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Antenna vicino a una scuola elementare: CdS accoglie l’appello di TIM, Vodafone e WindTre

Il Consiglio di Stato si è espresso su un ricorso di TIM, WindTre e Vodafone contro una sentenza del TAR, relativamente all’installazione di un’antenna vicino a una scuola elementare.

Un gruppo di genitori di alunni della scuola elementare Cairoli di Roma avevano infatti fatto un ricorso al TAR nel 2015 contro l’autorizzazione per silenzio assenso all’installazione di una stazione radio sul lastrico solare dell’edificio, contro il parere positivo dell’ARPA e contro altre note comunali di legittimità del titolo autorizzatorio.

Il TAR chiamato a giudicare la questione aveva accolto alcuni dei motivi del ricorso, prevalentemente quello relativo all’illegittimità dell’autorizzazione per contrasto al Protocollo d’Intesa. Così, erano stati annullati alcuni atti impugnati dai genitori degli studenti.

Gli operatori TIM, Vodafone e WindTre hanno fatto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, anche per erronea applicazione del Protocollo d’Intesa.

Adesso, il CdS ha deciso sulla questione, che ha visto costituirsi in giudizio anche Roma Capitale sostenendo la legittimità di tutti gli atti impugnati dai tre operatori. Riuniti i tre ricorsi degli operatori, il Consiglio di Stato ha stabilito che gli stessi sono fondati.

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Cds antenna stazione radio base

I motivi per l’accoglimento dei ricorsi degli operatori sono stati molteplici. In primo luogo, il CdS ha contestato la visione del TAR in merito al protocollo d’Intesa che prevede che “sussiste l’interesse in capo a chi frequenta la scuola (e, quali esercenti la potestà, ai genitori) di impugnare i provvedimenti che si assumano in violazione delle disposizioni del Regolamento Comunale adottato ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001, nonché con riferimento alla particolare disciplina di Roma Capitale, del Protocollo d’intesa del 2004, con la conseguente legittimazione attiva.”

Secondo il Consiglio di Stato, non può ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti la circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale al sito in questione, dovendo essere fornita invece una prova concreta o un principio di prova del cosiddetto vulnus inferto alla sfera giuridica dei ricorrenti.

Nel caso in questione, invece, le rimostranze dei genitori riguardavano ipotetici immissioni di campi elettromagnetici pregiudizievoli per la salute, nonostante le autorità preposte, come l’ARPA, avessero escluso un impatto delle radiazioni elettromagnetiche oltre le soglie fissate.

Infatti, secondo l’ARPA le emissioni dell’antenna generano negli edifici scolastici limitrofi un campo elettromagnetico con valori ben inferiori agli obiettivi di qualità fissati. Al contrario, invece, un’eventuale delocalizzazione dell’impianto comporterebbe un peggioramento della situazione, poiché i lobi delle antenne verrebbero a trovarsi in una posizione meno favorevole per il plesso scolastico, rispetto a quella attuale.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli dei tre operatori TIM, Vodafone e WindTre, dichiarando inammissibile il primo ricorso con cui i genitori degli alunni avevano chiesto al TAR l’annullamento degli atti per la costruzione dell’antenna.

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