Il TAR si è espresso su un ricorso di Open Fiber contro l’AGCOM e relativo all’approvazione dell’offerta di riferimento di TIM sui servizi di accesso alle infrastrutture NGAN (reti di accesso di nuova generazione) per gli anni 2019 e 2020.
Secondo Open Fiber, la delibera dell’AGCOM numero 284/20/Cir che ha approvato l’offerta di riferimento di TIM ( ovvero i corrispettivi che TIM deve praticare per consentire l’accesso alle cosiddette infrastrutture di posa) non avrebbe considerato il mancato rispetto, da parte di TIM, degli obblighi regolatori posti a suo carico e dunque sarebbe illegittima.
Nello specifico, la delibera è considerata da Open Fiber illegittima a causa della previsione di prezzi non orientati al costo nell’offerta di riferimento di TIM, dal momento che i corrispettivi indicati per l’accesso a minitubi e tratte d’adduzioni sarebbero superiori e non corrisponderebbero a quelli che TIM applica o propone di applicare per altri operatori.
Inoltre, si sarebbe verificata una illegittima omissione dei servizi di accesso che invece vengono offerti sul mercato, perché TIM offrirebbe anche il servizio di accesso al tubo intero o a una frazione dello stesso, e dunque non solo ai minitubi.
Infine, l’Open Fiber ha ipotizzato una carenza d’istruttoria, da parte dell’AGCOM, nell’esame dell’offerta di riferimento, poiché l’Autorità non avrebbe considerato gli elementi emersi dopo le segnalazioni di Open Fiber.
Riassumendo, dunque, secondo Open Fiber in realtà l’operatore TIM pratica sul mercato prezzi inferiori ad alcuni operatori e offre servizi diversi a quelli imposti nella delibera.
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Innanzitutto, nella sua sentenza pubblicata ieri 9 Agosto 2021 (ecco il documento completo) il TAR ha evidenziato che l’esistenza di accordi bilaterali tra TIM e altri operatori è una circostanza ben nota e considerata dalla stessa Autorità.
Sarebbe dunque questa la ragione per cui l’AGCOM non ha preso in considerazione i dubbi sollevati da Open Fiber prima di approvare l’offerta di TIM.
Infatti, ricorda il TAR, le due fattispecie hanno natura diversa, poiché gli accordi bilaterali sono stipulati su base commerciale e rientrano nella capacità negoziale del singolo operatore, mentre le offerte di riferimento sono regolamentate e obbligano TIM a rispettare obblighi di carattere “asimmetrico” (ovvero le condizioni economiche che TIM è tenuta a offrire unilateralmente sul mercato, per garantire l’accesso alla propria infrastruttura).
Per questa ragione, anche l’inclusione di prezzi inferiori o servizi di accesso diversi nell’ambito degli accordi bilaterali è legittima, poiché l’adesione a un accordo bilaterale con TIM presuppone l’accettazione dei vincoli di reciprocità e di coinvestimento tra le parti contraenti.
Così, il TAR ha deciso di respingere interamente il ricorso, condannando Open Fiber a liquidare la somma di 4000 euro a favore di TIM, che si era costituita in giudizio, e dell’AGCOM.
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