Wind Tre ha visto respinto il suo ricorso contro il comune di Guidonia Montecelio (Roma) per una nota del 2008 con cui era stata rigettata la richiesta di permesso di costruire sulla base del regolamento comunale in materia. Nello specifico, si trattava di un’antenna di 3 Italia.
Dopo l’interruzione dovuta al decesso del difensore del Comune, l’azienda Wind Tre ha notificato quest’anno l’intenzione di voler riassumere il giudizio in qualità di successore di H3G.
Il ricorso è stato però definito infondato dal TAR, in quanto il regolamento comunale su cui si è basata la motivazione della decisione del 2008 aveva negato l’installazione perché il sito in cui l’operatore voleva costruire non era indicato tra quelli preferenziali previsti dal piano comunale.
Inoltre, il Comune stesso aveva indicato un altro sito idoneo ad appena 300 metri di distanza da quello richiesto, prevedendo nel suo Regolamento in vigore in quell’anno solo una serie di criteri generali e non discriminatori come la “limitazione dei criteri previsionali di campo elettromagnetico in tutti i luoghi ove sia prevista la presenza umana per permanenze sia pari sia superiori alle quattro ore e, i generale, in tutti i luoghi abitativi e di lavoro”, o anche “l’individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, su aree di proprietà comunale”, la “localizzazione degli impianti in co-sitting, ove possibile” e la “riduzione dell’impatto visivo e paesistico degli impianti già installati”.
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Nel giustificare la sua decisione, il TAR ha richiamato il testo applicabile ratione temporis alla data della presentazione della richiesta di installazione da parte di H3G, che riportava come noto: “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi magnetici”.
Dunque, la pianificazione comunale di settore poteva interdire l’installazione degli impianti, purché venisse consentita la localizzazione in aree alternative, come effettivamente proposto dal Comune di Guidonia Montecelio, a 300 metri di distanza.
Per queste ragioni, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso e ordinato la compensazione delle spese processuali per la natura della questione giuridica oggetto di causa.
Anche la domanda risarcitoria di Wind Tre è stata respinta perché non si è palesato il requisito di ingiustizia previsto dall’articolo 2043 del codice civile.
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