TIM ha ricevuto una sanzione pecuniaria da parte di AGCOM, in seguito ad una contestazione di Iliad, riguardo all’utilizzo improprio dei database delle MNP per proporre offerte winback rivolte principalmente proprio agli ex clienti TIM attivi con il nuovo operatore di rete mobile. Archiviazione invece per il brand Kena Mobile nell’ambito di un procedimento simile.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso noto l’esito di questi procedimenti nei confronti di TIM oggi, 2 Novembre 2020, con la pubblicazione sul sito dell’Autorità delle delibere numero 302/20/CIR (TIM) e 303/20/CIR (Kena Mobile), i cui documenti sono entrambi risalenti al 9 Settembre 2020.
Entrambi i procedimenti nascono per via di una controversia avviata su istanza di Iliad Italia, poi archiviata con determina n. 1/20/DRS del 16 Marzo 2020.
Partendo dalla segnalazione di Iliad, l’Autorità ha poi avviato due procedimenti sanzionatori, uno rivolto a TIM con contestazione n. 1/20/DRS, l’altro rivolto a Kena Mobile (brand della società Noverca s.r.l.), con atto di contestazione n. 2/20/DRS, entrambi notificati a TIM in data 21 Gennaio 2020 per via dell’incorporazione avvenuta lo scorso 31 Ottobre 2019 da parte di TIM della società Noverca S.r.l..
TIM aveva richiesto ad AGCOM di riunire entrambi i procedimenti, dato che riguardavano tutti e due il presunto utilizzo del database MNP per fini commerciali, sia da parte di TIM che di Kena, e anche perché a rispondere è sempre TIM per via dell’incorporazione di Noverca.
L’Autorità ha però respinto la richiesta poiché, sebbene viene contestato in entrambi i casi l’uso indebito dei dati relativi all’operatore donating dei clienti contenuti nel database MNP, i procedimenti riguardano la violazione di due diverse delibere.
Nel caso di TIM è contestata la violazione della diffida di cui alla delibera n.118/18/CONS del 27 Giugno 2018, che impartiva in modo specifico alla stessa TIM di non utilizzare il database MNP per le campagne commerciali.
Nel caso di Kena Mobile era invece contestata la violazione degli obblighi di cui alla delibera n. 135/18/CIR, del 25 Luglio 2018, che impone, in via generale, a “tutti gli operatori mobili” il divieto di utilizzo, per fini di contatto commerciale, dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l’accordo quadro sulla MNP e, in particolare, del database in uso solo ed esclusivamente per la corretta gestione della MNP e dei conseguenti instradamenti.
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Per il brand principale TIM, l’Autorità ha accertato che in relazione ad alcune offerte winback di TIM dedicate a clienti Iliad, comunicate via SMS, “[…] i target delle predette campagne vengono individuati attraverso uno studio periodico dei dati contenuti in sistemi aziendali alimentati dal database MNP seguendo sempre un criterio di contattabilità basato sul consenso rilasciato dagli ex clienti al momento della cessazione del rapporto contrattuale con TIM”. Inoltre, è risultato che l’utilizzo del database MNP (DB MNP) è stato interrotto a Febbraio 2019.
AGCOM ha pertanto potuto accertare che TIM ha utilizzato le informazioni contenute nel database per la MNP, per la proposizione di offerte commerciali nell’arco temporale intercorrente dall’entrata in vigore della delibera n. 118/18/CIR (27 Giugno 2018) fino a Febbraio 2019, in violazione della diffida contenuta nello stesso provvedimento.
TIM si è difesa richiedendo l’archiviazione, anche perché secondo l’operatore non tutte le campagne winback effettuate da Settembre 2018 a Febbraio 2019 hanno usato i dati del DB MNP bensì solo 3 di cui una, ovvero quella del 4 Settembre 2018, andrebbe esclusa essendo concomitante alla notifica della precedente diffida.
Inoltre, secondo TIM l’eventuale illecito tramite le suddette campagne winback avrebbe avrebbe prodotto un numero esiguo di attivazioni (pari a circa 1000-4000 unità) che “non possono certamente avere prodotto danni concorrenziali”.
Secondo l’Autorità, invece, TIM ha confermato di aver violato la diffida ad usare il database MNP in occasione di due campagne winback, e anche se di poche migliaia, hanno portato ad un numero di attivazioni che non possono supportare la richiesta di archiviazione.
Per questo motivo, l’AGCOM ha ritenuto di multare TIM con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 440.000 euro, poco meno del doppio del minimo edittale di 240.000 euro.
Per quanto riguarda invece il procedimento per il secondo brand consumer di TIM, Kena Mobile, l’Autorità aveva rilevato l’utilizzo delle informazioni e del database dedicato ai processi di MNP per fini commerciali.
La contestazione dell’AGCOM riguardava in questo caso, sul sito di Kena, l’uso del database della MNP per verificare in tempo reale la possibilità di sottoscrivere un’offerta mirata in base all’operatore di provenienza (Operatore Attack).
Nello specifico, Kena effettuava un controllo di corrispondenza tra il numero del cliente e l’operatore di appartenenza. Questo avveniva al momento in cui il cliente da acquisire inseriva sul sito di Kena il proprio numero per attivare l’offerta commerciale di tipo Operator Attack, dedicata e profilata in base all’operatore di provenienza.
Sulla base delle verifiche svolte dall’Autorità, tale procedura sarebbe stata utilizzata da Marzo a Dicembre 2019, data in cui non risultava più presente tale funzione, dato che TIM l’ha rimossa in autotutela.
TIM in questo caso si è difesa evidenziando le differenze che intercorrono fra la vicenda che ha coinvolto il brand principale, che ha poi portato alla sanzione, e alla vicenda che riguarda invece il secondo brand Kena Mobile.
Infatti, mentre il fatto contestato a TIM presuppone l’uso attivo del database di MNP per elaborare una lista di clienti da contattare, nel caso di Kena Mobile erano i clienti ad inserire di propria spontanea volontà il numero di telefono, dopo aver raggiunto il sito di Kena tramite canali pubblicitari o simili, per verificare la possibilità di attivare un’offerta dedicata al proprio operatore di provenienza.
Non ci sarebbe stata quindi nessuna finalità di contatto commerciale, ma secondo TIM e come poi verificato anche dall’AGCOM, veniva utilizzata come una semplice verifica tecnica per la corrispondenza del numero con l’operatore di provenienza.
TIM ha anche sottolineato che questa funzionalità serviva per evitare che la richiesta di MNP andasse in KO in caso di inserimento errato dell’operatore di provenienza.
Dunque, l’AGCOM ha ritenuto di poter archiviare il procedimento nei confronti del brand incorporato in TIM, Kena Mobile, anche perché non era presente una preventiva diffida nei confronti dell’operatore semivirtuale.
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