Nell’ultimo bollettino AGCM di ieri, 2 Agosto 2021, l’Antitrust ha pubblicato l’esito del procedimento contro il servizio di streaming sportivo DAZN per il mancato rimborso automatico del canone mensile del servizio durante l’emergenza Covid-19 che ha visto la sospensione di numerose competizioni sportive.
Il procedimento aveva quindi ad oggetto il comportamento di DAZN nei confronti dei suoi clienti abbonati al servizio nel corso dell’emergenza sanitaria. In particolare, a fronte della conseguente sospensione della trasmissione delle competizioni sportive in diretta, DAZN non aveva riconosciuto la rimodulazione o il rimborso del canone mensile.
In altri termini, a fronte della sopravvenuta impossibilità nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto con i clienti, DAZN non avrebbe provveduto in forma automatica e di propria iniziativa a rimodulare o rimborsare il canone dell’abbonamento, prevedendo esclusivamente lo sconto regalo di un mese di abbonamento, a fronte di una esplicita richiesta degli abbonati, e “inducendo i destinatari ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso”.
DAZN già a Luglio 2020 ha presentato una proposta di impegni ed è stata ascoltata in audizione dall’Antitrust a Marzo 2021.
In primo luogo, DAZN ha evidenziato che i clienti sono liberi di recedere dall’abbonamento gratuitamente in qualsiasi momento, fruendo del servizio fino al giorno precedente al primo rinnovo mensile successivo alla disdetta.
Inoltre, è presente una funzionalità di pausa che permette di sospendere l’abbonamento per 4 mesi e per un numero illimitato di volte, così da sopperire appunto alle riduzioni, non causate da DAZN, dei contenuti disponibili, come accade (pandemia a parte) nei mesi in cui ad esempio non si disputano le competizioni calcistiche.
Ad ogni modo, nella sua proposta definitiva di impegni risalente al 17 Marzo 2021, DAZN si è impegnata a valorizzare la funzione di pausa sopra citata tramite diverse campagne comunicative e con comunicazioni indirizzate ai clienti almeno due volte l’anno o una volta al mese per chi ha fornito il consenso marketing.
Inoltre, DAZN si è impegnata nella creazione di una sezione FAQ in cui riprodurre alcune clausole delle condizioni contrattuali, tra cui quelle relative al recesso e alla funzionalità di pausa.
Questione diversa per i clienti 3PP, vale a dire i clienti che hanno concluso un contratto tramite altri operatori che gestiscono anche gli abbonamenti e le attività di fatturazione e pagamento del servizio DAZN.
Anche in questo caso, DAZN si impegna affinché anche questi operatori implementino modifiche che consentano ai clienti 3PP di avvalersi della funzionalità di pausa con sospensione della fatturazione del servizio.
Alla luce dell’incertezza sui tempi di attuazione per tutti gli operatori, DAZN ha previsto comunque l’invio di un gift code a tali utenti corrispondente al valore di due mesi di abbonamento, sia nel caso che si verificasse una nuova ondata di pandemia o evento simile che possa avere un medesimo impatto sui contenuti offerti da DAZN, sia in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare i servizi per qualsiasi ragione da parte di questi utenti 3PP.
È infine previsto l’invio di un secondo gift code per questa tipologia di clienti, del valore di due mesi dell’attuale abbonamento al servizio DAZN, da poter spendere nell’arco dei successivi 12 mesi per pagare ad esempio il servizio durante la pausa estiva delle principali competizioni sportive.
Questo secondo codice potrà essere riscattato dai clienti in maniera gratuita, che riceveranno una apposita mail per richiederlo, se interessati.
Secondo l’Antitrust, gli impegni proposti da DAZN sono sufficienti a sanare eventuali profili di illegittimità contestati, informando gli utenti dei loro diritti e della facoltà di mettere in pausa l’abbonamento e fornendo ai clienti 3PP, in attesa della piena implementazione della funzionalità di pausa, anche alcuni gift code per fruire gratuitamente del servizio per 2 mesi.
Per questa ragione, l’Antitrust ha deciso di chiudere il procedimento senza accertare un’infrazione da parte di DAZN, accettando gli impegni che dovranno essere attuati entro novanta giorni dalla data di notifica della delibera.
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