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Banda Ultralarga: accolto il ricorso di Open Fiber contro l’accesso di TIM agli atti della Gara 1

Il TAR del Lazio ha pubblicato oggi 12 Ottobre 2021 una sentenza pronunciata sul caso dell’accesso ai documenti di Open Fiber da parte di TIM, richiesto a Infratel Italia.

Precisamente, TIM era riuscita ad accedere ad alcuni documenti relativi agli atti e all’esecuzione dei contratti stipulati tra Infratel e Open Fiber a valle della gara numero 1 per la copertura del Paese in banda ultralarga.

Tale gara riguarda la copertura in fibra ottica per le Regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

TIM aveva ottenuto da parte di Infratel Italia, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, il diritto ad accedere a una parte degli atti e dei documenti, riguardanti la gara in sé e l’esecuzione dei contratti.

Precisamente, era stato negato l’accesso all’offerta tecnico-economica presentata da Open Fiber, poiché riguardante interessi industriali e commerciali, mentre era stata in parte accolta l’istanza di TIM con riferimento alla documentazione relativa all’esecuzione dei contratti di concessione stipulati con Open Fiber.

L’operatore wholesale only ha così fatto ricorso al TAR per l’annullamento del provvedimento con cui è stata accolta l’istanza di TIM e il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha accolto la richiesta.

Infatti, secondo il TAR (ecco il documento completo), il ricorso di Open Fiber è fondato in quanto non si evince, dal corpo motivazionale del provvedimento, a quale titolo sia stato consentito l’accesso parziale a vantaggio di TIM.

Dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato, che Infratel avrebbe evidentemente ritenuto di applicare correttamente, secondo il TAR sono escluse le società quotate, anche quelle che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

E a tal proposito, proprio Invitalia in data 20 Luglio 2017 ha emesso un prestito obbligazionario per 350 milioni di euro sul mercato regolamentato.

Per questa ragione, a decorrere da tale data, tutte le disposizioni in materia di trasparenza non sono più applicabili a Infratel Italia, in quanto società controllata da Invitalia S.p.A..

Per questa ragione, l’annullamento per difetto d’interesse e difetto di motivazione, richiesto da Open Fiber, è stato concesso dal TAR Lazio.

Per lo stesso motivo, è stato anche respinto un ricorso parallelo di TIM (riunito con quello di Open Fiber dal Collegio per la loro connessione oggettiva e soggettiva) che richiedeva l’accesso a tutti i documenti di suo interesse con riserva di agire per il risarcimento dei danni.

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