Iliad ha visto accolti dal Consiglio di Stato tre suoi appelli contro l’Antitrust e nei confronti di TIM, Vodafone e WindTre per l’accesso agli atti dei procedimenti che hanno portato alle sanzioni per il caso dei messaggi winback.
La vicenda è dunque legata ai provvedimenti sanzionatori con cui a TIM venne irrogata una sanzione di 4,8 milioni di euro, mentre a WindTre e a Vodafone rispettivamente di 4,3 milioni e 6 milioni di euro.
I procedimenti, che erano stati avviati proprio su segnalazione di iliad, erano culminati nelle diverse sanzioni in quanto l’Antitrust aveva riscontrato che gli operatori non avevano fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate” winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, limitandosi ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso.
Le condotte erano state quindi ritenute idonee a indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta e a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Dopo aver inviato istanza di accesso agli atti, Iliad aveva ottenuto solo alcuni documenti incompleti e aveva dunque fatto ricorso contro l’Antitrust per ottenere la documentazione completa. Similmente a quanto avvenuto in un procedimento contro TIM per le chiamate indesiderate, anche in questo caso l’interesse di Iliad era supportato dalla necessità di fare valere i propri diritti in un’azione risarcitoria in sede civile, già avviata davanti al Tribunale di Milano contro TIM e Vodafone.
Il TAR aveva però negato l’accesso ai documenti completi, evidenziando che mancava, da parte di Iliad, la motivazione della necessità di conoscere i dati quantitativi e numerici e la descrizione del loro contenuto.
In altri termini, nel contrasto tra il concetto giuridico di riservatezza commerciale e quello di accesso difensivo il TAR aveva ritenuto più meritevole di tutela quello della riservatezza in capo ai tre operatori TIM, Vodafone e WindTre.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infine, Iliad avrebbe dovuto dimostrare la diretta connessione con gli specifici atti di cui ipotizzava la rilevanza a fini difensivi, provando dunque l’esistenza di una sorta di consequenzialità e non “la semplice allegazione di esigenze di difesa genericamente enunciate”.
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È avvenuta il 7 Luglio 2021 la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che riforma la precedente decisione del TAR tramite l’accoglimento delle richieste di Iliad, che potrà così accedere ai documenti dei tre procedimenti dell’Antitrust.
Il Consiglio di Stato ha infatti valutato necessaria, ai fini della difesa in giudizio, la conoscenza dei documenti richiesti da Iliad. Inoltre, tale necessità va interpretata, suggerisce il CdS, in senso ampio e in astratto, senza quindi che il giudice amministrativo debba farsi carico di apprezzare se e quanto l’interesse o la pretesa finale siano fondate.
Sulla base di questo principio, quindi, secondo il Consiglio di Stato la semplice considerazione del fatto che l’accesso difensivo segua un procedimento AGCM e sia strumentale a un’azione risarcitoria già proposta al Tribunale Civile di Milano (nel caso di Vodafone e TIM) appare sufficiente a legittimare l’accesso.
Per quanto concerne invece la sentenza sul procedimento che riguarda WindTre, la ratio alla base della scelta è la medesima, in quanto il Collegio ha reputato che l’accesso difensivo potrebbe essere strumentale in caso di azione risarcitoria, che attualmente pare non essere stata avviata.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la questione dell’accesso agli atti va affrontata distinguendo tra la documentazione valutata come rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti e quella che è rimasta invece sullo sfondo della decisione.
Il solo limite per l’accesso agli atti dei procedimenti da parte di Iliad sarà dunque quello della selezione tra i documenti rilevanti e quelli irrilevanti, che spetterà comunque all’Antitrust, depurandoli da ogni riferimento personale agli utenti o a terzi soggetti e fornendoli entro le tempistiche indicate.
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