’attività di vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel territorio nazionale.
L’articolo 95, mira a “garantire opzioni o formule tariffarie dedicate ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari”, con l’apertura a misure specifiche finalizzate a fornire un sostegno adeguato agli utenti con disabilità.
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