Il Dl Rilancio è stato convertito in legge dal Senato il 16 Luglio 2020 e introduce adesso alcune disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti telematiche o di telecomunicazione.
In un decreto concentrato prevalentemente sui superbonus, sui voucher vacanze, lo smart working e gli aiuti alle famiglie, trovano posto anche alcune disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti di telecomunicazione, al capo XII-bis.
La principale novità riguarda la modifica all’articolo 27 del Codice del Consumo sui poteri dell’AGCM (Antitrust). Nel Dl Rilancio è stato stabilito che al comma 3 dell’articolo 27 l’AGCM possa ordinare, anche in via cautelare, la rimozione di iniziative o attività che costituiscono pratica commerciale scorretta.
Segue la novità ufficiale, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 27 del Codice:
“L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta.”
Il comma continua evidenziando che i destinatari degli ordini di rimozione di tali iniziative scorrette (ovvero gli operatori e i gestori di reti telematiche) avranno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle loro reti per evitare che le attività pregiudizievoli per i consumatori si protraggano.
In caso di inottemperanza senza motivo giustificato, l’AGCM potrà irrogare sanzioni amministrative fino a 5 milioni di euro.
Con questa norma, dunque, viene fornita maggiore attenzione ai servizi e alle iniziative diffuse tramite reti di telecomunicazione che integrano gli estremi di pratiche commerciali scorrette, ponendo a carico degli operatori la responsabilità di inibire l’impiego degli stessi.
Sebbene il Decreto non faccia riferimento a particolari categorie di attività, si ritiene che tutti quelli che possano costituire pratiche commerciali scorrette, come ad esempio i servizi attivati senza il consenso esplicito, possano essere soggetti a tale blocco.
Aggiornamento
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