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TAR, Iliad e WindTre contro i Comuni di Velletri e Civitavecchia: accolti i ricorsi per le antenne

Il TAR per il Lazio ha valutato due diversi ricorsi di Iliad e Wind Tre rispettivamente contro il Comune di Velletri e di Civitavecchia per la negata installazione delle antenne. Entrambi sono stati infine accolti.

Iniziando con Iliad, l’azienda ha richiesto l’annullamento del provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza di autorizzazione per installare una stazione radio base in via S. Nicola, a Velletri.

In questo caso, il Comune aveva ritenuto che la domanda non fosse conforme al regolamento comunale, poiché l’impianto sarebbe sorto nei pressi di un sito sensibile, ovvero un asilo, senza che la ricorrente avesse valutato la disponibilità di luoghi alternativi.

In questo caso, il TAR ha evidenziato che il Comune non avrebbe accertato la sussistenza di siti alternativi con capacità di copertura analoga, avendo solo indicato, nel suo parere negativo, che alcuni siti alternativi godevano di un livello di copertura “adeguato”, stimato al 75%.

In assenza di una chiara valutazione dei siti alternativi, quindi, l’atto del Comune è stato ritenuto infondato.

Adesso, per effetto della sentenza del TAR, il Comune dovrà concludere con Iliad l’attività di individuazione di un sito che possa assicurare una potenza di segnale almeno vicina a quella offerta in Via San Nicola. 

Nel caso in cui tale sito non sia reperibile, allora il Comune non potrà opporre il suo diniego all’installazione della stazione radio base.

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 TAR

Il secondo caso riguarda appunto WindTre e il Comune di Civitavecchia. Anche in questo caso, l’operatore ha richiesto l’annullamento della nota con cui si vietavano i lavori oggetto di una S.C.I.A. presentata per la realizzazione di un impianto su un’infrastruttura preesistente in Via Lamarmora.

L’atto del Comune contestava a WindTre di non avere depositato l’autorizzazione del proprietario dell’infrastruttura su cui le antenne sono state collocate e di non avere esposto correttamente all’ARPA, ai fini del necessario parere di compatibilità con i limiti legali di esposizione ai campi elettromagnetici, i dati rilevanti.

In sede cautelare, però, il TAR del Lazio ha ordinato all’ARPA di rivalutare il livello delle emissioni ed è stato confermato il parere favorevole.

I dubbi si sono così rivelati infondati e dunque la censura di “travisamento dei fatti” su cui si è basato il ricorso di WindTre è stata ritenuta calzante.

Per quanto concerne invece la richiesta di autorizzazione del proprietario dell’infrastruttura, è stato citato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13, modello B, del D.lgs. 259/2003 per non rallentare il procedimento amministrativo che, per sua natura, dev’essere votato alla massima celerità e semplicità.

Per questa ragione, il TAR ha annullato l’atto del Comune che era stato impugnato da WindTre, ordinando la compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

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