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Rete Mobile, indennizzo per malfunzionamenti: esiste un obbligo di copertura totale?

Una nuova delibera del Corecom Umbria ha valutato l’istanza di un cliente insoddisfatto dei servizi forniti da WindTre, e nello specifico della copertura nella sua zona. L’istante aveva richiesto una somma di 800 euro per i disagi subiti, ma la sua richiesta non ha trovato accoglimento.

Con delibera numero 65/2020, il Corecom Umbria ha valutato le richieste di un cliente che da Gennaio 2019 si è detto impossibilitato a fruire di servizi voce e dati nella zona di Pozzuolo Umbro, una frazione del comune di Castiglione del Lago.

Oltre allo storno dei costi di recesso, l’istante ha chiesto una somma di 800 euro per i disagi patiti.

WindTre aveva sollevato criticità in merito all’istanza, definendola generica e inammissibile in sede Corecom. Inoltre, era stato riportato che il cliente aveva inviato una mail con una segnalazione apposita, ma a fronte della richiesta di ulteriori dettagli non erano state fornite le specifiche richieste e non erano risultati all’operatore reclami successivi.

Il Corecom non ha accolto l’eccezione di inammissibilità proposta dall’operatore, ma nel valutare la richiesta ha deciso per il suo respingimento totale per diversi motivi.

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Il mancato accoglimento della domanda deriva dal fatto che la natura del servizio di rete mobile prevede che lo stesso consenta al cliente di fruirne nella quasi totalità del territorio nazionale e internazionale, fermo restando però che in alcune zone sia possibile riscontrare performances meno efficienti per diversi motivi.

In altri termini, ricorda il Corecom Umbria, non esiste alcun obbligo per gli operatori di rete mobile a garantire la totale copertura territoriale. Infatti, mentre nel fisso il luogo di esecuzione della prestazione è ben circoscritto, nel segmento mobile l’operatore non è nelle condizioni di conoscere l’esatto luogo di esecuzione del contratto, dal momento che il luogo dell’acquisto può essere differente, così come i vari luoghi di utilizzo. Per questa ragione, gli operatori non possono che assicurare una copertura di rete mobile progressivamente estesa, ma mai certa e totale.

Di seguito un frammento della decisione del Corecom:

“In relazione alla telefonia mobile, secondo l’orientamento espresso anche dall’Autorità (ad esempio, delibere AGCOM n. 92/15/CIR; n. 69/16/CIR), è necessario considerare la natura stessa del servizio di somministrazione di detto servizio che consente al titolare dell’utenza la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Non esiste, al riguardo, alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi.”

Inoltre, entrando nel merito del caso specifico, WindTre ha anche depositato agli atti alcuni tabulati del traffico riferito all’utenza che, nel periodo di presunto malfunzionamento, riportano comunque dei dati di traffico costante e continuativo.

Per tutti questi motivi, non è stata accolta né la domanda di ristoro pari a 800 euro né la domanda di storno dei costi di recesso.

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