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WINDTRE: multa di 290000 euro per la fatturazione mensile sul fisso senza diritto di recesso

WINDTRE ha ricevuto una sanzione complessiva di 290.000 euro da parte dell’AGCOM per quanto riguarda la comunicazione delle rimodulazioni di rete fissa entrate in vigore da Gennaio 2020, che hanno riguardato il passaggio alla fatturazione mensile anticipata e l’aumento del canone mensile di alcune offerte.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso noto questo procedimento con la pubblicazione della delibera n. 529/20/CONS, avvenuta oggi, 9 Novembre 2020, ma il cui documento risale al 22 Ottobre 2020.

La delibera riguarda l’atto di contestazione n. 5/20/DTC nei confronti di WINDTRE, grazie al quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare l’Autorità ha ricevuto segnalazioni già a Dicembre 2019 da parte di alcuni WINDTRE che lamentavano l’illegittimità di una comunicazione, ricevuta nella fattura emessa il mese di Novembre 2019, che riguardava la variazione della periodicità della fatturazione delle offerte di rete fissa, su base mensile anticipata al posto della bimestrale posticipata, senza però che venisse riconosciuto il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.

Come già raccontato, la società Wind Tre, all’epoca operante ancora con gli ex brand separati Wind e 3 Italiaaveva comunicato già ad Ottobre 2019 con un nota sui siti dei suoi ex brand che avrebbe cambiato il periodo di fatturazione delle offerte di rete fissa, passando da bimestrale posticipato a mensile anticipato ma “fermo restando il prezzo dell’offerta del tutto invariato come comunicava Wind Tre.

Proprio per quest’ultimo motivo, Wind Tre non ha considerato come una vera e propria rimodulazione la modifica del periodo di fatturazione, negando quindi eventuali richieste di recesso senza penali. Questa condotta era stata anche segnalata nei mesi scorsi da Unione Nazionale Consumatori (UNC) all’Antitrust.

A differenza degli aumenti entrati in vigore dal 1° Gennaio 2020 per alcuni clienti di rete fissa Wind Tre, la modifica del periodo di fatturazione ha coinvolto indistintamente tutti i clienti di rete fissa Wind Tre. Secondo quanto riportato dai riscontri forniti da WINDTRE all’Autorità, sarebbero stati coinvolti 3.056.682 clienti, fra brand Wind e i pochi del brand 3.

Dal mese di Febbraio 2020, l’AGCOM ha ricevuto ulteriori segnalazioni di clienti WINDTRE che questa volta segnalavano la “scarsa trasparenza e la contraddittorietà delle informative” rese dall’operatore, nelle fatture emesse il 22 Novembre e il 1° Dicembre 2019, concernenti non solo l’anticipazione del conto a partire dal pagamento successivo al 12 Gennaio 2020, ma anche una modifica delle condizioni economiche del contratto con un aumento pari a 2 euro al mese dal 1° Gennaio 2020.

fatturazione mensile

Dalle verifiche svolte dall’Autorità, è emerso che nelle Condizioni Generali di Contratto Wind Tre valide all’epoca della comunicazione di variazione, all’articolo 13 veniva specificato che in caso di modifiche in corso di erogazione era possibile per il cliente recedere senza costi o penali.

Dunque, secondo l’accusa dell’AGCOM, l’operatore avrebbe attuato una modifica delle condizioni generali di contratto dei servizi di telefonia fissa, nonché del prezzo di alcune offerte, fornendo “informative incomplete, poco trasparenti e fuorvianti e con modalità non conformi al quadro normativo di riferimento”.

Fra i motivi sottolineati dall’Autorità e che hanno spinto ad aprire il procedimento sanzionatorio c’è soprattutto il mancato riconoscimento ai clienti del diritto di recesso senza costi o penali, sebbene la fatturazione dei servizi su base mensile anticipata costituisca modifica delle condizioni generali di contratto ai sensi dell’articolo 13 delle suddette condizioni contrattuali valide all’epoca.

Inoltre, esaminando le fatture inviate all’AGCOM dai clienti dell’operatore, l’Autorità ha constatato che, contrariamente a quanto riportato nella specifica informativa di Wind Tre, gli addebiti anticipati sarebbero stati applicati già nella fattura di raccordo emessa il 22 Novembre 2019.

In questo caso, infatti, il periodo di fatturazione risulterebbe dal 9 al 31 Ottobre 2019, ma nel dettaglio dei costi è presente anche l’intero mese di Novembre 2019 (scadenza del pagamento della fattura al 22 Dicembre 2019), e nella successiva fattura emessa il 13 Dicembre 2019 (scadenza del pagamento della fattura al 12 Gennaio 2020) nella quale viene indicato come periodo di fatturazione il mese di Novembre 2019, ma nel dettaglio costi è riportato l’intero mese di Dicembre 2019.

L’Autorità ha anche sottolineato che, nonostante l’operatore abbia dichiarato che non ci sarebbe stata alcuna variazione del costo dell’offerta principale, il passaggio alla fatturazione mensile anticipata ha però comportato dei maggiori costi, in riferimento ad esempio al pagamento tramite bollettino postale, al numero di operazioni bancarie oppure per i servizi opzionali di rete fissa quali il dettaglio chiamate.

Altra motivazione che ha spinto l’AGCOM ad aprire il procedimento nei confronti di WINDTRE è dovuto alla poca chiarezza delle comunicazioni effettuate in fattura ad alcuni clienti, i quali hanno ricevuto due comunicazioni nella stessa bolletta, cioè sia la variazione della periodicità di fatturazione che la rimodulazione di alcune offerte di rete fissa con aumento di 2 euro al mese dal 1° Gennaio 2020.

Secondo l’Autorità, mettendo assieme una comunicazione di rimodulazione con aumento del canone mensile e una modifica della periodicità della fatturazione, che veniva descritta senza variazioni di prezzo, l’operatore non avrebbe “consentito l’immediata comprensione della reale portata delle modifiche apportate”, soprattutto per via della “confusione” generata dalla locuzione “pagamento successivo al 12 Gennaio 2020” che secondo AGCOM “non costituisce un parametro temporale certo per percepirne immediatamente la data di decorrenza e gli effetti”.

Infine, alcuni clienti Wind Tre di rete fissa hanno segnalato di aver subìto la modifica del prezzo delle proprie offerte anche se queste non erano comprese nell’elenco pubblicato sul sito dell’operatore.

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AGCOM

WINDTRE si è difesa evidenziando innanzitutto che, a proposito della variazione della periodicità del conto telefonico, non solo non vi è alcun “anticipo” rispetto al traffico telefonico non ricompreso nel canone, addebitato al cliente in modalità sempre posticipata, ma anche il canone stesso è riferito al medesimo mese di emissione della fattura, quindi non è affatto anticipato, se non con riferimento ai giorni successivi all’emissione del conto nell’ambito dello stesso mese.

Secondo WINDTRE, per il passaggio alla fatturazione mensile anticipata non è applicabile il diritto di recesso senza costi o penali secondo l’articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, poiché non è stato apportato alcun aumento dei costi per i clienti, anche a livello annuale rispetto a quanto precedentemente previsto.

Secondo l’operatore questo tipo di modifica non è regolata dall’articolo 70 del codice ma dalla delibera AGCOM n. 496/17/CONS, che prevede il solo preavviso di almeno 60 giorni.

WINDTRE respinge anche l’accusa che il passaggio avrebbe comportato maggiori costi per i clienti, ad esempio per chi paga con bollettino postale, ricordando che non sono voci direttamente imputabili a Wind Tre, e in ogni caso l’operatore offre sempre la possibilità del pagamento senza ulteriori costi tramite metodo di pagamento automatico.

Riguardo alla coincidenza delle comunicazioni delle due rimodulazioni, l’operatore ritiene invece che non ci sia stata alcuna confusione.

WindTre conto telefonico fattura bolletta

Secondo AGCOM, le tesi difensive di WINDTRE risultano parzialmente accoglibili, ma in ogni caso sono state accertate delle condotte non corrette in merito alla manovra dell’operatore.

Innanzitutto l’Autorità non ritiene che la modifica della periodicità della fatturazione possa essere inquadrata con la delibera n. 496/17/CONS, in quanto non pertinente, mentre deve essere sempre considerato il diritto di recesso senza costi o penali con l’articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni.

L’AGCOM ha anche sottolineato che la delibera citata da WINDTRE era nata in occasione del ritorno alla fatturazione mensile, dopo quella a 28 giorni, ma in quel caso ai clienti era stato riconosciuto il diritto di recesso senza costi, mentre nonostante anche in questo caso si tratti sempre di modalità di fatturazione, WINDTRE non ha concesso il diritto di recesso per il passaggio dei clienti di rete fissa alla fatturazione mensile anticipata, secondo l’Autorità in maniera ingiustificata.

Inoltre l’Autorità non condivide nemmeno che si possa escludere la natura di una modifica unilaterale di contratto poiché non c’è stata una variazione di costo, anche perché l’articolo 70, sottolinea AGCOM, riguarda tutte le eventuali variazioni delle condizioni sottoscritte dal cliente e non solo quelle relative al prezzo.

Per quanto concerne le informative rese ai clienti per la suddetta manovra, nonostante i chiarimenti resi dall’operatore nel corso del procedimento che hanno dimostrato l’insussistenza di addebiti anticipati e incrementi di spesa derivanti dalla nuova periodicità di fatturazione, l’Autorità conferma l’accusa secondo cui le comunicazioni sono state formulate in maniera poco completa e trasparente.

In particolare, AGCOM sottolinea che l’operatore nelle sue comunicazioni non ha dichiarato che, per alcuni clienti, ci sarebbero stati costi maggiori per via di alcuni servizi o modalità di pagamento.

Per tutti questi motivi, l’Autorità ha deciso di determinare, in relazione alla variazione della periodicità del conto telefonico, una sanzione pecuniaria nella misura di quattro volte il minimo edittale pari a 232.000 euro e, per la modifica delle condizioni economiche di alcune offerte di rete fissa, nella misura del minimo edittale pari a 58.000 euro.

In totale, è stata quindi deliberata una sanzione complessiva pari a 290.000 euro, che Wind Tre dovrà pagare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

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