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Telefonia: possibili cambiamenti sulle rimodulazioni e durata del contratto

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Nel decreto di recepimento del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, sottoposto al parere del Parlamento e attualmente ancora in corso di esame, emergono diverse novità legate alla durata del contratto tra cliente e operatore e al recesso senza costi per modifica unilaterale da parte del fornitore.

Il decreto è volto a recepire il nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche per uniformare le procedure e, nel caso specifico, permettere ai clienti di godere della giusta trasparenza per la scelta e il confronto delle offerte.

Lo schema di provvedimento in esame, se accolto, modificherà sia la normativa relativa al recesso che quella sulla durata massima del contratto. Secondo quanto riportato, il termine alla Camera è fissato per il 16 Settembre 2021.

Durata del contratto non superiore a 12 mesi

Con riferimento alla durata del contratto, il decreto di recepimento (ecco il documento completo) stabilisce che la durata dei contratti non dovrà essere superiore a 12 mesi:

“L’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 12 mesi”.

Lo scopo è quello di evitare che le procedure di recesso fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi, garantendo ai clienti un periodo di impegno non superiore ai 12 mesi.

Si evidenzia che secondo l’UE un “servizio di comunicazione interpersonale” è “un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio”.

Invece, un “servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”, quello citato in questo passaggio del decreto (e del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche) è “un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale”.

Oltre a tali servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, la disciplina non si applica ai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi M2M.

L’applicazione della nuova normativa, se accolta, riguarderà anche gli utenti finali che siano identificati come microimprese, piccole imprese oppure organizzazioni senza scopo di lucro, oltre che, chiaramente, a tutti i privati.

Inoltre, qualora il contratto preveda la proroga automatica a durata determinata per i servizi di comunicazione elettronica, dopo la proroga l’utente finale avrà comunque il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, senza alcuna penale o costo di disattivazione.

La fine dell’impegno contrattuale in tal senso, dopo la proroga automatica del contratto, potrà giungere anche dagli operatori, ma in questo caso con almeno due mesi di anticipo.

Le disposizioni relative all’impegno massimo di 12 mesi non si applicano però in caso di contratto a rate, se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica a reti ad altissima capacità.

Tuttavia, nell’articolo 98-novies decies si legge anche che “la sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari fornite o distribuite dal medesimo fornitore di servizi di accesso non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente”.

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Cosa succederà in caso di rimodulazioni

In caso di rimodulazioni, gli utenti finali avranno il diritto di recedere dal contratto o di cambiare operatore, senza costi né penali, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.

Di seguito il comma completo:

“Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo en on abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.

I fornitori informano gli utenti finali con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni.

Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

In altri termini, l’articolo 98 – septies decies sulla durata dei contratti e diritto di recesso stabilisce adesso una finestra più ampia per i clienti (pari a 60 giorni invece di 30) per esercitare il recesso in caso di modifica unilaterale da parte degli operatori.

L’informativa fornita dagli operatori ai consumatori dovrà giungere comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche stesse e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvederà affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile.

Non sarà previsto per il cliente il pagamento di alcun corrispettivo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate e fornite dall’operatore che l’utente sceglierà di mantenere.

Infine, si segnala che il decreto di recepimento si concentra anche sulla portabilità, con lo scopo di tutelare gli utenti finali e garantire loro il diritto di conservare i propri numeri e trasferirli per almeno un mese dalla data di risoluzione del contratto.

Chiaramente, quelli riportati sono solo gli articoli dello schema di provvedimento attualmente alla Camera. Occorrerà ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta del decreto prima di vedere queste modifiche applicate nel mercato delle telecomunicazioni italiano.

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