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TIM, sanzione per ostacoli nello sviluppo della fibra: il TAR rigetta la domanda cautelare

TIM ha visto rigettata dal TAR del Lazio la sua domanda cautelare per la vicenda della sanzione da oltre 116 milioni di euro fissata dall’Antitrust nel suo provvedimento sulle condotte scorrette nel segmento in fibra.

Il procedimento in questione è stato concluso dall’AGCM il 25 Febbraio 2020 e ha visto protagonisti TIM e Open Fiber. Secondo quanto riscontrato dall’Antitrust, che ha irrogato la sanzione, TIM avrebbe posto in essere una strategia anticoncorrenziale volta essenzialmente a creare ostacoli allo sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga da parte di Open Fiber.

Le condotte di TIM avrebbero di fatto ritardato nelle aree bianche lo sviluppo della fibra nella tecnologia FTTH, per preservare il potere di mercato acquisito nel corso degli anni nella fornitura di servizi di accesso in altre tecnologie.

Inoltre, TIM avrebbe ostacolato anche lo svolgimento delle gare indette nell’ambito della Strategia nazionale banda ultra-larga del Governo, modificando i piani di copertura di alcune zone durante lo svolgimento delle gare e rallentando le stesse tramite iniziative legali.

Con l’ordinanza numero 04964/2020, sul ricorso 4894 del 2020, il TAR del Lazio si è espresso sulla richiesta di TIM rigettando la domanda cautelare.

Il Tribunale Amministrativo ha visto gli atti di costituzione in giudizio dell’AGCM e di Open Fiber e l’intervento ad opponendum di WindTre, le memorie difensive e la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato da parte di TIM, decidendo di non accogliere la richiesta per mancanza di elementi oggettivi.

Infatti, secondo il TAR non si rinvengono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 119, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo che riguarda proprio l’accettazione della domanda cautelare in caso di pregiudizi gravi e irreparabili.

Non sono stati rinvenuti nemmeno i presupposti di estrema gravità e urgenza per l’adozione delle misure cautelari, in quanto l’entità della sanzione, in rapporto al fatturato dell’impresa, “non si palesa consistente”.

Infine, per le stesse ragioni il TAR non ha ritenuto necessario concedere il rilascio di una garanzia o una cauzione in sostituzione del pagamento della sanzione.

Da quanto si apprende, TIM aveva anche motivato la domanda cautelare affermando che le somme oggetto di sanzione sarebbero dovute essere destinate proprio allo sviluppo della rete, ma il TAR ritiene che tale necessità richiamata non sia corroborata da elementi oggettivi che facciano pensare all’assenza di risorse alternative per la medesima attività.

Per tutte queste ragioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare di TIM.

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antitrust reti

In seguito alla pubblicazione del procedimento dell’Antitrust e della relativa sanzione, TIM aveva annunciato che avrebbe presentato un ricorso in quanto “desta stupore ricevere una sanzione per aver ipotizzato di investire risorse private nell’ammodernamento del Paese per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, pur adeguando puntualmente la propria offerta alle prescrizioni regolamentari”.

Secondo TIM, la principale contestazione oggetto della sanzione faceva riferimento a un progetto di investimento nelle aree bianche, considerato abusivo dall’AGCM nei confronti di Open Fiber.

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