Il TAR ha valutato il ricorso di TIM contro l’AGCOM per l’annullamento della sua delibera con cui si diffidava l’operatore, in merito al servizio Ricarica+, ad adottare modalità di ricarica che non comportassero necessariamente, per determinati tagli, la contestuale attivazioni di pacchetti e opzioni tariffarie.
Si ricorda che la diffida dell’AGCOM era giunta con delibera numero 498/19/CONS nei confronti di TIM, Vodafone e Wind Tre, in seguito al procedimento avviato a causa delle numerose segnalazioni di utenti e associazioni sulla modifica dei tagli di ricarica da 5 e 10 euro con l’introduzione del costo di 1 euro.
Nello specifico, l’AGCOM aveva richiesto ai tre operatori coinvolti informazioni sui tagli di ricarica commercializzati e sulle modalità di ricarica previste, oltre che sulle informazioni rese agli utenti, sul numero di reclami ricevuti, sulle modalità di disattivazione e sulle procedure per acquisire il consenso dei clienti.
Al termine delle sue attività, l’Autorità aveva ricostruito il quadro legislativo vigente (citando anche il cosiddetto Decreto Bersani sulla trasparenza delle tariffe), ritenendo che fosse particolarmente rilevante la pratica che consisteva nel non offrire più i tagli di ricarica standard di importo pari a 5 e 10 euro, tramite determinati canali di vendita, se non sotto forma di offerta.
Da qui, la diffida contro cui TIM si è opposta tramite il ricorso, per l’adozione di “modalità di ricarica che non comportino necessariamente, per determinati tagli, la contestuale attivazione di pacchetti o opzioni tariffarie, così da rendere evitabile, per quegli stessi tagli, tale attivazione e superare al contempo la possibile confusione tra le operazioni di ricarica e l’acquisto di pacchetti e offerte commerciali”.
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Secondo il TAR del Lazio, il ricorso di TIM non è fondato.
In primo luogo, TIM aveva ritenuto che l’AGCOM non avrebbe un autonomo potere di intervento su un tema che sarebbe invece di competenza dell’Antitrust. Secondo il TAR, però, le misure correttive avviate da AGCOM e AGCM non sono sovrapponibili, poiché l’Antitrust aveva contestato la scarsa informazione sulle modalità di funzionamento di Ricarica+ e l’AGCOM era intervenuta in ottemperanza al dovere di vigilanza sul divieto di introduzione di costi fissi di ricarica, fissato dal Decreto Bersani.
Inoltre, l’azione dell’AGCOM è finalizzata, secondo il TAR, ad assicurare un equo accesso ai servizi di telefonia, proprio a tutela dei segmenti più deboli di clientela, che si avvalgono di regola di tagli di ricarica più bassi.
Secondo la sentenza pubblicata nella giornata di ieri, 13 Gennaio 2021, l’AGCOM era dunque competente nell’adozione della delibera impugnata da TIM.
Inoltre, il TAR ha respinto anche il secondo e terzo motivo di ricorso con cui veniva lamentato anche l’eccesso di potere e la scarsa chiarezza dell’Autorità nell’imporre il ripristino delle ricariche da 5 e 10 euro, ponendo vincoli alla libera iniziativa economica.
Secondo quanto evidenziato, la diffida era legittimamente orientata al rispetto delle disposizioni di legge relative al divieto di costi fissi di ricarica e alla tutela della trasparenza e dell’uguaglianza di accesso al mercato delle comunicazioni.
Per questo motivo, il ricorso del TAR è stato respinto e la delibera dell’AGCOM sul servizio Ricarica+ è stata confermata nella sua legittimità.
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