La Prima sezione di Catania del TAR della Sicilia ha accolto la richiesta di Vodafone per la sospensione cautelare dell’ordinanza del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che nello scorso Aprile 2020 aveva deciso, come altri sindaci, di vietare l’installazione delle antenne 5G nel suo Comune. Questa ordinanza di sospensione sancisce anche l’entrata in gioco delle recenti normative del DL Semplificazioni.
L’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia è stata pubblicata oggi, 22 Luglio 2020, in seguito al ricorso proposto da Vodafone Italia, in questo caso rappresentata dagli avvocati Giovanni Figuera e Mario Libertini, contro il provvedimento del Comune di Messina, difeso dall’avvocato Alessandra Franza.
Tutto ciò è dovuto all’ordinanza sindacale n. 133 del 27 Aprile 2020 del comune peloritano firmata dal Sindaco Cateno De Luca, avente ad oggetto “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g”, che di fatto aveva sancito il divieto di installazione o sperimentazione di ripetitori con la nuova tecnologia di rete 5G, appellandosi come fatto da tanti altri sindaci italiani ad un presunto “principio di precauzione”.
Vodafone ha quindi deciso di presentare ricorso, sia per sospendere e annullare l’ordinanza in questione, ma anche per sospendere e annullare il provvedimento di rigetto dell’11 Maggio 2020 del Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici del Comune di Messina dell’istanza che l’operatore ha presentato il 26 Febbraio 2020 per lo screening del progetto di modifica della esistente stazione radio base, denominata “Tremonti” in località “Complesso la Gazzella”, che prevede l’implementazione proprio del 5G.
Esaminando il caso, il TAR di Catania ha innanzitutto rilevato come “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura” e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, cosa che dunque non potrebbe fare il Comune di Messina ma che invece sembrava volersene occupare con l’ordinanza.
Inoltre, la stessa sezione del TAR di Catania aveva già chiarito di recente che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente.
Come ribadisce il TAR di Catania nella sua ordinanza, questo orientamento è stato ormai “certificato” anche grazie alle misure contenute nel Decreto Legge 76 del 16 Luglio 2020, conosciuto come DL Semplificazioni.
Come già raccontato, infatti, una delle principali novità del decreto già convertito in legge e che sarà in vigore dal 31 Luglio 2020, è rappresentata dalla modifica all’articolo 8 della legge 22 Febbraio 2001, n. 36, comma 6, che viene sostituita con una nuova variante in cui vengono inseriti dei limiti ai regolamenti comunali.
Il nuovo articolo 8 modificato recita infatti che: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4″.
Dunque, il Decreto ha già stabilito per i comuni l’impossibilità di inserire in regolamento limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di impianti di telecomunicazioni, per qualsiasi tipologia di installazioni di stazioni radio base. Inoltre, in ogni caso viene stabilito che non è possibile adottare ordinanze urgenti per una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
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Infine, il TAR ha anche riconosciuto la natura del servizio di pubblica utilità delle reti di comunicazione, il cui potenziamento è già rientrato anche nelle misure del Decreto Cura Italia e nelle direttive dell’AGCOM, per cui è stata stabilita la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio.
Per questo motivo, il TAR Sicilia, Prima sezione di Catania, ha accolto la richiesta di sospensione dei provvedimenti del Comune di Messina impugnati da Vodafone.
Allo stesso modo è stata fissata al 3 Dicembre 2020 l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, che prevede anche una richiesta di “risarcimento del danno ingiusto” subito da Vodafone.
Questa ordinanza del TAR Sicilia potrebbe rappresentare anche un precedente per le successive decisioni dei vari Tribunali Amministrativi Regionali, che nei prossimi giorni dovranno decidere anche su altri ricorsi simili relative alle ordinanze Stop 5G, come ad esempio alcuni di WINDTRE e di Fastweb.
Tuttavia, tutte le ordinanze generalizzate di vari sindaci italiani che hanno vietato l’installazione del 5G dovrebbero comunque risultare già contrarie alle normative sui regolamenti comunali con la prossima entrata in vigore delle misure del Decreto Semplificazioni.
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