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Iliad: l’esito del ricorso contro il Comune di Civitavecchia per l’installazione di un’antenna

Iliad Italia ha vinto un ricorso contro il Comune di Civitavecchia per l’installazione di un’antenna che era stata negata dall’Amministrazione.

Il ricorso era volto appunto ad annullare il provvedimento con il quale il Comune di Civitavecchia aveva comunicato il divieto definitivo al rilascio del titolo autorizzativo richiesto per l’installazione di una nuova Stazione Radio Base a Civitavecchia, presso Largo degli Acquaroni.

Tale divieto era stato comunicato a iliad il 3 Agosto 2020, perché il Comune aveva ritenuto che la domanda non fosse conforme agli articoli 5 e 8 del Regolamento Comunale, in quanto l’impianto non risultava collocato nei siti indicati come preferenziali e perché la struttura sarebbe sorta a circa 30 metri di distanza da una scuola materna, valutato come un sito sensibile in cui l’installazione è vietata.

Il TAR del Lazio ha però ritenuto il ricorso di Iliad fondato in quanto la collocazione dell’impianto in una zona diversa da quella indicata non era una proposta vietata dal regolamento: infatti, l’articolo 5 prevedeva semplicemente che i nuovi pianti dovessero essere collocati “di norma” nei siti preferenziali.

Dunque, il diniego non sarebbe potuto essere giustificato dalla sola individuazione di un sito non preferenziale per l’installazione dell’antenna Iliad.

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Quanto alla vicinanza rispetto alla scuola materna, il TAR ha evidenziato che il Regolamento individuava alcuni siti sensibili in cui l’installazione era vietata, estendendo il divieto alle loro “aree di pertinenza”.

Tuttavia, l’articolo non consente al Comune di applicare il divieto secondo un criterio di distanza dal sito sensibile, che non è menzionato e non viene specificato tramite una quantificazione chiara della distanza.

Per maggiore chiarezza, ciò che risulta indicato è che il divieto vale nelle “aree di pertinenza” del sito sensibile, ma l’impianto di Iliad sarebbe dovuto sorgere in una diversa particella catastale e dunque fuori dai limiti descritti nel Regolamento.

Infine, il Comune aveva motivato il rigetto della domanda ricordando che dopo la rinuncia di Iliad ad utilizzare nella stazione radio base la tecnologia 5G, l’azienda non avrebbe comunicato quale altre tecnologie avrebbe invece impiegato.

Su quest’ultimo punto, il TAR ha però evidenziato che Iliad aveva in origine presentato una domanda di autorizzazione che includeva l’impiego delle tecnologie 3G, 4G e 5G con tutti i documenti richiesti in allegato per ciascuna di queste.

Rinunciando al 5G, secondo il TAR è ovvio che la domanda persiste, con riferimento alle precedenti tecnologie 3G e 4G. Per tutte queste ragioni, il TAR del Lazio ha infine accolto in pieno il ricorso di Iliad contro il Comune di Civitavecchia, condannato a pagare le spese di 3000 euro.

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