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EOLO si impegna ad eliminare il claim “per sempre” negli spot e nelle comunicazioni commerciali

In seguito all’intervento dell’Antitrust relativamente a potenziali pratiche illecite riguardanti alcune rimodulazioni tariffarie e le proprie comunicazioni commerciali, l’operatore wireless Eolo ha deciso di impegnarsi a rendere queste ultime più chiare e trasparenti, eliminando, ad esempio, il claim per sempre” e non modificando le offerte non più in commercio pubblicizzate in passato con tale dicitura.

Durante l’adunanza dello scorso 28 Luglio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o Antitrust, tenendo conto del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (adottato il 1° aprile 2015) e valutati gli impegni adottati da Eolo per conformarsi alla normativa vigente in materia di modifiche unilaterali di contratto e di garanzia del diritto di recesso senza penali ne costi di disattivazione, ha deliberato di non avviare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di Eolo.

La decisione definitiva è arrivata nell’ambito di un procedimento istruttorio avviato nei confronti di Eolo lo scorso 11 Ottobre 2019 per presunta violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Il tutto in relazione alle pratiche descritte di seguito attraverso le quali Eolo, nell’ambito delle campagne pubblicitarie sui servizi di connettività a internet, avrebbe diffuso informazioni non rispondenti al vero e omesso informazioni rilevanti in merito al loro prezzo.

Secondo gli atti infatti, nel promuovere sul proprio sito web le offerte Eolo Super, Eolo Professional Expert e Eolo Professional Plus, l’operatore avrebbe utilizzato claim enfatizzanti le massime prestazioni ad un determinato prezzo, “senza evidenziare che la massima velocità di navigazione pubblicizzata era ottenibile esclusivamente attivando un’opzione aggiuntiva a pagamento denominate Cento o Ultra (il cui costo era di 10 euro al mese, 6,90 euro in promozione), in prova gratuita solo per il primo mese”.

Tale condotta avrebbe indotto i consumatori e le microimprese a pensare di sottoscrivere al prezzo fisso mensile pubblicizzato (29,90 euro o 36,90 euro, a seconda delle offerte) un servizio che consentiva di navigare alla massima velocità pubblicizzata di 100 Mbs in wireless e 1 Gbs in fibra ottica FTTH quando, al contrario, fatta eccezione per il mese di gratuità delle opzioni Eolo Cento e Eolo Ultra, il prezzo da pagare per fruire delle massime prestazioni sarebbe stato, a regime, più elevato.

In particolare, all’operatore è stato contestato anche il fatto di aver utilizzato la locuzione per sempre” (con riferimento al prezzo) nel promuovere le proprie offerte di connettività a internet come Eolo Super e non solo, laddove invece si sarebbe trattato in realtà di un prezzo di lancio in promozione destinato ad aumentare non appena terminato il periodo di durata della promo stessa.

Inoltre, secondo alcune segnalazioni pervenute alla stessa Autorità, sarebbero stati alcuni i clienti Eolo oggetto di rimodulazioni di prezzo di offerte inizialmente pubblicizzate come a costo garantito per sempre.

Quanto alle offerte pubblicizzate con il claim “per sempre”, secondo lo stesso operatore, le variazioni di prezzo applicate ad un limitato numero di clienti per offerte sottoscritte prima di gennaio 2019, non rappresenterebbero l’applicazione di un prezzo pieno dopo un periodo promozionale, ma variazioni delle prestazioni erogate (maggiori velocità di navigazione), a cui è corrisposta una variazione di prezzo come conseguenza del riequilibrio dell’impegno contrattuale.

Sempre, secondo Eolo, si è trattato di variazioni contrattuali necessarie al fine di adeguare le offerte ai migliori standard qualitativi di servizio praticati ai clienti possessori di offerte più recenti: “Si è trattato della trasformazione di servizi fuori mercato e non più venduti da Eolo, in nuovi servizi aventi prestazioni migliorative. Le variazioni sono state applicate solo dopo aver concesso alla clientela il periodo di recesso senza costi e senza penali“.

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L’operatore si è ampiamente difeso dunque, ritenendo che le proprie comunicazioni commerciali fossero prive delle criticità evidenziate dall’Antitrust, ma allo stesso tempo in spirito di completa cooperazione e in riposta a quanto descritto, a fine Novembre 2019 Eolo ha presentato una proposta di impegni (ecco il documento ufficiale) avente lo scopo di rimuovere gli eventuali profili di scorrettezza della pratica oggetto di contestazione.

Tra tutti gli impegni adottati, spiccano sicuramente la decisione di rimuovere la dicitura “per sempre“, oggetto di discordia, dai propri spot e dalle comunicazioni commerciali e la volontà di non apportare unilateralmente modifiche contrattuali alle offerte non più in commercio pubblicizzate in passato con la suddetta locuzione.

Si precisa che la proposta di impegni si costituisce di una serie di altri importanti punti che possono essere visionati all’interno dei dettagli dell’intero procedimento (ecco il documento ufficiale pubblicato all’interno del Bollettino Settimanale AGCM numero 33 del 2020).

A titolo puramente esemplificativo si cita l’impegno a modificare la pagina del sito web ufficiale dove vengono pubblicizzate le varie offerte disponibili, cosi da specificare più chiaramente i dettagli delle opzioni Eolo Cento ed Eolo Ultra, con particolare riferimento al prezzo applicato al termine dei periodo di prova gratuita di un mese, e quello di cambiare le note legali presenti nelle proprie offerte allo scopo di renderle più chiare e complete.

Ritenendo soddisfacenti le iniziative intraprese da Eolo per conformarsi alla normativa vigente, come riportato inizialmente, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di non avviare alcun procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore e ha reso obbligatori gli impegni sottoscritti dalla stessa Eolo.

Ai  sensi  dell’articolo  27,  comma  12,  del  Codice  del  Consumo,  in  caso  di  inottemperanza  alla delibera in questione,  l’Autorità  applicherà  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10000  a  5000000  euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza, sarà anche possibile disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni.

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