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Fastweb potrà accedere agli atti della fase esecutiva del Piano BUL: arriva la sentenza del TAR

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha accolto il ricorso di Fastweb per l’accesso a tutti i documenti e gli atti di gara relativi ai bandi Infratel a cui ha partecipato l’operatore wholesaleonly Open Fiber.

Il ricorso era stato notificato a Febbraio 2021 per l’accesso agli atti e ai documenti richiesti a Infratel con un’istanza tacitamente rigettata.

Precisamente, si richiedeva l’accesso agli atti della fase esecutiva dell’affidamento della concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto per il Bando 1; Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia per il Bando 2; Calabria, Puglia e Sardegna per il Bando 3, a cui Fastweb aveva partecipato.

Secondo il TAR (ecco il documento completo), il ricorso di Fastweb per l’accesso agli atti è fondato. In premessa, il TAR ha evidenziato che Infratel Italia è esclusa dall’ambito di applicazione sull’accesso civico, in quanto, sebbene controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, la stessa è interamente partecipata da una società quotata (Invitalia).

Tuttavia, l’accesso documentale agli atti in fase esecutiva delle procedure i evidenza pubblica è ammesso dall’articolo 53, comma 1, del d.lgs numero 50 del 2016.

Ai fini dell’accesso, occorre che l’interesse dell’istante possa considerarsi concreto, attuale, diretto e che preesista all’istanza di accesso e non ne sia conseguenza.

Fastweb, nel caso specifico, ha dedotto un interesse diretto in veste di competitor di Open FIber da un lato e soggetto titolato a richiedere l’accesso all’infrastruttura del concessionario dall’altro.

Secondo l’azienda, in qualità di competitor, l’interesse è quello di conoscere gli effetti che le modifiche alla concessione in fase di esecuzione possono aver generato in termini di distorsione della concorrenza.

Invece, in veste di soggetto titolato ad accedere all’infrastruttura di Open Fiber, Fastweb è interessato a conoscere come la modifica dell’infrastruttura da realizzare inciderebbe sui suoi diritti di accesso ai servizi passivi e attivi.

Poiché l’istanza di accesso di Fastweb trova il suo fondamento in una serie di modifiche apportate ai documenti oggetto di pubblicazione, come il cronoprogramma (si ricorda che Open Fiber ha richiesto una proroga di 3 anni per la costruzione dell’infrastruttura), la riduzione delle unità immobiliari da interconnettere, i punti di consegna neutri e altri aspetti, il TAR ha ritenuto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo a Fastweb.

Per questa ragione, è stato dichiarato il diritto di Fastweb ad accedere agli atti di Infratel, che la società in-house del MiSE dovrà garantire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

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