L’AGCOM ha pubblicato una comunicazione relativa all’attuazione di alcune misure delle normative sul Modem Libero, in particolare rimandando al 31 Dicembre 2020 il termine per l’adeguamento all’obbligo di proporre offerte senza modem ai nuovi clienti anche per gli operatori che offrono il terminale a titolo gratuito.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti diramato sul suo sito ieri, 29 Luglio 2020, una comunicazione relativa alla delibera 34/20/CONS.
Si tratta della delibera pubblicata lo scorso Marzo 2020 per effetto della sentenza del TAR del Lazio sui ricorsi contro la delibera 348/18/CONS sul modem libero, che oltre ad averne confermato l’efficacia aveva però annullato una parte del terzo comma dell’articolo 4, riguardante l’assenza di oneri in caso di recesso per i clienti in caso di mancata restituzione dei terminali forniti dall’operatore a titolo gratuito.
Ottemperando alla sentenza del TAR, con la delibera 34/20/CONS l’AGCOM aveva quindi eliminato il riferimento all’assenza di oneri aggiuntivi per i clienti in caso di mancata restituzione, poiché l’articolo 1803 del codice civile prevede l’obbligo di restituzione della cosa ricevuta nei contratti di comodato.
Dopo la modifica, l’articolo 4, comma 3 della delibera modem libero è così strutturato: “In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad internet: a) predispongono una corrispondente offerta che non includa l’apparecchiatura terminale ovvero rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale; b) specificano eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, come, ad esempio, le condizioni di assistenza e manutenzione, e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori; c) specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati”.
Nella stessa delibera, oltre ad ottemperare alle richieste del TAR, alla luce della predetta sentenza l’AGCOM aveva anche ritenuto di inserire una novità rispetto a quanto era stato sancito dall’articolo 4 comma 3 originario, ossia chiarire che anche in caso di fornitura del modem a titolo gratuito gli operatori devono comunque predisporre un’offerta corrispondente che renda opzionale la fornitura del terminale proprietario.
In questo modo, nonostante sia gratuito, i clienti possono decidere in fase di sottoscrizione contrattuale di aderire all’offerta corrispondente senza il modem dell’operatore così da non riceverlo e usare da subito il proprio.
Con la comunicazione pubblicata nelle ultime ore, l’Autorità ha risposto alle domande pervenute da parte di alcuni operatori di rete fissa, i quali hanno chiesto chiarimenti in merito proprio all’attuazione di questa nuova norma inserita al comma 3 articolo 4 con l’ultima delibera riguardante il modem libero.
Infatti, alcuni operatori continuano a commercializzare offerte con il proprio modem incluso ma a titolo gratuito, spesso per ragioni tecniche legate alla propria architettura di rete (nonostante sia poi comunque possibile configurare un modem alternativo).
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Gli operatori hanno chiesto un parere all’AGCOM proprio dal punto di vista tecnico, relativamente al caso in cui sia necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura fornita dal provider per il completamento della prima configurazione e il collaudo della linea del cliente (processo di provisioning).
Circa i tempi di attuazione delle disposizioni prevista della nuova lettera a), comma 3, articolo 4 introdotta a Marzo 2020, l’AGCOM ha “ritenuto ragionevole prevedere che l’adeguamento debba essere completato entro il 31 Dicembre 2020“. Questo poiché è stato tenuto conto delle “oggettive difficoltà determinate dallo stato di emergenza COVID-19” nel rientrare nel termine di 90 giorni di ottemperanza previsto dall’articolo 5 della delibera 348/18/CONS sul modem libero.
Se invece gli operatori coinvolti non dovessero riuscire ad adeguare le proprie procedure di provisioning entro il 31 Dicembre 2020, AGCOM chiarisce che oltre quella data sarà in ogni caso obbligatorio rendere opzionale in fase di sottoscrizione del contratto la fornitura del modem, come previsto dalla normativa.
Se il cliente finale opterà per un contratto senza il modem del provider a titolo gratuito, l’operatore potrà comunque continuare a “utilizzare il proprio modem al solo fine della configurazione e del collaudo della linea, restando a suo carico il recupero dello stesso e senza che possano essere richiesti addebiti al cliente per una fornitura non richiesta”.
Infine, per ragioni di equilibrio contrattuale, rimane immediatamente valido quanto richiamato con la delibera 34/20/CONS sull’esigenza che la restituzione del modem concesso in comodato d’uso gratuito in un contratto che lo prevede debba avvenire con modalità semplici e non onerose per l’utente.
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