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Telefonia, codice comunicazioni elettroniche: cosa cambia dal 24 dicembre 2021

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È entrato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva europea sul Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, con numerose novità per il settore delle telecomunicazioni.

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 Dicembre 2021 e prevederà numerose misure volte, tra le altre cose, a offrire ai consumatori maggiori garanzie di trasparenza.

Il decreto di recepimento del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche era stato sottoposto a parere del Parlamento e prevedeva misure su portabilità, rimodulazioni, durata del contratto e servizio universale.

In molti casi, dopo l’entrata in vigore del decreto, adesso fissata per il 24 Dicembre 2021, spetterà comunque all’Autorità del settore, l’AGCOM, adottare tutte le misure necessarie a raggiungere gli scopi prefissati.

Di seguito, si riportano i principali punti del decreto di attuazione della delibera europea sul Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Risoluzione delle controversie tra utenti e operatori

All’articolo 25 del decreto, si trova un argomento centrale del Codice europeo, quello sulla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, che prevede che l’Autorità svolga la funzione di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere del settore, oltre che di risoluzione di “procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori”.

Avverso ai provvedimenti dell’Autorità è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti degli utenti tramite il giudice amministrativo.

Servizio Universale e portabilità nel Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche

Il servizio universale trova posto nel Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, dal momento che è previsto che l’AGCOM debba vigilare sulla sua effettiva disponibilità ed erogazione, valutando “l’onere indebito e il costo netto della fornitura del servizio universale” che rispecchierà comunque il progresso tecnologico e l’evoluzione del mercato e della domanda degli utenti.

Sul fronte della portabilità, invece, è previsto che il MiSE e l’AGCOM garantiscano l’interoperabilità dei servizi e la facilitazione del passaggio a un altro operatore per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Sempre per tutelare gli utenti, è previsto che il contratto stipulato con gli operatori di telefonia non possa avere durata superiore a 24 mesi. In linea generale, inoltre, tutti i contratti devono prevedere la facoltà, per il contraente, di recedere e trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi e spese non giustificate.

Inoltre, le spese relative al recesso o trasferimento dell’utenza saranno commisurate al valore del contratto e ai costi reali supportati dall’azienda per dismettere o trasferire il servizio.

Sempre secondo il nuovo decreto di recepimento del codice delle comunicazioni elettroniche, l’interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo e l’AGCOM dovrà continuare a garantire l’efficienza e la semplicità delle procedure di passaggio.

Nel caso in cui un utente finale risolva un contratto, l’Autorità e il MiSE dovranno inoltre provvedere affinché sia possibile in ogni caso mantenere il diritto di trasferire un numero per almeno un mese dalla data di risoluzione.

Altre misure rilevanti

All’interno del decreto in gazzetta ufficiale (ecco il link diretto) trovano spazio anche alcune misure per lo sviluppo della banda ultralarga nel Paese, come ad esempio la novità relativa all’attestazione di compatibilità digitale degli edifici da Gennaio 2022, da attribuire ai nuovi edifici in costruzione o a quelli che subiscono interventi rilevanti. Allo stesso modo, andranno anche rideterminati i prezzi pagati dagli operatori per le frequenze, che saranno maggiormente proporzionati all’utilizzo delle stesse.

Sul fronte della sicurezza, invece, andranno applicate tutte le misure di natura tecnica volte a gestire i rischi per la sicurezza della rete assicurandone un livello adeguato al “rischio esistente”, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia.

Tali misure possono comprendere il ricorso a tecniche di crittografia e sono finalizzate a limitare le conseguenze negative per gli utenti e le reti interconnesse.

Le sanzioni previste dal Codice Europeo

Innanzitutto, sono previste sanzioni per gli operatori che forniscono informazioni errate o incomplete per la mappatura delle loro reti, a partire da 50.000 euro e fino a 1 milione di euro, da stabilire in relazione alla gravità dei fatti e alle conseguenze che ne derivano.

In caso di fornitura di reti di comunicazione elettronica e relativi servizi da soggetti non autorizzati, se il fatto non costituisce reato, viene comminata una sanzione pecuniaria da 30.000 euro a 2,5 milioni di euro.

Se vengono violate le diffide dell’AGCOM, gli operatori possono inoltre ricevere sanzioni da 240.000 euro a 5 milioni di euro, oltre a eventuali rimborsi delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti.

Per le violazioni condotte da imprese con significativo potere di mercato, infine, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori al 2% e non superiori al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.

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