Nuovo capitolo nella disputa pubblicitaria fra WINDTRE e Iliad: il Giurì della Pubblicità ha infatti reso noto di aver ordinato la cessazione dello spot di WINDTRE dedicato alla prova con il primo mese gratis di alcune sue offerte, segnalato da Iliad durante il procedimento che ha portato al blocco dello spot sulla soddisfazione dei clienti.
La nuova decisione, in questo caso contro WINDTRE, è stata pubblicata nella giornata di oggi, 10 Novembre 2021, con la pronuncia numero 43bis/2021 del 9 Novembre 2021 del Giurì della Pubblicità, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende.
Tutto parte con la segnalazione di WINDTRE contro Iliad, che contestava alcuni spot dell’operatore e che ha poi avuto come conseguenza la “censura” dello spot sulla soddisfazione dei clienti Iliad tramite la pronuncia 43/2021 del Giurì, decisione presa durante l’udienza del 26 Ottobre 2021.
Come già raccontato in dettaglio da MondoMobileWeb, Iliad, oltre a difendersi dalle accuse, ha anche deciso di contrattaccare WINDTRE, proponendo una domanda riconvenzionale con cui chiedeva al Giurì di accertare l’incompatibilità con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina del contenuto informativo presente in uno spot WINDTRE.
In particolare, Iliad ha segnalato lo spot di WINDTRE diffuso sulle principali emittenti televisive dedicato alla promozione “Prova 1 mese GRATIS”, contestando in particolare il claim “Prova la nuova rete WINDTRE, primo mese gratis e senza vincoli”.
Come concordato tra le parti e con il consenso del Comitato di Controllo, durante l’udienza del 26 Ottobre 2021 il Giurì ha pronunciato l’ordinanza con cui rimandava la discussione dell’istanza riconvenzionale avanzata da Iliad all’udienza del 9 Novembre 2021, che ha dunque portato alla pronuncia 43bis/2021 contro WINDTRE.
Dunque, il Giurì ha esaminato lo spot televisivo di WINDTRE in onda da inizio Ottobre 2021 con la colonna sonora “La mia felicità” di Fabio Rovazzi, in cui vengono ripercorse alcune tra le previsioni più “sbagliate” della storia, poi smentite dai fatti, per dimostrare che “il bello delle opinioni è che possono essere cambiate”, anche quelle relative alla rete mobile di WINDTRE.
In questo caso, WINDTRE ha pubblicizzato la promozione lanciata dal 20 Settembre 2021, che dà la possibilità ai nuovi clienti di attivare un’offerta di telefonia mobile in 5G con il primo mese gratuito e senza vincoli.
Con la promo “Prova 1 mese GRATIS” è possibile sottoscrivere, nei negozi WINDTRE, un’offerta tra Di Più Lite 5G, Di Più Full 5G, Young 5G o Call Your Country Premium, senza pagare la prima mensilità del canone e la SIM.
Durante il primo mese di utilizzo gratuito dell’offerta scelta, il servizio potrà essere interrotto in qualunque momento, direttamente dall’app WINDTRE. Soltanto terminato il periodo promozionale, il cliente inizierà a pagare la propria offerta.
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In seguito all’udienza che si è tenuta ieri, 9 Novembre 2021, riguardante le accuse di Iliad allo spot WINDTRE, il Giurì della Pubblicità ha pronunciato la seguente decisione:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti in cui non chiarisce il rapporto tra l’offerta promozionale reclamizzata e il contratto di durata a cui accede, il quale può contrastare la promessa di gratuità e di assenza di limiti, e in questi termini ne ordina la cessazione.
Sul sito di IAP al momento è disponibile soltanto il dispositivo della decisione presa dal Giurì della Pubblicità, ma si attende nei prossimi giorni la pubblicazione dei dettagli che hanno portato a dichiarare la presenza di comunicazione commerciale ingannevole nello spot di WINDTRE.
Si ricorda infatti che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
In attesa di conoscere le motivazioni del Giurì, con la pubblicazione dei dettagli del procedimento contro Iliad erano state rese note anche lo controaccuse mosse da Iliad allo spot di WINDTRE.
In particolare, secondo quanto affermato da Iliad, questo ricorrerebbe ad una tecnica parallela per il suo carattere suggestivo a quella impiegata da Iliad, incentrando la comunicazione prima sulle previsioni più sbagliate della storia (la vittoria di Napoleone a Waterloo, l’inutilità dell’invenzione della lampadina, la superiorità del cavallo sulla macchina), poi sulla considerazione del personaggio “Andrea”, convinto che la rete WINDTRE non prenda, a cui segue la fase informativa affidata alla prova d’uso della nuova rete WINDTRE da parte del cliente: “Il bello delle opinioni è che possono essere cambiate”.
Iliad sosteneva che la pubblicità di WINDTRE, simmetricamente alla sua, passerebbe da un’immagine suggestiva alla comunicazione di un’informazione, che, nel caso di WINDTRE, sarebbe affidata all’esito soddisfacente della prova del servizio pubblicizzato, incoraggiata dallo slogan “Se non la provi non ci credi”, mentre, nel caso di Iliad, sarebbe costituita dall’enunciazione del “dato oggettivo della soddisfazione di un grande numero di utenti”.
Lo spot di WINDTRE contestato da Iliad, diversamente da quelli oggetto del ricorso di WINDTRE, secondo Iliad sarebbe “ingannevole sin dal primo contatto con il cliente, lasciando intendere che l’offerta sia rivolta a tutti i possibili nuovi clienti”, in quanto la perentorietà dell’affermazione “gratis e senza vincoli” esprimerebbe chiaramente che la prova è senza costi e che, chiunque vi acceda, al suo termine può decidere di risolvere il rapporto senza che vi siano a suo carico oneri economici o diversi.
Dunque, oltre a difendersi dalle accuse di WINDTRE ai propri spot, Iliad aveva richiesto al Giurì, in via riconvenzionale, di dichiarare lo spot di WINDTRE in contrasto con l’articolo 2 del Codice, ordinandone la cessazione e disponendo la pubblicazione del capo della decisione relativo alla riconvenzionale.
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