Reti: il TAR dà ragione a Iliad per 3 ricorsi a Roma, Ciampino e Grottaferrata
Iliad ha trionfato in tre diversi ricorsi al TAR del Lazio, legati alle installazioni di stazioni radio base in altrettanti Comuni a Roma.
Il primo ricorso è stato proposto da diversi cittadini contro Roma Capitale, proprio nei confronti di Iliad, per l’annullamento dell’autorizzazione tacita rilasciata per l’installazione di una stazione radio base sita in Vicolo dei Monti di San Paolo.
Il ricorso di alcuni residenti contro Roma Capitale e nei confronti di Iliad
I ricorrenti, residenti di immobili posti in prossimità dell’antenna di Iliad, hanno fatto ricorso perché l’amministrazione non avrebbe dato alcuna pubblicità all’iniziativa assunta da Iliad Italia, determinando dunque “anche la lesione del diritto di partecipazione procedimentale dei ricorrenti”.
Inoltre, secondo i residenti l’autorizzazione di Roma Capitale sarebbe stata illegittima perché carente del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Iliad Italia ha resistito al gravame documentando le sue deduzioni difensive e il TAR ha rigettato il ricorso dei residenti poiché le eventuali omissioni perpetrate nel non pubblicizzare la richiesta di autorizzazione avanzata da Iliad non avrebbero potuto avere portata invalidante sull’assenso tacito di Roma Capitale, dal momento che risultavano presenti tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’installazione della stazione radio base.
Inoltre, la posizione scelta da Iliad era esterna alla cosiddetta superficie orizzontale interna determinata per sottoporre le installazioni all’assenso dell’ENAC, e non rappresentava area d’interesse archeologico, non dovendo dunque essere sottoposta ai vincoli di autorizzazione paesaggistica.
Questo primo ricorso è stato dunque rigettato in ogni sua parte e i ricorrenti (ad esclusione di alcuni rinuncianti) sono stati condannati al pagamento, in favore di Iliad Italia, della somma complessiva di 3000 euro a titolo di spese di lite.
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Iliad contro il Comune di Ciampino per l’installazione di un’antenna
Il secondo ricorso ha coinvolto invece il Comune di Ciampino e in questo caso è stato Iliad a richiedere al TAR l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione Comunale comunicava il diniego all’installazione di una stazione radio base in via Mura dei Francesi, numero 26.
In questo caso, il ricorso è stato definito fondato perché il Comune applicava una sorta di “zonizzazione” che rappresentava “un vero e proprio confinamento dei siti di installazione delle reti di telefonia” in contrasto con tutta la normativa vigente in materia di impianti di telefonia.
Ciò perché questa zonizzazione, estranea alle esigenze connesse al Governo del territorio, determina “un’indebita ingerenza del Comune di Ciampino nella sfera di attribuzione riservata dal Legislatore nazionale allo Stato”.
Inoltre, il Regolamento si porrebbe in diretto contrasto con la natura di opera pubblica delle stazioni radio base, che necessitano di essere diffuse in maniera capillare sul territorio e non ad essere soggette a quella che è stata definita una “ghettizzazione” degli impianti.
Per tutte queste ragioni, il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento con cui è stata negata l’installazione a Iliad, insieme all’articolo 13 del Regolamento comunale che stabiliva appunto la zonizzazione per i piani di installazione degli operatori.
Zonizzazione e ghettizzazione minacciano la copertura degli operatori
Infine, il terzo ricorso (tutti e 3 sono stati pubblicati oggi 3 Maggio 2021) è stato proposto da Iliad contro il Comune di Grottaferrata, anche in questo caso per l’impossibilità di installare una stazione radio base nel territorio.
Secondo quanto esposto da Iliad, il Comune avrebbe ritirato l’autorizzazione tacita perfezionatasi, in violazione dei presupposti formali e sostanziali per l’esercizio del potere di autotutela.
Il TAR ha ritenuto ancora una volta fondato il ricorso di Iliad. In questo caso, il Comune aveva annullato l’autorizzazione tacita pacificamente rilasciata a Iliad evidenziando come l’area scelta dall’operatore per la costruzione della sua antenna fosse qualificata “di rispetto archeologico”.
Non avendo Iliad proposto un sito alternativo all’Amministrazione, il Comune avrebbe deciso di ritirare l’autorizzazione tacita senza ulteriori indugi.
Anche in questo caso, il TAR ha accolto il ricorso di Iliad perché il Regolamento prevedeva l’esistenza di diverse zone in cui l’installazione non era in ogni caso consentita. Si trattava di vaste aree del territorio comunale in cui il Comune, senza deroghe, ha vietato l’installazione delle antenne degli operatori, in contrasto con la già citata natura di opera pubblica.
Anche in questo caso il TAR ha parlato dunque di “zonizzazione” e “ghettizzazione” che non hanno permesso a Iliad di installare le sue antenne a causa di un divieto generico e generalizzato. Per questa ragione, similmente a quanto fatto con il ricorso precedente, il TAR ha annullato sia il provvedimento di autotutela del Comune di Grottaferrata che l’articolo del Regolamento Comunale che negava l’installazione in ampie porzioni del territorio.
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