L’AGCOM ha sanzionato Vodafone per l’introduzione dei costi fissi mensili su SIM a consumo entrati in vigore dal 14 Luglio 2019 per contratti abbonamento.
L’ingiunzione contro Vodafone è arrivata in seguito alle segnalazioni pervenute tra Settembre 2019 e Gennaio 2020 da numerosi clienti che hanno lamentato di aver subito addebiti sotto la voce “internet abbonamento” per SIM ricevute diversi anni prima a titolo gratuito e con piani a consumo, mai utilizzate o comunque non usate da diverso tempo.
L’AGCOM ha verificato la comunicazione fornita ai clienti con cui Vodafone informava appunto di una modifica unilaterale per il piano Internet Abbonamento al costo di 5 euro al mese.
Quindi, Vodafone aveva introdotto una condizione nel contratto, relativa al pagamento di un canone mensile fisso, che non risultava presente tra quelle inizialmente conosciute e accettate dagli aderenti, “di fatto stravolgendo la natura e la funzione dei piano a consumo, che si caratterizzano proprio dalla consapevolezza di non essere tenuti a nessuna prestazione in caso di non utilizzo dei servizi”.
In altri termini, secondo l’Autorità l’addebito di Vodafone ha posto in essere una vera e propria novazione del contratto sotto il profilo oggettivo che ne altera la natura, e non una mera modifica contrattuale.
Per questo motivo è stato avviato un procedimento sanzionatorio.
Vodafone si è difesa ricordando di avere comunicato ai clienti impattati, con le formule previste dalla normativa vigente, tutte le modifiche unilaterali prospettate. Inoltre, trattandosi di clienti post-pagati in abbonamento, la modifica è stata annunciata anche tramite messaggio in fattura e con l’invio di una comunicazione tramite mail o posta cartacea, consentendo a tutti di fruire di almeno trenta giorni liberi per esercitare il diritto di recesso gratuito tramite diverse modalità.
Inoltre, Vodafone riteneva che non si fosse verificata nessuna novazione del contratto, in quanto l’operatore avrebbe inciso solo sulle condizioni contrattuali economiche già oggetto del rapporto contrattuale, prevedendo un incremento tariffario sotto forma di costo fisso, senza modificare la natura del contratto che resta a consumo.
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L’AGCOM non ha però ritenuto accoglibili le argomentazioni difensive di Vodafone, evidenziando il non rispetto dell’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di poter meglio orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale e operare scelte contrattuali consapevoli.
In breve, Vodafone non avrebbe attuato una modifica unilaterale volta ad adeguare le condizioni contrattuali già consapevolmente accettate, bensì ha proceduto a inserire un quid novi nell’originario contratto sottoscritto, caratterizzato inizialmente dal pieno controllo della spesa.
Tale novità avrebbe quindi dovuto formare oggetto di “consapevole accettazione da parte della clientela coinvolta”, dal momento che il meccanismo di jus variandi non può giustificare qualsiasi modifica contrattuale.
In altri termini, secondo l’AGCOM la modifica del contratto non può porre in essere una nuova obbligazione, perché altrimenti non si avrebbe solo una rimodulazione unilaterale, ma lo stravolgimento dell’identità del rapporto contrattuale principale, come confermato anche da una sentenza del Consiglio di Stato del 2019.
Di seguito, un estratto della valutazione dell’AGCOM che ha portato alla sanzione:
“A ben vedere, con la manovra de qua Vodafone ha surrettiziamente, e senza alcun consenso da parte della clientela coinvolta, individuato una nuova prestazione (id est l’obbligo di pagare un costo fisso mensile mai contemplato nelle originarie condizioni di contratto) alla quale saranno tenuti gli utenti indipendentemente dalla fruizione dei servizi di telefonia mobile, non optando ad esempio, come ben avrebbe potuto in maniera legittima, per un adeguamento dei prezzi minutari del servizio dati.”
Inoltre, in termini di informativa ai clienti, in casi in cui si abbia evidenza di un prolungato inutilizzo dei servizi offerti, l’invio di comunicazioni a indirizzi mail forniti in tempi passati “non può costituire un valido strumento che garantisca la tempestiva conoscenza di imminenti variazioni contrattuali”.
L’AGCOM ha quindi definito la violazione di durata media e di entità consistente, considerando però che Vodafone, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, ha cessato la condotta sospendendo qualsiasi addebito nei confronti degli utenti coinvolti.
Le iniziative poste in essere da Vodafone sono state dunque ritenute meritevoli di apprezzamento e volte al miglioramento delle condizioni del mercato di riferimento e della tutela dei clienti, dunque la sanzione accertata è stata di 522.000 euro.
Come sempre, Vodafone potrà fare ricorso al TAR per la sanzione irrogata dall’Autorità al termine del suo procedimento.
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