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WINDTRE, spot prova 1 mese gratis cessato: ecco le motivazioni del Giurì

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Il Giurì della Pubblicità, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende, ha reso note le motivazioni che hanno portato a dichiarare ingannevole lo spot di WINDTRE sulla prova del primo mese gratis, nell’ambito dell’ultima diatriba pubblicitaria con Iliad.

Tutto era infatti partito con la segnalazione di WINDTRE contro Iliad, che contestava alcuni spot dell’operatore e che ha poi avuto come conseguenza la “censura” dello spot sulla soddisfazione dei clienti Iliad tramite la pronuncia 43/2021 del Giurì, decisione presa durante l’udienza del 26 Ottobre 2021.

La diatriba fra Iliad e WINDTRE

Iliad, oltre a difendersi dalle accuse, aveva anche deciso di contrattaccare WINDTRE, proponendo una domanda riconvenzionale con cui chiedeva al Giurì di accertare l’incompatibilità con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina del contenuto informativo presente in uno spot WINDTRE.

In particolare, Iliad ha segnalato lo spot di WINDTRE diffuso sulle principali emittenti televisive dedicato alla promozione “Prova 1 mese GRATIS”, contestando in particolare il claim “Prova la nuova rete WINDTRE, primo mese gratis e senza vincoli”.

Come concordato tra le parti e con il consenso del Comitato di Controllo, durante l’udienza del 26 Ottobre 2021 il Giurì aveva pronunciato l’ordinanza con cui rimandava la discussione dell’istanza riconvenzionale avanzata da Iliad all’udienza del 9 Novembre 2021.

Con quest’udienza, come già raccontato da MondoMobileWeb, si è arrivati alla pronuncia numero 43bis/2021 del 9 Novembre 2021, il cui dispositivo era stato pubblicato lo scorso 10 Novembre 2021 e in cui veniva dichiarata la presenza di comunicazione commerciale ingannevole nello spot di WINDTRE.

Alcuni giorni dopo la pubblicazione del dispositivo, sono stati pubblicati anche tutti i dettagli della pronuncia, con le motivazioni che hanno portato il Giurì a bloccare lo spot di WINDTRE in seguito alla segnalazione di Iliad, che aveva chiamato in causa anche Publitalia ’80, Mediaset e Rai.

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Le accuse presentate da Iliad in risposta a WINDTRE

Le controaccuse di Iliad a WINDTRE sono state presentate il 22 Ottobre 2021, insieme alla memoria difensiva nell’ambito del procedimento 43/2021 riguardante lo spot dell’operatore.

In particolare, secondo quanto affermato da Iliad, lo spot di WINDTRE contestato incentrerebbe il messaggio promozionale prima sulle previsioni più sbagliate della storia (la vittoria di Napoleone a Waterloo, l’inutilità dell’invenzione della lampadina, la superiorità del cavallo sulla macchina), poi sulla considerazione del personaggio “Andrea”, convinto che la rete WINDTRE non prenda, a cui segue la fase informativa affidata alla prova d’uso della nuova rete WINDTRE da parte del cliente, secondo cui: “Il bello delle opinioni è che possono essere cambiate”.

Stando alla ricostruzione offerta da Iliad, la pubblicità di WINDTRE passerebbe da un’immagine suggestiva alla comunicazione di un’informazione, che sarebbe affidata all’esito soddisfacente della prova del servizio pubblicizzato, rafforzato dallo slogan “Se non la provi non ci credi”,

Secondo Iliad, lo spot di WINDTRE contestato sarebbe “ingannevole sin dal primo contatto con il cliente, lasciando intendere che l’offerta sia rivolta a tutti i possibili nuovi clienti”, in quanto la perentorietà dell’affermazione “gratis e senza vincoli” esprimerebbe chiaramente che la prova è senza costi e che, chiunque vi acceda, al suo termine può decidere di risolvere il rapporto senza che vi siano a suo carico oneri economici o diversi.

Dunque, oltre a difendersi dalle accuse di WINDTRE ai propri spot, Iliad aveva richiesto al Giurì, in via riconvenzionale, di dichiarare lo spot di WINDTRE in contrasto con l’articolo 2 del Codice, ordinandone la cessazione e disponendo la pubblicazione del capo della decisione relativo alla riconvenzionale.

Come si è difesa WINDTRE

In seguito al rinvio ad una nuova udienza della discussione sulle controaccuse di Iliad, WINDTRE ha avuto modo di preparare la propria difesa, che è stata presentata il 5 Novembre 2021. WINDTRE si è dunque costituita in giudizio con l’intenzione di “smentire in fatto e in diritto l’accusa di Iliad”.

WINDTRE chiarisce innanzitutto che lo spot ha lo scopo di “invitare i consumatori a testare la nuova rete e, più in generale, i servizi di WINDTRE, con la libertà di scegliere, al termine della prova, se continuare a fruire dei servizi offerti (in caso di soddisfazione) o se interrompere (in caso di insoddisfazione) ogni rapporto, senza dover sostenere alcun costo, né vincolo”.

L’operatore spiega che concretamente il cliente interessato riceverà una SIM WINDTRE sulla quale potrà attivare l’offerta scelta (senza dover effettuare alcuna ricarica né sostenere alcun costo), fruendo gratuitamente del bundle di servizi incluso nel piano attivato “in prova” per i primi 31 giorni.

WINDTRE aggiunge poi che, al termine della prova, il cliente potrà “decidere liberamente e alternativamente” se mantenere attiva l’offerta testata, senza dunque procedere alla sua disdetta (sostenendo quindi, dal 32° giorno, i relativi costi e canoni standard previsti), oppure recedere dal contratto con WINDTRE (disattivando anche la SIM), senza dover pagare nulla.

In alternativa, il cliente, qualora fosse interessato a mantenere attiva la SIM, può anche disattivare solo l’offerta oggetto di prova per fruire (previa ricarica) del piano tariffario New Basic attivo sulla stessa SIM o di altro piano.

Secondo WINDTRE la promessa reclamistica sarebbe mantenuta in quanto il cliente non dovrebbe versare alcun importo per poter fruire dei servizi oggetto della prova, e sarebbe “pienamente libero di recedere da ogni rapporto contrattuale con la esponente senza costi né vincoli”.

Con queste motivazioni, WINDTRE ha quindi chiesto al Giurì di dichiarare lo spot in questione non in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina, per “completezza delle informazioni essenziali dell’offerta promozionata”.

L’udienza del 9 Novembre 2021

In merito al procedimento contro WINDTRE, il Comitato di controllo, pur rimettendosi al Giurì, aveva provvisoriamente concluso nel senso della non contrarietà dello spot alle previsioni del Codice di Autodisciplina.

Nel corso dell’udienza del 9 Novembre 2021, Iliad e WINDTRE hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni, esercitando il diritto di replica.

Invece, il Comitato di Controllo ha confermato le proprie conclusioni, qualora il costo del piano tariffario New Basic fosse dovuto dal consumatore solo in caso di ricarica preventivamente effettuata a discrezione di quest’ultimo.

Le motivazioni del Giurì

Il Giurì, sentite in udienza le parti, ha quindi pronunciato la sua decisione nei confronti dello spot di WINDTRE, spiegando le motivazioni.

Facendo una prima analisi, per il Giurì i punti di forza su cui fa leva la promozione pubblicizzata nello spot, ossia una prova gratuita e senza limitazioni, sembrano confermati dalle dichiarazioni e dalle documentazioni rese da WINDTRE.

In particolare, per quanto riguarda l’assenza di vincoli, l’offerta risulta rivolta a tutti i potenziali utilizzatori. Anche sotto il profilo della tecnologia, la promozione risulta fruibile sia con le precedenti tecnologie di rete che con la nuova rete 5G. Anche dal punto di vista delle condizioni economiche è confermata l’assenza di costi durante il periodo promozionale.

Secondo il Giurì, così decodificata la promessa reclamistica “appare veritiera, fornendo una corretta rappresentazione dei termini dell’offerta reclamizzata, senza inganni, omissioni o reticenze”.

Tuttavia, una lettura più attenta della promozione abbinata alla serena analisi del servizio reclamizzato” secondo il Giurì svelerebbe le lacune della comunicazione sotto il profilo della completezza e della corretta intellegibilità dei termini dell’offerta.

La condizione per fruire della prova, infatti, è la sottoscrizione di un primo contratto per l’attivazione di una SIM insieme ad un secondo contratto per l’adesione ad una tra alcune specifiche offerte WINDTRE.

Dunque, per quanto sia vero che per 31 giorni la prova dell’offerta attivata è effettivamente gratuita, il Giurì rileva che trattandosi di contratti di durata, alla scadenza del periodo gratuito e senza costi il contratto principale non si risolve automaticamente, come invece lascia intendere la promozione.

La risoluzione di questo secondo contratto, infatti, è subordinata ad un comportamento attivo da parte del cliente. Quindi, se non si esercita il diritto di recesso, anche cessando l’offerta rimane il piano tariffario principale.

Il Giurì contesta la mancata disattivazione della SIM e la presenza del piano New Basic

A questo proposito, “l’argomento fattuale dedotto da WINDTRE” non convince il Giurì della Pubblicità: poco importa, infatti, che alla scadenza del periodo di prova, il cliente insoddisfatto abbia la facoltà di passare ad altro operatore con la portabilità del numero, oppure di restituire o anche di non ricaricare la SIM.

Ciò che invece è rilevante per il Giurì è il fatto che in assenza di recesso, il cliente rimane “inconsapevolmente avviluppato in un contratto di durata e alle condizioni economiche da questo previste”.

Dunque, secondo il Giurì la promessa reclamistica di WINDTRE, definita “tanto semplice quanto efficace nella sua presentazione”, risulta non confermata dalle caratteristiche sostanziali dell’offerta.

Sostanzialmente il Giurì contesta il fatto che la prova gratuita riguarda solo l’offerta tariffaria scelta, e inoltre che nel periodo promozionale è richiesto un doppio comportamento attivo da parte del cliente: prima la disattivazione dell’offerta per non pagare il rinnovo mensile, e poi la disattivazione della SIM.

Infatti, se non si disattiva la SIM questa resterà attiva con il piano tariffario base New Basic, che senza alcuna offerta principale attiva prevede un costo mensile di 4 euro e un traffico incluso di pari importo.

Sebbene l’onere di recesso dall’offerta scelta viene ritenuto “implicito”, per il Giurì non emerge chiaramente dalle informazioni essenziali dello spot contestato che la prova reclamizzata gratuita e senza vincoli “si innesti in un contratto oneroso di durata, cui il cliente rimane vincolato in assenza di disdetta espressa”.

Per quanto questa comunicazione sia un primo contatto con la clientela, la distanza tra l’offerta reclamizzata e le sue effettive caratteristiche ha portato il Giurì della Pubblicità a ritenere ingannevole lo spot di WINDTRE, sulla scia di indirizzi consolidati (a questo proposito vengono citate diverse decisioni passate del Giurì), nei limiti in cui “non consente la piena comprensione della offerta cui accede rispetto ai termini e alle condizioni del periodo di prova”.

In mancanza, pertanto, di una precisazione tesa a chiarire che la gratuità della prova è subordinata all’esercizio della facoltà di recesso, secondo il Giurì lo spot di WINDTRE appare ingannevole e, come tale, inidoneo a consentire al consumatore di esercitare una decisione pienamente consapevole ed informata, in violazione dell’articolo 2 del Codice di Autodisciplina.

La decisione contro WINDTRE pronunciata dall’organo IAP

Per tutte le motivazioni appena elencate, si è quindi arrivati alla pronuncia del Giurì della Pubblicità contro WINDTRE:

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti in cui non chiarisce il rapporto tra l’offerta promozionale reclamizzata e il contratto di durata a cui accede, il quale può contrastare la promessa di gratuità e di assenza di limiti, e in questi termini ne ordina la cessazione.

WINDTRE non potrà dunque più mandare in onda questo spot con la tipologia di comunicazione contestata in merito al mese di prova gratuito. Si segnala comunque che adesso sono presenti i nuovi spot natalizi di WINDTRE con il testimonial Fiorello.

Si ricorda che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.

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