Antenna Iliad ad Anzio: accolto il ricorso contro il Comune che chiedeva la demolizione
Il TAR del Lazio si è espresso su un ricorso di Iliad contro il Comune di Anzio che aveva ordinato la rimozione di un’antenna. Anche questa volta, il ricorso dell’operatore è stato parzialmente accolto.
Iliad aveva richiesto l’annullamento di un’ordinanza del 12 Settembre 2019 con cui era stata ingiunta la demolizione di una stazione radio base sita in via dell’Acquario e il rispristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Inoltre, era stata ingiunta l’immediata sospensione cautelativa dei lavori da parte dell’operatore.
Secondo il Comune, il termine per la formazione del silenzio-assenso relativo alla SCIA di Iliad per costruire era fissato al 24 Settembre 2019, ma al momento della notifica della sospensione, giunta il 23 Settembre 2019, i lavori risultavano già in corso di esecuzione e dunque sono stati definiti abusivi.
Inoltre, l’installazione sorge a 100 metri da un complesso sportivo, il che contrasterebbe con il Regolamento Comunale in materia, che prevede un divieto di installazione a distanza inferiori a 100 metri da siti cosiddetti sensibili.
Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale di Anzio, in provincia di Roma, aveva proceduto con la sua ordinanza.
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In primo luogo, il TAR ha esaminato la questione dell’individuazione del termine di perfezionamento del silenzio assenso. Secondo Iliad, gli atti impugnati sarebbero stati adottati quando già si era formato il silenzio-assenso, dovendosi computare i novanta giorni a partire alla data di presentazione della domanda corredata dal progetto.
Secondo il Comune, invece, il termine decorreva dal giorno di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 26 Giugno 2019, giunta in ritardo all’operatore. Il TAR ha in tal senso confermato la visione del Comune sull’inizio del computo, che dunque era ancora in corso al momento dell’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda invece il divieto di costruzione vicino a determinati siti sensibili, il TAR ha accolto il ricorso di Iliad.
Il Comune, dopo aver inibito l’attività sul piano procedimentale (proprio a causa del non decorso del termine per il silenzio-assenso) ha infatti anche espresso un diniego nel merito della realizzazione, citando il divieto all’installazione della stazione radio base.
Tuttavia, tale diniego nel merito ha causato l’impossibilità della localizzazione dell’infrastruttura, in contrasto sia con il Regolamento Comunale che con la disciplina nazionale di settore per le opere di pubblica utilità, a cui appartengono le stazioni radio base.
Ancora una volta, il TAR ha citato l’articolo 86 del d.lgs. numero 259/2003 in cui si legge che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e ad esse si applica dunque la normativa vigente in materia.
Equiparando le infrastrutture di reti pubblica alle opere primarie, il Legislatore prevede dunque che le stesse possano essere ubicate in qualsiasi parte del territorio, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche secondo il principio basilare di capillarità degli impianti per la copertura di rete.
Quindi, il Comune di Arzio poteva raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, come stabilito dalla ripartizione delle competenze, ma non può in nessun modo contestare l’installazione dell’impianto senza dimostrare di aver offerto una localizzazione alternativa per lo stesso.
Ancora una volta, quindi, il divieto di installazione del Comune si è tradotto in “una inibitoria radicale di installazione dell’impianto che, da un lato, si pone in palese violazione della disciplina di favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sopra esaminata; dall’altro, risulta in contrasto con un’interpretazione sistematica dello stesso articolo 7 del Regolamento di localizzazione del Comune”.
Per questa ragione, il TAR ha accolto queste ragioni sollevate da Iliad e il relativo ricorso, annullando il diniego impugnato e obbligando l’Amministrazione Comunale di Anzio a rideterminare la sua decisione.
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