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Voucher banda ultralarga da 30 Mbps: i rischi per la concorrenza secondo l’Antitrust

L’AGCM ha espresso il suo parere sul piano voucher per la connettività in banda ultralarga per famiglie e imprese, evidenziando anche alcune criticità concorrenziali riscontrate.

Il parere dell’AGCM riguarda la misura dedicata a imprese e famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e le principali criticità riscontrate fanno riferimento alle erogazioni della cosiddetta fase 2.

Innanzitutto, come esposto anche in altri pareri, l’Antitrust ha ricordato che il contesto italiano attuale appare caratterizzato da “un basso livello di sviluppo e adozione di reti con capacità di almeno 100 Mbps, mentre le reti ad almeno 30 Mbps sono ampiamente disponibili a livello nazionale e sono adottate da circa il 61% degli utenti attivi”.

In questo contesto, permane quindi un divario profondo tra le tecnologie con velocità di almeno 30 Mbps (6,9%) e quelle sopra i 100 Mbps (6,9%).

Secondo l’Autorità, il piano di sostegno della domanda di famiglie e imprese tramite voucher rappresenta “uno strumento essenziale per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione“, che potrebbe però avere delle ricadute concorrenziali particolarmente pesanti.

Considerata infatti la platea dei beneficiari, superiore a 2 milioni di linee tra famiglie e imprese, il voucher coinvolgerà circa il 10% delle linee fisse attive attualmente.

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Infratel rete unica

Il baricentro della questione è dunque rappresentato dalla necessità di perseguire gli obiettivi di sostegno della domanda mantenendo però la neutralità tecnologica e dando impulso alla concorrenza infrastrutturale mediante investimenti che permettano di raggiungere standard qualitativi più elevati, pari ad almeno 100 Mbps.

Al contrario, secondo l’AGCM (che cita anche diversi Orientamenti a livello Comunitario) interventi generalizzati su tecnologie con velocità inferiori a 100 Mbps rischierebbero di pregiudicare rapporti di concorrenza dinamica tra operatori, avvantaggiando di fatto i soggetti che non effettuano investimenti e che fanno leva sulla posizione detenuta storicamente sulla rete in rame.

In altri termini, la criticità fondamentale secondo l’Antitrust è rappresentata dal fatto che l’erogazione di un sostegno economico per connessioni inferiori ai 100 Mbps porterebbe all’adozione privilegiata di connessioni con tali velocità, a discapito di quelle più veloci e che necessitano di maggiori investimenti.

Di seguito un riassunto della posizione dell’AGCM espresso nel bollettino pubblicato ieri, 21 Settembre 2020:

“L’intervento così definito, pertanto, avrebbe l’effetto di ritardare ulteriormente l’adozione di tecnologie più veloci, superiori a 100 Mbps, e vanificare la spesa pubblica destinata alla digitalizzazione del Paese. Si andrebbe, inoltre, a favorire la permanenza di linee con velocità superiori a 30 Mbps, ma inferiori a 100 Mbps, le cui soluzioni corrispondono, nella quasi totalità del territorio italiano, a un’unica tecnologia e a un unico operatore, risultando nei fatti non neutrale dal punto di vista tecnologico e discriminatorio, poiché favorisce quegli operatori che non hanno storicamente svolto alcun investimento infrastrutturale, con pregiudizio di quelli che stanno investendo in tecnologie ad altissima capacità.”

Anche i criteri sulla preferenza tecnologica del voucher, che impongono di sottoscrivere l’offerta più performante nelle unità in cui sia disponibile più di una tecnologia, potrebbero secondo l’Autorità compromettere la concorrenza tra operatori.

Ciò accadrebbe nelle situazioni in cui vi sia un unico operatore che detenga l’infrastruttura più performante, ma altri operatori in grado di offrire 100 Mbps con tecnologie differenti. Così, nei mercati all’ingrosso, la misura favorirebbe solo gli operatori con la tecnologia più performante in ciascuna area, e nel mercato al dettaglio sarebbero favoriti solo gli operatori che accedono a tali infrastrutture.

Inoltre, il riferimento alla “tecnologia disponibile nell’unità immobiliare” resta generico e potrebbe finire per escludere collegamenti ad hoc, di qualità più elevata, che potrebbero essere realizzati in breve tempo da imprese con infrastrutture in fase di completamento.

Per tali ragioni, l’Autorità ha auspicato che gli interventi di sostegno della domanda vengano erogati solo per connessioni con una velocità di almeno 100 Mbps, senza alcuna preferenza tra le tecnologie, risolvendo così i problemi di concorrenza dinamica tra operatori e favorendo gli investimenti in infrastrutture di rete nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica.

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