Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello incidentale di sospensione cautelare presentato dall’AGCOM, MiSE e MEF contro Vodafone, Go Internet, WindTre e TIM, legato all’appello principale per la riforma della sentenza del TAR sul contributo delle frequenze 5G degli operatori.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, insieme a MiSE e MEF avevano richiesto l’annullamento della sentenza che aveva accolto i ricorsi di Iliad, TIM e Vodafone sulla proroga e sul corrispettivo delle frequenze per Aria, Go Internet, Linkem e Mandarin.
Inoltre, in via incidentale, era stata richiesta anche la sospensione dell’efficacia della sentenza, su cui il CdS ha ora deciso con un’ordinanza pubblicata oggi, 28 Agosto 2020. La decisione odierna del Consiglio di Stato riguarda dunque proprio tale richiesta di sospensione cautelare.
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La proroga riguardava la durata dei diritti d’uso per le frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e il TAR aveva accolto i ricorsi di Iliad, TIM e Vodafone annullando il provvedimento del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e il parere dell’AGCOM.
La ragione alla base della decisione, era che i contributi pagati dagli operatori erano stati considerati particolarmente slegati dal valore delle frequenze scaturito dalla gara tra gli operatori. In altri termini, i valori andranno rideterminati perché risultano eccessivamente distanti dal valore effettivo delle frequenze, stabilito dall’asta competitiva.
Adesso, nel decidere sull’appello incidentale di AGCOM, MiSE e MEF, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza impugnata obbliga AGCOM e MiSE ad avviare un apposito procedimento per definire un nuovo criterio di fissazione del contributo per il periodo di proroga dei diritti delle frequenze.
Per questa ragione, non essendo stati ancora rideterminati i canoni e non essendo sorto per gli operatori nessun obbligo di pagare, il CdS ha ritenuto di respingere l’istanza cautelare con cui era stata chiesta la sospensione della sentenza.
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