Nuovo Servizio Universale e Trasparenza: focus nel decreto di recepimento del Codice Europeo
Nel suo decreto di recepimento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che è stato sottoposto a parere del Parlamento, il Governo ha tentato di implementare le novità previste dalle normative a livello comunitario, con riferimento, oltre che alla politica su rimodulazioni e durata del contratto, anche al servizio universale, alla trasparenza delle offerte di telefonia e molto altro.
Il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche è stato istituito con la direttiva UE 2018/1972 del Parlamento e del Consiglio europeo, dell’11 Dicembre 2018.
In linea generale, lo scopo della direttiva del Parlamento europeo è quello di armonizzare la normativa del settore affidando le giuste competenze alle Autorità nazionali. Il Codice è volto inoltre a promuovere la concorrenza e la tutela del consumatore, spingendo al contempo sugli investimenti e sulla diffusione di servizi di connettività sempre migliori.
Tra i numerosi articoli che compongono il decreto di recepimento, per i consumatori alcuni dei più interessanti sono quelli legati alla Parte III, intitolata “Servizi” e che tratta del servizio universale, degli obblighi di trasparenza in capo agli operatori di telefonia e non solo.
Nuova concezione del Servizio Universale a prezzi accessibili
A partire dall’Articolo 94, il documento del decreto di recepimento (ecco il documento completo) affronta il tema del servizio universale, evidenziando la necessità di fornire ai consumatori il diritto di accedere a un prezzo accessibile a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale.
La particolarità rispetto alla concezione precedente di “Servizio Universale” è rappresentata appunto dall’inserimento della nuova definizione, estesa adesso anche al servizio universale di accesso a internet con caratteristiche qualitative superiori a quelle del semplice collegamento di base.
Inoltre, l’articolo 94 sancisce il ruolo dell’AGCOM per la definizione del servizio di accesso adeguato a internet, al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società anche da parte di chi non dispone dei mezzi per acquistare un’offerta alle condizioni “di mercato”. Invece, al Ministero dello Sviluppo Economico spetta l’attività di vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel territorio nazionale.
L’articolo successivo, il numero 95, mira a “garantire opzioni o formule tariffarie dedicate ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari”, con l’apertura a misure specifiche finalizzate a fornire un sostegno adeguato agli utenti con disabilità.
Infine, con riferimento alla disponibilità del servizio universale, viene prevista la possibilità di tenere conto dei risultati della mappatura geografica svolta per permettere all’Autorità di valutare appieno il contesto in cui inserire le sue delibere. A tal proposito, nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche è presente anche un articolo dedicato alla mappatura geografica delle reti, il numero 22.
L’articolo 22 sulla mappatura delle reti
L’articolo 22 sulla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività stabilisce che entro il 21 Dicembre 2023 l’AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico debbano realizzare una mappatura geografica della copertura delle reti in grado di fornire banda larga. I dati andranno aggiornati almeno ogni tre anni e le informazioni raccolte dovranno essere dettagliate.
Nell’attività di mappatura, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dovrà permettere agli utenti finali di analizzare la mappa al singolo indirizzo per valutazioni comparative sulle varie offerte proposte dal mercato.
Così facendo, sarà possibile accertare gli elementi istruttori necessari per “la definizione ed adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l’applicazione delle normative in materia di aiuti di Stato, individuando, in particolare, le cosiddette aree di esclusione digitale”.
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Trasparenza nella telefonia: sintesi contrattuale e strumenti di comparazione
Tornando, dopo la parentesi dell’articolo 22 sulla mappatura, alla sezione Servizi del decreto, oltre al servizio universale ci si sofferma su diverse tematiche utili per i consumatori.
L’articolo 98, in conformità alla direttiva UE, si concentra sul controllo delle spese per stabilire che i consumatori devono poter sorvegliare e controllare il costo dei propri servizi in qualsiasi momento, mentre l’articolo 98-quater decies si concentra sulla già nota sintesi contrattuale.
Come per gran parte delle norme contenute nel nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, anche quella sulla Sintesi Contrattuale mira essenzialmente a uniformare le procedure e nel caso specifico a proporre ai clienti di telefonia una struttura comune facilmente leggibile, comprensibile e comparabile con un formato quanto più standardizzato possibile.
Essenzialmente, oltre a rispettare alcune prescrizioni per quanto concerne la formattazione e la leggibilità del testo, gli operatori devono compilare il modello da rendere disponibile agli interessati inserendo diversi dettagli come il contenuto del servizio, le velocità di connessione, il prezzo, informazioni su durata, rinnovo e risoluzione, eventuali dettagli per gli utenti con disabilità e altre informazioni pertinenti, cercando di mantenere una lunghezza inferiore alla singola pagina in formato A4 o alle tre pagine, nel caso di servizi più complessi.
Si ricorda che, a tal proposito, numerosi operatori si sono già adeguati alla normativa per quanto concerne la sintesi contrattuale.
Sempre per recepire integralmente la direttiva UE, l’articolo 98-quindecies invece si concentra sul confronto delle offerte e stabilisce l’impiego di uno strumento indipendente di comparazione per permettere agli utenti finali, in qualsiasi momento, di comparare e valutare diversi servizi di comunicazione e di accesso a internet, con dati sui prezzi delle tariffe, sulla qualità del servizio e non solo.
In questo caso, L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dovrà precisare le prescrizioni principali per l’inserimento nella piattaforma e dovrà provvedere affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto.
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