Dopo il dispositivo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria sul caso segnalato da Vodafone Italia e legato alla pubblicità commerciale della rete unica di WindTre, sono stati adesso pubblicati i dettagli sulla vicenda.
Con un’istanza del 3 Aprile 2020, Vodafone aveva infatti segnalato la comunicazione commerciale di WindTre su televisione, internet, stampa e affissioni locali, contenente i claim “La rete più grande d’Italia” e “Top Quality Network”.
L’operatore rosso aveva messo in dubbio il primo claim, ritenendolo non veritiero sul profilo della rilevanza dei parametri dimensionali scelti, mentre per il secondo claim si è avanzata l’ipotesi di comunicazione ingannevole in quanto le modalità di comunicazione farebbero percepire il riconoscimento di Umlaut come un vanto assoluto di superiorità.
WindTre aveva risposto suggerendo una lettura dei due claim diversa da quella proposta da Vodafone, affermando che il primo, “La rete più grande d’Italia”, sarebbe supportato dalle rilevazioni dell’Istituto Umlaut e il secondo, “Top Quality Network”, andrebbe letto in termini di eccellenza, e non di superiorità qualitativa.
Nel sostenere la sua tesi, infatti, WindTre aveva richiamato i precedenti pareri del Giurì sottolineando la presenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti che legittimano la pubblicazione di risultati a sé favorevoli di un’indagine svolta da terzi.
Secondo il Comitato di Controllo, l’espressione “la rete più grande d’Italia” restava però in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina, in quanto tale caratteristica non risulterebbe dimostrata con riguardo alla copertura e alle connessioni diverse da quelle in 4.5G.
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In seguito alla discussione della vicenda, il Giurì ha espresso le sue valutazioni che hanno portato alla delibera, già nota, per l’interruzione della comunicazione limitatamente al claim “la rete più grande d’Italia”, in quanto in contrasto con l’articolo 2 del Codice sulla comunicazione commerciale ingannevole.
Nel dettaglio, si apprende adesso che il Giurì ha diviso la discussione nelle sue diverse componenti, analizzando separatamente i due claim.
Con riferimento al primo, “la rete più grande d’Italia”, il Giurì ritiene che questo comporti una rivendicazione di superiorità assoluta, la cui dimostrazione è un onere che spetterebbe all’operatore WindTre.
A tal proposito, l’operatore congiunto aveva così difeso il suo claim in fase di discussione:
“La comunicazione di WindTre trova anche la sua spiegazione nella necessità di comunicare al pubblico la novità della realtà presentata e superare quindi con decisione i pregiudizi che si potessero essere stratificati rispetto alle due reti di partenza, sottolineando la discontinuità rispetto al passato in termini che peraltro si tengono ben lontani dall’aggressività manifestata da altri operatori di telefonia e sanzionata dal Giurì. In questa prospettiva, il primo claim sarebbe da considerarsi veritiero, come anche confermato dalla resilienza della rete WindTre rispetto al sovraccarico odierno, oltre che da una lettura più “fina” delle singole voci rilevanti, ad esempio anche in relazione al primato nel traffico e nelle SIM cosiddette human”.
In merito all’effettiva veridicità dell’affermazione, però, come si legge nel documento completo della decisione IAP, WindTre non ha potuto rivendicare la superiorità della sua rete su tutti i profili rilevanti, come invece potrebbe intendersi dalla lettura del claim in questione.
Con riferimento invece al secondo claim, ovvero “Top Quality Network”, il Giurì ha confermato l’impostazione di WindTre. Come sopra accennato, infatti, secondo WindTre il termine utilizzato non andrebbe inteso come superiorità, ma come eccellenza, ovvero “top quality” del network.
Anche secondo il Giurì, la lettura più corretta del messaggio prevede che l’espressione top venga legata al termine quality, e non a network, senza dunque palesare nessuna superiorità rispetto alle altre reti, ma semplicemente evidenziando il valore in senso assoluto della rete, sulla base delle rilevazioni indipendenti di una terza azienda leader del settore.
Per questa ragione, il Giurì ha solamente ordinato la cessazione delle comunicazioni commerciali legate al claim “La rete più grande d’Italia”, che si pone in contrasto con l’articolo 2 del codice. Nessuna modifica necessaria invece per il claim Top Quality Network e per le affissioni locali in cui WindTre affermava che in una determinata città, la sua rete era la migliore in assoluto, con la dicitura: “A… la migliore rete internet è WindTre”.
A tal proposito, il Giurì ha infatti considerato che la stessa dizione presuppone una limitazione locale e dunque ne depotenzia l’enfasi rispetto al carattere assoluto del claim principale di cui è stata ordinata la cessazione. Inoltre, nelle documentazioni fornite dall’operatore risulta che tali claim possano trovare un plausibile supporto.
A tal proposito, negli ultimi spot dell’operatore, andati in onda anche oggi, si segnala che non figura più il claim di cui l’IAP ha ordinato la cessazione, mentre resta la dicitura “Top Quality Network”.
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