Il TAR ha negato a Iliad l’accesso ad alcuni atti relativi all’accordo tra WindTre e Fastweb per la condivisione delle risorse di rete, richiesto contestualmente all’annullamento dei provvedimenti di autorizzazione del MiSE e dell’AGCOM.
Iliad aveva infatti notificato il 2 Dicembre 2019 un ricorso contro l’AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico per l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, dei loro provvedimenti autorizzatori.
L’AGCOM aveva espresso il suo parere con un provvedimento del 30 Settembre 2019 e il MiSE aveva rilasciato il 25 Ottobre 2019 un nullaosta definitivo all’accordo tra Fastweb e WindTre, che tra le altre cose permette ai due operatori di mettere insieme le loro frequenze per una copertura più rapida e capillare in ottica 5G.
La trattazione del ricorso era stata fissata dal TAR per il 7 Ottobre 2020, mentre il 3 Giugno 2020 è stata pubblicata l’ordinanza sulla richiesta di accesso agli atti.
Nel dettaglio, Iliad aveva richiesto l’accesso al testo dell’Accordo stipulato, alla notifica e istanza di autorizzazione dell’accordo presentata da WindTre e Fastweb, al verbale dell’audizione tenuta congiuntamente dagli operatori e singolarmente da Fastweb e, infine, alla documentazione integrativa depositata da WindTre e Fastweb in data 11 Settembre 2019.
Le parti resistenti avevano eccepito l’inammissibilità della domanda di Iliad per difetto di legittimazione e infondatezza nel merito e WindTre aveva più recentemente depositato in giudizio il documento dell’istanza di autorizzazione richiesto da Iliad.
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Il TAR ha adesso deciso di non accogliere la richiesta di Iliad in quanto nel caso in esame le parti private contendenti operano entrambe in regime di concorrenza tra di loro, e nessuna di esse si pone in condizione di gestore di una rete utilizzata anche da altri operatori.
Nel giustificare la sua decisione, il TAR ha ricordato che “è principio desumibile da precedenti del Collegio quello per cui devono intendersi sottratti all’accesso gli atti connessi all’interesse commerciale del soggetto passivo della richiesta, in quanto atti che giustificano esclusioni o limitazioni del diritto d’accesso”.
La stessa decisione era stata presa in altre vicende legate alle operazioni di TIM nel fisso, che agisce come gestore della rete utilizzata da altre società, ma è al contempo anche in competizione con gli OLO e dunque non è tenuto a fornire accesso ad alcuni dati richiesti. A maggior ragione, secondo il TAR tale principio vale anche nel contesto esaminato, in cui gli operatori agiscono esclusivamente come concorrenti nei segmenti in cui sono attivi.
In camera di consiglio, il TAR del Lazio, sezione Terza, ha dunque deciso di respingere l’istanza di accesso di Iliad, ordinando la compensazione delle spese di questa fase.
Si ricorda che, con riferimento al 5G, l’accordo di condivisione della durata di 10 anni prevede la realizzazione di una rete condivisa in grado di coprire il 90% della popolazione entro il 2026, secondo quanto dichiarato dai due operatori.
Le due aziende resteranno completamente distinte e indipendenti per gli aspetti commerciali e operativi nell’utilizzo della nuova infrastruttura condivisa, la cui gestione sarà affidata a WindTre.
Negli scorsi mesi, l’AGCOM ha avviato un procedimento per i nuovi obblighi di copertura in seguito all’accordo tra i due operatori e dal 18 Maggio 2020 WindTre si appoggia anche alla fibra FTTH di Fastweb, oltre a quella dell’operatore wholesale Open Fiber.
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