Il Co.re.com. Friuli Venezia Giulia ha definito una controversia tra un utente e TIM per un problema relativo alla ricezione degli SMS sulla SIM dell’intestatario di un contratto privato.
L’istante aveva lamentato che la sua SIM spesso non invia gli SMS di risposta a diversi destinatari, danneggiando di fatto gli interessi privati del cliente. Per questo motivo, era stato richiesto un indennizzo di 50 euro.
TIM ha però segnalato che l’utente non ha mai inviato segnalazioni o reclami al Servizio Clienti 119 per poter effettuare le verifiche del caso ed eventualmente aprire una segnalazione in cui inserire orario del tentativo di SMS e il numero di telefono del destinatario.
Per questa ragione, secondo TIM non sussistevano in alcun modo i presupposti per il riconoscimento degli indennizzi.
Il Corecom ha seguito la linea dell’operatore, evidenziando come l’istanza di definizione presentata sia eccessivamente generica e “non supportata da alcuna documentazione”.
Nonostante ciò, in sede istruttoria si è avviato comunque il procedimento per accertare la sussistenza o meno dei pregiudizi lamentati dall’utente, ma la genericità dell’istanza ha comunque impedito all’Autorità di verificare la fondatezza nelle pretese.
Infatti, l’utente non ha integrato la sua richiesta con alcuna forma di documentazione a sostegno delle proprie doglianze e da quanto acquisito durante il procedimento non è risultata alcuna prova di segnalazione o reclamo antecedente al deposito dell’istanza davanti al Corecom stesso.
Inoltre, il titolare della SIM che lamentava problemi nell’invio di SMS non avrebbe nemmeno atteso i termini previsti dalla Carta Servizi di TIM per l’eventuale risoluzione del disservizio prima dell’istanza di conciliazione sulla piattaforma Conciliaweb.
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Dalla sentenza del Corecom, che ha rigettato l’istanza, emerge una considerazione interessante alla base delle controversie con gli operatori.
Come riportato, infatti, l’onere di segnalare il disservizio ricade sull’istante, sulla base del cosiddetto principio di irresponsabilità dell’operatore per il disservizio sulla linea.
Questo principio, confermato dalla “consolidata giurisprudenza AGCOM”, vuole che sia l’utente a provare di aver inoltrato un reclamo all’operatore, che, in assenza di contezza del guasto, non potrebbe altrimenti provvedere alla sua risoluzione.
In altri termini, senza un reclamo il gestore non può provvedere alla risoluzione del disservizio e dunque non può essere ritenuto responsabile dello stesso.
Per questa ragione, controversie di questo genere basate sulla descrizione dei disservizi subiti, senza l’invio di reclami e senza ulteriori prove a supporto degli stessi non possono che essere rigettate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni.
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