Iliad, TAR: ricorso inammissibile per l’accordo 5G tra WindTre e Fastweb
Con sentenza pubblicata oggi, 8 Gennaio 2021, il TAR del Lazio ha valutato il ricorso di Iliad contro il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AGCOM per l’autorizzazione dell’accordo strategico tra WindTre e Fastweb, volto, tra le altre cose, a condividere le frequenze per un più rapido sviluppo del 5G.
Iliad ritiene che l’accordo tra Fastweb e WindTre possa danneggiare la sua posizione sul mercato delle telecomunicazioni mobili e ha ribadito di non disporre delle informazioni necessarie per valutare i dettagli dell’operazione, dal momento che le prime notizie acquisite dall’azienda sono giunte con il comunicato stampa congiunto dei due concorrenti.
A tal proposito, si evidenzia che già l’anno scorso il Consiglio di Stato aveva negato definitivamente a Iliad l’accesso agli atti dell’accordo tra Fastweb e WindTre.
Nella sentenza odierna, il TAR ha invece valutato la richiesta di Iliad di annullare, previa concessione di tutela cautelare, il provvedimento del MiSE del 25 Ottobre 2019 e quello dell’AGCOM del 30 Settembre 2019 che avevano dato il via libera all’accordo. Anche Vodafone è entrata nel ricorso con un intervento ad adiuvandum.
Tuttavia, il TAR del Lazio ha ritenuto inammissibile il ricorso di Iliad per diverse motivazioni.
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In primo luogo, il TAR ha evidenziato che il ricorso riguarda provvedimenti che hanno ad oggetto un accordo commerciale stipulato tra due privati operatori diversi dalla ricorrente, che non produce effetti giuridici diretti su quest’ultima.
Inoltre, non essendo nemmeno chiara la qualificazione dell’accordo concluso tra WindTre e Fastweb, il TAR non ha potuto che escludere la sussistenza di una norma di legge tale da estendere gli effetti di tale negozio giuridico alla sfera di Iliad.
Nello specifico, Iliad aveva lamentato nel suo ricorso la possibile propagazione di effetti sfavorevoli, in termini innanzitutto di svantaggio competitivo nei confronti dei due concorrenti.
Secondo il quarto operatore italiano, i due operatori contraenti acquisirebbero tramite l’accordo un “vantaggio competitivo” in termini di minori costi, possibilità di fornire servizi di maggiore qualità e maggiore efficienza nella gestione delle attività tecniche. Inoltre, secondo Iliad, le frequenze 5G per la trasmissione del segnale di telefonia mobile costituiscono una risorsa particolarmente scarsa e dunque rappresentano un fattore concorrenziale di primario rilievo nel mercato della telefonia.
Ma secondo il TAR, Iliad non riveste una posizione differenziata rispetto a terzi soggetti e dunque il ricorso non può essere legittimato.
Le argomentazioni sopra riportate non sono risultate infatti convincenti perché smentite da una memoria di Fastweb, che ha evidenziato come i servizi di comunicazione elettronica 5G non siano ancora attualmente prestati commercialmente in maniera diffusa sul mercato, così che non risulta attualmente possibile determinare la quota di ciascun operatore e del mercato, che di fatto oggi non esiste ancora.
Per queste ragioni, con sentenza 00253/2021 il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in epigrafe, compensando le spese.
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