Il TAR del Lazio si è espresso su un ricorso di Fastweb contro AGCOM per una vecchia delibera in cui l’operatore era stato sanzionato per non avere comunicato informazioni su alcune nuove offerte alla società all’epoca accreditata come motore di calcolo per la comparazione dei prezzi.
La delibera dell’AGCOM risale al 2011, quando il motore di calcolo supermoney.eu era utilizzato per permettere ai clienti di comparare le tariffe e i dettagli dei diversi piani offerti.
In epoca più recente, a Luglio del 2018, l’Autorità ha poi interrotto i rapporti con il portale, tramite la delibera 391/18/CONS sulla decadenza dell’accreditamento, in seguito ad alcune violazioni commesse e alle segnalazioni dei consumatori.
Tornando al 2011, Fastweb aveva visto applicata una sanzione dell’importo di 58.000 euro, il minimo edittale previsto, per non aver comunicato all’Autorità e al motore di calcolo le informazioni su alcuni nuovi piani tariffari offerti, “ostacolando così l’attività del motore di calcolo, con possibile pregiudizio per l’utente”.
Fastweb ha impugnato la delibera anche per difetti di istruttoria e motivazione, affermando che non esiste una norma di legge che qualificasse come obbligatoria l’omissione imputata. Infatti, l’operatore aveva reso noto di aver pubblicato i dettagli dei suoi piani tariffari, comunicandoli all’Autorità ma non al motore di comparazione.
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Il ricorso è stato però ritenuto infondato dal TAR del Lazio. Infatti, la sanzione è stata applicata sulla base del combinato disposto dell’articolo 10, al comma 2, della delibera 331/09/CONS.
Per offrire ai clienti una maggiore trasparenza nel confronto tra le varie offerte, con la delibera in questione era stato sancito l’obbligo degli operatori di comunicare le nuove tariffe al motore di calcolo scelto, entro e non oltre il primo giorno di disponibilità delle stesse sul mercato.
Per questa ragione, il TAR ha stabilito che esisteva effettivamente una disposizione precettiva che imponeva l’obbligo di comunicare i piani tariffari. Da qui, la possibilità di erogare una sanzione come stabilito dal Codice per inosservanza delle disposizioni previste.
Il ricorso è stato dunque respinto in quanto la condotta sanzionabile è consistita proprio nella mancata comunicazione dei dati al motore di calcolo, indipendentemente dalla disponibilità degli stessi altrove o dal pregiudizio eventualmente arrecato ai consumatori.
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