Oltre all’operatore Fastweb, anche Iliad si è interessato al procedimento del Garante Privacy contro TIM per violazioni in materia di trattamento dei dati personali. L’operatore ha fatto ricorso contro il parere del Garante che aveva negato l’accesso agli atti relativi alla sua clientela.
Solo pochi giorni fa, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR che confermava il diritto, in capo a Fastweb, ad accedere ai dati dei suoi clienti legati al procedimento del Garante Privacy.
In quel caso, il Garante aveva dato il via libera a Fastweb, contro il parere di TIM. Così, l’operatore ex monopolista aveva fatto ricorso al TAR, poi rigettato, e appello al CdS, che dovrà valutare il contesto e che ha momentaneamente deciso di sospendere la sentenza che permetteva a Fastweb di accedere ai documenti.
Nel caso di Iliad, invece, il ricorso è stato proposto contro il Garante Privacy, che non aveva concesso l’accesso.
Per comprendere le ragioni del ricorso, il TAR del Lazio ricorda che il 15 Gennaio 2020 il Garante Privacy ha accertato molteplici violazioni da parte di TIM, in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di marketing, consistenti ad esempio nell’effettuazione di chiamate promozionali a utenti di altri operatori concorrenti, tra cui Iliad, che non avevano prestato il consenso, o che risultavano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni.
Il provvedimento chiariva che le condotte erano state poste in essere tra Luglio 2018 e Febbraio 2019, quando cioè Iliad aveva fatto da poche settimane il suo ingresso sul mercato italiano, e hanno riguardato contatti commerciali per proporre sia offerte di telefonia mobile che fissa.
Sempre il TAR, nella sentenza pubblicata oggi 29 Ottobre 2020, evidenzia che la diffusione di campagne promozionali di TIM è stata confermata anche dal provvedimento dell’Antitrust del 20 Dicembre 2019, con cui veniva accertato che TIM aveva commercializzato da Giugno 2018 a Febbraio 2019 otto offerte selettive di winback tramite canale SMS e dodici tramite canale telefonico.
L’istanza di Iliad presentata al Garante Privacy mirava dunque ad avere accesso agli elenchi delle numerazioni mobili utilizzati da TIM per gli illeciti contatti commerciali, limitatamente all’acquisizione di documenti relativi ai soli clienti Iliad, o se possibile ai soli contattati da TIM, anche depurati da riferimenti personali.
Iliad restava inoltre a disposizione del Garante per individuare eventuali ulteriori misure per tutelare la riservatezza dei dati personali delle sue numerazioni, pur sostenendo di essere titolare di un interesse “diretto, concreto e attuale” derivante dall’esigenza di curare e difendere i propri diritti nei confronti di TIM.
Il Garante aveva però negato integralmente l’istanza di accesso evidenziando, tra le altre cose, la mancanza di un collegamento funzionale tra le condotte di TIM e l’azione civile avviata da Iliad, che ha fatto ricorso al TAR ottenendo adesso l’accesso ai documenti.
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Giudicando il ricorso, infatti, il TAR l’ha reputato fondato in quanto è riconosciuto dall’Articolo 22 della legge sul procedimento amministrativo il diritto di accesso documentale al titolare di interessi diretti.
Nel caso specifico, come accaduto anche per il ricorso che ha coinvolto Fastweb, il TAR evidenzia che l’interesse della società consiste nella tutela della correttezza della dinamica concorrenziale, dal momento che si sarebbe verificato un illecito con l’inserimento dei clienti Iliad nelle campagne promozionali svolte da TIM.
Dunque, il giudizio del Garante Privacy basato anche sull’assenza di un rapporto contrattuale tra TIM e Iliad non risulta rilevante agli occhi del TAR. Inoltre, non sarebbe ravvisabile alcun interesse alla riservatezza in capo a TIM che potesse impedire al Garante di concedere l’accesso a Iliad, in quanto non è stata richiesta in nessun momento l’ostensione di segreti industriali dell’azienda.
Infine, si evidenzia che il Garante aveva negato l’accesso sostenendo che le campagne promozionali di TIM avrebbero riguardato esclusivamente le promozioni di offerte di telefonia fissa e avrebbero comportato l’utilizzo di utenze referenziate, vale a dire suggerite da conoscenti delle persone contattate. Ma come sopra riportato e come confermato dal TAR, nella documentazione del provvedimento stesso del Garante si evince che le utenze riguardavano invece sia numerazioni fisse che mobili e anche numerazioni non referenziale, acquisite o trattate con modalità illecite.
Per tutte queste ragioni, il TAR ha accolto il ricorso di Iliad concedendo l’accesso agli atti, limitatamente alle numerazioni non afferenti ai clienti TIM e, se possibile, relative ai soli clienti Iliad contattati da TIM, depurate da ogni riferimento personale.
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