Il Giurì della Pubblicità, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende, ha reso noti i dettagli della pronuncia con cui sono stati dichiarati non conformi alcuni messaggi degli spot, interpretati da Lino Banfi e Roberto Mancini, di TIM per le offerte TIMVISION Calcio e Sport con DAZN.
La pronuncia numero 34-35-36/2021 del 28 Settembre 2021 del Giurì riguardava i diversi spot andati in onda in TV e in radio sull’offerta TIMVISION Calcio e Sport con protagonisti Lino Banfi nei panni di Oronzo Canà e il CT della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini.
In questo caso la pubblicità promuoveva la promo che è stata sottoscrivibile dal 2 al 13 Settembre 2021, con le offerte TIMVISION Calcio e Sport proposte con prezzi a partire da 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi.
Di questa decisione era tuttavia stato pubblicato finora solo il dispositivo, con cui era stata ordinata la cessazione soltanto di alcuni dei claim incriminati.
In queste ore, invece, sono stati resi noti i dettagli della pronuncia del Giurì della Pubblicità, che si era mosso a seguito delle segnalazioni contro TIM e il suo spot per l’offerta TIMVISION inoltrate da WINDTRE, Vodafone, Fastweb e Sky Italia (ad adiuvandum WINDTRE).
La prima istanza riguardante la campagna tv e radio diffusa da TIM per la suddetta offerta TIMVISION è stata presentata da WINDTRE in data 13 Settembre 2021.
L’operatore ha voluto innanzitutto ricordare la precedente pronuncia numero 25/2021 del Giurì della Pubblicità, sempre contro gli spot che riguardavano TIMVISION, che già aveva ravvisato una violazione dell’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina poiché la comunicazione di TIM aveva “lasciato ipotizzare ingannevolmente una possibile integrazione tecnica o commerciale di offerta” della connettività offerta da TIM con i contenuti offerti da DAZN.
WINDTRE ha sottolineato al Giurì come nel primo spot da 10 secondi il testimonial Lino Banfi affermi “Se le partite vuoi vedere, TIMVISION devi avere”, accompagnata dal claim “la nuova casa del calcio e delle tue passioni”. Gli stessi claim sono stati veicolati dalla seconda versione di 10 secondi del filmato, che ha come testimonial il CT della nazionale Roberto Mancini.
Inoltre, WINDTRE ha fatto presente che gli spot da 20 secondi, sostanzialmente identici ai precedenti, avessero la dicitura “19,99 euro al mese fino al 2022” (in riferimento alla promozione di quel periodo con il costo scontato per i primi 4 mesi) ben leggibile, mentre le relative precisazioni in calce sarebbero state difficilmente leggibili.
Infine, WINDTRE ha ricordato che in uno di questi spot da 20 secondi c’era l’affermazione di Roberto Mancini rivolta a Lino Banfi “Mister, c’è un solo modo di vedere il calcio”.
Tutto ciò secondo WINDTRE configurerebbe dei profili di contrasto con gli articoli 2 e 20 del Codice di Autodisciplina.
Sotto il primo profilo, la campagna, ricollegandosi alla precedente iniziativa di TIM già censurata dal Giurì, secondo WINDTRE indurrebbe i consumatori a credere che per potere assistere al calcio di Serie A sia necessario avere TIMVISION, quando invece sono disponibili molteplici alternative idonee allo scopo e presenterebbe la suggestione che il “nuovo” operatore sia anche “l’unico”.
Sotto altro profilo, la campagna sarebbe stata ingannevole anche quando lasciava intendere che lo sconto applicato fosse valido per un periodo più lungo (il 2022) di quello effettivo.
La violazione dell’Articolo 20 ci sarebbe in quanto la campagna pubblicitaria non avrebbe comunicato chiaramente le condizioni dell’offerta promozionale ed in particolare la data di scadenza.
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Vodafone ha presentato istanza al Gurì della Pubblicità sempre il 13 Settembre 2021 sugli stessi spot di TIMVISION.
Le obiezioni di Vodafone non differiscono da quelle esposte da WINDTRE, anche se variano per alcuni dettagli (come l’esclamazione “lapalissianamente” più volte ripetuta da Lino Banfi nei panni di Oronzo Canà) e sono state arricchite di riferimenti al recente procedimento AGCM del 27 Luglio 2021, che confermano che i contenuti calcistici DAZN sono disponibili su molteplici e diffusi dispositivi.
Vodafone sottolinea nella sua istanza come il suggerimento di un “preteso (ma inesistente) legame indissolubile e necessario fra TIMVISION e le partite di calcio diventi credibile se messo in bocca a personaggi di grande popolarità e credibilità, come Banfi e Mancini“.
Nella medesima data del 13 Settembre 2021 anche Fastweb si è rivolta al Giurì della Pubblicità, contestando quanto già esposto sia da WINDTRE che da Vodafone.
L’istanza di Fastweb si sofferma sulle caratteristiche peculiari del mercato e della fase di transizione che lo sta interessando, sulle incertezze cui sono sottoposti i consumatori e sul “danno inferto ai concorrenti dall’illegittima scomunicazione”.
Inoltre, Fastweb segnala anche altri aspetti, come l’illeggibilità dei “super”, alcune condizioni dell’offerta onerose ma difficilmente rilevabili (contributo di attivazione e costi del recesso) e la stessa pianificazione dei tempi e dei modi della comunicazione.
Fastweb ha infine chiarito le ragioni per le quali il consumatore potrebbe attendersi che l’esclusività, rivendicata da TIM con la frase “Se le partite vuoi vedere, TIMVISION devi avere” pronunciata da Lino Banfi, possa dipendere da un’offerta integrata di connettività e di contenuti, specie in ragione dei ricorrenti riferimenti al set-top box.
Il 21 Settembre 2021 il Giurì della Pubblicità ha ricevuto istanza anche da Sky Italia, che ha presentato un’intervento ad adiuvandum all’istanza di WINDTRE.
Anche in questo caso le accuse a cui Sky presta adesione non sono diverse da quelle elencate in precedenza.
L’istanza di Sky si sofferma invece sull’esatta natura dei rapporti fra DAZN e TIM, e introduce precisazioni sulle partite diverse da quelle della Serie A e sul riparto all’interno di queste ultime.
Il Prof. Vincenzo Di Cataldo, Presidente del Giurì della Pubblicità, ha disposto di riunire tutte le istanze per l’udienza del 28 Settembre 2021, in quanto riguardavano tutte gli stessi spot di TIMVISION.
TIM ha presentato la sua memoria difensiva il 24 Settembre 2021, sottolineando come gli altri operatori che hanno presentato istanza “facciano valere non esigenze di tutela dei consumatori ma di presidio delle proprie posizioni di mercato”.
Nella sua difesa TIM si è soffermata sulle convergenze parallele dei primi 3 operatori che hanno presentato istanza, in merito ai tempi ed ai contenuti delle rispettive segnalazioni e prese di posizione, segnalando profili di censurabilità dell’intervento di Sky, adombrando (per quanto possa rilevare in questo procedimento) la contrarietà ai precetti Antitrust.
Nel merito, TIM contesta la presenza di un interesse attuale degli altri operatori, sia perché le condotte oggetto delle segnalazioni sono cessate al 12 Settembre 2021 e sia perché riguardano non i servizi di connessione ma i contenuti calcistici su cui gli altri operatori non hanno diritti (per cui si cita l’ordinanza del Tribunale di Milano del 30 Agosto 2021).
TIM ricorda poi che, per quanto riguarda i servizi di connessione, anche dal provvedimento dell’Antitrust di Luglio 2021 risulta “con chiarezza che il consumatore può accedere ai contenuti TIMVISION con qualunque connessione a banda larga anche diversa da TIM”.
Inoltre, secondo l’operatore ex monopolista la possibilità di una confusione di piani fra connettività e contenuti da parte dei consumatori consapevoli che caratterizzano il settore sarebbe stata esclusa anche dalla recente decisione del Giurì numero 25/2021.
Secondo TIM si dovrebbe inoltre tenere conto del carattere particolarmente esperto del consumatore interessato, aggiungendo che sarebbe “ormai fatto notorio che TIMVISION non è l’unico strumento per vedere il calcio in tv”, bollando come “surreale” l’accusa mossa dagli altri operatori. Inoltre, la stessa presenza di offerte promozionali a tempo escluderebbe l’unicità del servizio.
Sui messaggi rispettivamente veicolati da Lino Banfi (“se le partite vuoi vedere, TIMVISION devi avere”) e da Mancini (“c’è solo un modo per vedere il calcio”), questi secondo TIM andrebbero rettamente intesi, secondo la decodificazione proposta dal Prof. Ugo Volli nel parere prodotto, come “tipica forma di linguaggio prescrittivo proprio della comunicazione pubblicitaria”.
Quanto alle altre contestazioni, per TIM andrebbero considerate a partire da una valutazione non superficiale del tema dell’efficacia dei cosiddetti “super”, dove l’operato risulterebbe “in linea con quello dei competitors”.
L’operatore ha poi elencato la sua difesa sulle altre accuse mosse dagli operatori: l’accusa dell’offerta in “bundle” secondo TIM ad una prima impressione sarebbe infondata; quella di un’omessa informativa circa la necessità di una connessione internet, trascurerebbe che i consumatori sono “perfettamente a conoscenza del fatto che contenuti e connettività costituiscono prestazioni distinte”; la dichiarazione per cui l’offerta era valida “fino al 2022” sarebbe per TIM “semplicemente vera”; l’espressione “la nuova casa del calcio…” ricalca un modulo comunemente utilizzato in pubblicità.
Per tutti questi motivi, ricordando anche la chiave di lettura proposta dal parere del Prof. Volli secondo cui il messaggio sarebbe caratterizzato da un tono ed un contesto “ironici”, TIM ha ritenuto di negare entrambe le violazioni del Codice di Autodisciplina.
A seguito della discussione fra le parti durante l’udienza del 28 Settembre 2021, si è espresso il Giurì della Pubblicità.
Il Giurì ha innanzitutto ricordato il contesto del mercato, dando atto che l’aggiudicazione dei diritti della Serie A a DAZN ha fatto in modo che l’offerta di contenuti sportivi passasse tramite “modalità fortemente innovative rispetto al passato”.
In questo contesto, secondo il Giurì della Pubblicità i claim degli spot di TIM sottoposti alla sua attenzione, con particolare riferimento a “Se le partite vuoi vedere, TIMVISION devi avere” e “C’è un solo modo di vedere il calcio. Con TIMVISION” sono fuorvianti, sia per il pubblico meno consapevole che per quello più consapevole.
Per il Giurì il pubblico rischia di leggere i claim citati in precedenza come “affermazioni di superiorità della piattaforma TIMVISION”, pur avendo la percezione del dato di fatto su cui si è soffermato il provvedimento dell’Antitrust per cui è possibile fruire dei contenuti DAZN anche senza obbligo di utilizzo di una connessione TIM.
Il carattere fuorviante delle frasi degli spot di TIM prescinderebbe per il Giurì dalla qualificazione come “ironiche” o “comiche”, in quanto bisogna comunque verificare se il messaggio corrispondente, formulato in termini seri, “avrebbe comunque mantenuto toni di veridicità”, circostanza che in questo caso andrebbe esclusa.
Le difese delle parti e buona parte della discussione in udienza ha riguardato l’espressione “devi” e se questa fosse da intendere come obbligo o necessità. Il Giurì ha ricordato che se la frase non è veritiera, così come viene considerata quella del claim di TIM, anche nel caso in cui si prospetti un obbligo e non una necessità, è da considerarsi ingannevole e vietata dall’Articolo 2 del Codice.
Si ricorda che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
Secondo il Giurì non è invece da considerare in contrasto con il Codice di Autodisciplina il terzo claim contestato “La nuova casa del calcio e delle passioni”, poiché il riferimento alla qualità di “casa” di qualche bene o servizio è “così frequente da aver perso ogni specifico contenuto dichiarativo”.
Il Giurì della Pubblicità ha invece ritenuto ingannevole, e quindi illecita ai sensi sia dell’articolo 2 che dell’articolo 20 del Codice di Autodisciplina, la frase “19,99 euro al mese fino al 2022”.
A questo proposito è stata citata una pronuncia del 2008, ma il Giurì ha precisato che l’affermazione secondo cui “l’espressione ‘sino al 2009’ nel senso comune vuol dire fino all’inizio del 2009” era presente solo nelle difese di quel procedimento, aggiungendo che l’affermazione di TIM non costituisce chiara indicazione della scadenza come richiesto dall’Articolo 20 del Codice.
Nel caso dello spot di TIM, inoltre, mancavano i ripetuti e ben evidenziati inviti al consumatore che stavano alla base della precedente pronuncia del Giurì.
L’Articolo 20 del Codice di Autodisciplina riguarda infatti le “vendite speciali”, e prevede che la comunicazione commerciale relativa alle vendite speciali di qualsiasi tipo, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d’acquisto, nonché la scadenza dell’offerta.
Dunque, per i motivi appena esposti, secondo il Giurì della Pubblicità sono da considerare in contrasto con il Codice di Autodisciplina, con gli articoli 2 e 20, soltanto i claim “Se la partita vuoi vedere TIMVISION devi avere”, “Mister c’è un solo modo di vedere il calcio”, e “19,99 euro al mese fino al 2022”, che quindi non potranno più essere utilizzati da TIM.
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