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TIM, passaggio alla fatturazione a 28 giorni: annullata in appello la sanzione dell’Antitrust

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di TIM contro l’Antitrust per una sanzione legata alla rimodulazione dei piani tariffari a 28 giorni attuata dall’operatore nell’estate del 2015.

Il caso risale appunto a diversi anni fa, quando l’AGCM aveva irrogato una sanzione da 410.000 euro a TIM in seguito al suo procedimento istruttorio sulla presunta pratica commerciale scorretta attuata dall’operatore, che aveva ad oggetto l’oramai famosa riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni per le offerte di telefonia mobile attive al 2 Agosto 2015.

Con le sue informative ai clienti, dal 2 Agosto 2015 TIM aveva deciso di far rinnovare le opzioni mensili ogni 4 settimane, come fatto anche da Wind e Vodafone. Iniziava quindi l’era della fatturazione ogni 28 giorni, che si sarebbe poi conclusa con il ritorno alla fatturazione mensile.

Preso atto del parere fornito dall’AGCOM, l’Antitrust riteneva sussistere una pratica commerciale scorretta e ne vietava la continuazione, irrogando una sanzione da 410.000 euro.

TIM aveva sostenuto l’illegittimità del provvedimento di fronte al TAR, senza successo. In appello al Consiglio di Stato, che ha pubblicato ieri 25 Gennaio 2021 la sua sentenza (ecco il documento completo), le cose sono però andate diversamente.

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Per il Consiglio di Stato, l’appello di TIM risulta infatti fondato, perché l’operatore nel caso specifico ha evidenziato la decadenza del termine per l’avvio del procedimento AGCM. Infatti, l’Antitrust disponeva già dal mese di Settembre 2015 di tutti gli elementi utili per avviare l’istruttoria, che è stata però aperta solo a Febbraio 2016, e dunque oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Anche secondo il Consiglio di Stato, la “sproporzionata ed irragionevole durata dell’attività cosiddetta preistruttoria si pone in contrasto con i principi e con le norme rilevanti in materia”, poiché anche ove non si proceda alla contestazione immediata dell’addebito, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ea quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

Ciò con lo scopo di assicurare la tempestiva difesa dell’interessato, come stabilito dai principi base del contraddittorio.

Nel caso specifico, l’Autorità aveva già avuto cognizione della vicenda sulla base della documentazione istruttoria trasmessa dall’AGCOM. Inoltre, era stata inviata proprio dall’Antitrust una richiesta di informazioni preistruttoria a TIM in data 31 Luglio 2015, che chiedeva di fornire informazioni dettagliate in merito alla presunta violazione.

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, l’Antitrust sarebbe entrata in possesso di tutte le informazioni già in data 2 Settembre 2015, mentre l’avvio procedimentale ebbe luogo solo il 2 Febbraio 2016.

Per questo motivo, è stato accolto l’appello di TIM contro la sanzione da 410.000 euro.

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